Tuesday 11 November 2014 12:25:13

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Processo amministrativo: è improcedibile il ricorso se l'Amministrazione resistente adotta un nuovo provvedimento, che si sostituisce integralmente all'atto impugnato prendendone il posto con effetto retroattivo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 31.10.2014

Nel giudizio in esame la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato come nel caso di specie i nuovi provvedimenti adottati dall'Amministrazione nelle more del giudizio implicitamente eliminano dal mondo giuridico i precedenti, disponendo in ordine alla fattispecie con novità di argomentazioni e considerazioni, anche sul piano fattuale, venendo nuovamente a regolare le situazioni di interesse legittimo degli appellanti, manifestando inequivocabilmente la volontà di “conferma” della decadenza delle autorizzazioni di cui trattasi. Con la conseguenza che si applica la giurisprudenza del Consiglio a tenore della quale l’adozione da parte dell'Amministrazione resistente di un nuovo provvedimento, che si sostituisce integralmente all'atto impugnato con il ricorso, prendendone il posto con effetto retroattivo, impone la declaratoria d'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio (C.d.S., IV Sez., n. 4742 del 22.9.2014; III Sez., n. 3491 del 9.7.2014).Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5279 del 2013, proposto da:

Omissis

 

contro

Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute – in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Ludovico Patriarca e Fiammetta Lorenzetti, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; 



 

sul ricorso numero di registro generale 5443 del 2013, proposto da:

Omissis

 

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Ludovico Patriarca, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; 

per la riforma

quanto al ricorso n. 5279 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione II, n. 5305/2013, resa tra le parti, concernente la decadenza dall'esercizio dell'attività farmaceutica.

quanto al ricorso n. 5443 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione II n. 5304/2013, resa tra le parti, avente ad oggetto la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività farmaceutica.

 

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Paoletti, Patriarca, Ciccotti e Leopardi;

 

 

Premesso il contenuto degli atti di appello da intendersi integralmente richiamati;

Ritenuta opportuna la riunione degli appelli per evidenti ragioni di connessione oggettiva, vertendo le controversie sulle medesime questioni di fatto e giuridiche;

Considerato che:

- con determina dirigenziale n. 3624 del 31.7.2012 era stata disposta nei confronti del dott. Giuseppe Morreale la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia n. 350 denominata “Enea”, sita in Roma via Tuscolana, n. 350, oggetto della impugnata sentenza del TAR Lazio n. 5305/2013;

- con delibera dirigenziale n. 3717 del 6.8.2012, adottata nei confronti del dott. *era stata disposta la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia 23 denominata “Trevi 1”, sita in Roma, via del Tritone 17, oggetto della sentenza del TAR Lazio n.5304/2013;

- con le sentenze in epigrafe appellate i detti provvedimenti impugnati erano stati dichiarati legittimi;

- nelle more del giudizio di appello, a seguito dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3838 del 26.9.2013, l’Amministrazione ha avviato nuovi procedimenti finalizzati all’adozione di nuovi provvedimenti in relazione ai fatti oggetto degli atti impugnati;

- a conclusione dei procedimenti, con determine dirigenziali n. 3051 e n. 3052 del 28.7.2014, sulla scorta di una nuova istruttoria, che tiene conto anche della sopravvenuta sentenza della Corte d’Appello n. 7280/2013 dell’8/10-6/11/2013, la quale ha dichiarato la prescrizione dei reati ascritti agli odierni appellanti, ricostruiti i fatti e valutati i comportamenti sotto il profilo della loro rilevanza amministrativa e del rispetto dei doveri gravanti sui farmacisti, è stata “confermata” la decadenza delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività farmaceutica;

Considerato che i nuovi provvedimenti implicitamente eliminano dal mondo giuridico i precedenti, disponendo in ordine alla fattispecie con novità di argomentazioni e considerazioni, anche sul piano fattuale, venendo nuovamente a regolare le situazioni di interesse legittimo degli appellanti, manifestando inequivocabilmente la volontà di “conferma” della decadenza delle autorizzazioni di cui trattasi;

Ritenuto, conformemente alla giurisprudenza di questo Consiglio, che l’adozione da parte dell'Amministrazione resistente di un nuovo provvedimento, che si sostituisce integralmente all'atto impugnato con il ricorso, prendendone il posto con effetto retroattivo, impone la declaratoria d'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio (C.d.S., IV Sez., n. 4742 del 22.9.2014; III Sez., n. 3491 del 9.7.2014);

Ritenuto che tale è l’ipotesi in esame, in cui i provvedimenti impugnati sono stati sostituiti dai provvedimenti di conferma, innovativi e dotati di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica dei destinatari e, come tali, idonei a rendere priva di ogni utilità la pronuncia sui ricorsi proposti avverso i precedenti provvedimenti;

Ritenuto, pertanto, che vada dichiarata l’improcedibilità degli appelli, ai sensi dell’art. 35, lett. c) cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, compensando le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della peculiarità delle vicende sul piano amministrativo e processuale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, lett. c) cod. proc. amm..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Romeo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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