Tuesday 24 June 2014 13:36:29

Normativa  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Acquisto di immobili da parte delle P.A.: la circolare della Ragioneria Generale sulle modalità di attestazione di indispensabilità ed indilazionabilità ai fini del perfezionamento delle operazioni di acquisto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 23.6.2014

Con circolare n. 14 del 23.6.2014 la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato le istruzioni operative sulle "Modalità di documentazione dell’indispensabilità e dell’indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". In particolare nella Gazzetta ufficiale 12 maggio 2014, n. 108, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 febbraio 2014 (di seguito, ‘D.M. 14 febbraio 2014’), recante le modalità attuative del comma 1-bis dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ordine alla prevista acquisizione dell’attestazione di indispensabilità ed indilazionabilità ai fini del perfezionamento delle operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli Affari Esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all’estero (nel prosieguo, ‘Amministrazioni pubbliche’). In particolare, l’art. 5 del D.M. 14 febbraio 2014 ha statuito che l'attestazione di indispensabilità e indilazionabilità dei previsti acquisti di immobili da parte delle Amministrazioni pubbliche, rilasciata dal responsabile del procedimento, è inviata unitamente al piano triennale di investimento, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 aprile 2012, n. 95, d’ora in poi, ‘D.M. 16 marzo 2012’), e, per le modalità di comunicazione, ha fatto rinvio all’emanazione di una circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Pertanto, la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato apposita circolare con la quale vengono fornite le istruzioni in merito. 1. INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI L’art. 2 del D.M. 14 febbraio 2014 prevede che, “Fermo restando quanto stabilito dal decreto 16 marzo 2012”, le Amministrazioni pubbliche, allorché comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il piano triennale di investimento, “producono contestualmente l’attestazione del responsabile del procedimento, con la quale viene documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità degli acquisti programmati per il triennio”. Ne consegue che la predetta attestazione deve essere prodotta unitamente alla comunicazione del piano triennale di investimento entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero con gli eventuali aggiornamenti del piano stesso entro il 30 giugno dell’anno successivo (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 16 marzo 2012). 2. FASE DI PRIMA APPLICAZIONE In considerazione del fatto che i piani triennali di investimento contenenti la programmazione delle operazioni di acquisto di immobili per il periodo 2014-2016 sono stati già comunicati entro il 31 dicembre 2013, si rappresenta che le Amministrazioni pubbliche – le quali, nelle more dell'emanazione del D.M. 14 febbraio 2014, non avessero provveduto a produrre, motu proprio, l’attestazione di indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto programmate per il 2014 – dovranno integrare il piano di investimento già presentato, trasmettendo l’attestazione di cui trattasi entro il 30 giugno 2014, alla stregua di un aggiornamento dello stesso. Per quel che concerne, invece, le operazioni di acquisto afferenti a piani di investimento aventi un valore complessivo inferiore ad euro 500.000,00 e presentati entro il 31 dicembre 2013, si espone che, laddove non siano state formulate osservazioni nell’arco di trenta giorni dalla comunicazione, le operazioni stesse possono comunque essere avviate, dovendo ritenersi formato a suo tempo il pertinente silenzio assenso. 3. L'ATTESTAZIONE DI INDISPENSABILITA' E INDILAZIONABILITA' L’art. 3 del D.M. 14 febbraio 2014 dispone in ordine all’individuazione dei requisiti di indispensabilità e indilazionabilità degli acquisti programmati, affinché la relativa attestazione non sia generica, ma esponga le concrete motivazioni poste a fondamento delle operazioni di acquisto. In merito al requisito dell’indispensabilità, si chiarisce che lo stesso attiene all’assoluta necessità di procedere all’acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all’amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela (ad esempio, rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.). Quanto all’indilazionabilità, l’attestazione deve comprovare che l’amministrazione si trovi effettivamente nell’impossibilità di differire l’acquisto, se non a rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o di incorrere in possibili sanzioni. L’art. 3 in discorso stabilisce, poi, che, in alternativa, tali requisiti si ritengono egualmente soddisfatti anche qualora l’acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi – ad esempio, in termini di riduzione di spese per locazioni passive – considerati gli oneri accessori nonché di trasloco e nuova sistemazione, attestati dai pertinenti organi interni di controllo o, per le Amministrazioni dello Stato, dal competente ufficio appartenente al sistema delle ragionerie. In tal caso, l’amministrazione è tenuta a fornire chiara evidenza della predetta circostanza, esponendo in apposita tabella un’adeguata dimostrazione dei risparmi di spesa previsti, con dettaglio degli oneri posti a raffronto (da un lato, quelli derivanti dal programmato acquisto dell’immobile, comprensivi degli accessori con l’aggiunta delle spese necessarie per il trasloco e la sistemazione; dall’altro lato, ad esempio, gli oneri scaturenti dall’importo complessivo degli impegni afferenti alla conduzione dell’immobile attualmente utilizzato). La verifica in ordine all’attendibilità degli enunciati effetti finanziari positivi, da esplicitare con attestazione posta in calce alla nominata tabella, pertiene, a seconda dei casi, al competente ufficio appartenente al sistema delle ragionerie ovvero all’organo interno di controllo. Per ragioni di uniformità e di semplificazione, l’anzidetta attestazione va predisposta, per ciascun immobile, sulla base del facsimile allegato alla presente circolare (Allegato B). 4. CONGRUITA' DEL PREZZO DEGLI ACQUISTI PROGRAMMATI L’art. 4 del D.M. 14 febbraio 2014 prevede che la congruità del prezzo degli acquisti programmati da parte delle Amministrazioni pubbliche è attestata dall’Agenzia del Demanio, la quale, per le Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per le Agenzie fiscali, svolge tale attività nell’ambito degli obblighi previsti dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo n. 300/1999, e quindi senza oneri a loro carico. Nei confronti delle rimanenti amministrazioni interessate, invece, detta congruità è rilasciata a fronte del rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia del Demanio. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche diverse dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Agenzie fiscali avranno cura di relazionarsi direttamente con l’Agenzia del Demanio, sia per le modalità di rilascio della congruità sia per la corresponsione del rimborso delle spese. 5. COMUNICAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI INDISPENSABILITA' E INDILAZIONABILITA' Il Ragioniere Generale dello Stato Nel sottolineare che restano ferme le istruzioni diramate con la richiamata circolare n. 21/RGS del 2012, si rimarca che l’attestazione di indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili deve essere trasmessa ai medesimi indirizzi di posta elettronica (rgs.art12@pec.mef.gov.it e dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it), già destinatari dei predetti piani triennali di investimento. Per scaricare gli allegati cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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