Tuesday 11 November 2014 14:59:25

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Giudizio di ottemperanza: interessi e rivalutazione non possono essere chiesti per la prima volta in sede di ottemperanza

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 4.11.2014

L'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512) e che detta verifica - che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) - comporta da parte del giudice dell'ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decisum" (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).In sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (Cons. Stato,, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459; Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2010 , n. 5817).Come chiarito da questo Consiglio di Stato (sez. VI n. 3371 del 3.7.2014, Sez. VI, n. 6504 del 2011), con decisioni da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, se il giudicato non contiene alcuna condanna alla corresponsione degli accessori sul credito, l'Amministrazione, in sede di esecuzione della sentenza, non è tenuta a corrisponderli. Inoltre non è possibile desumere per implicito dal giudicato il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione atteso che, da un lato, per il principio della domanda, il giudice non può attribuire accessori non richiesti e che, dall'altro lato, l'attribuzione di tali accessori implica la soluzione di svariate questioni in tema di criteri di computo e loro cumulo, che necessitano di statuizione espressa.Interessi e rivalutazione non possono essere chiesti per la prima volta in sede di ottemperanza, considerato che si tratta di domanda accessoria di cognizione, che va articolata nel giudizio di cognizione e che, nel giudizio di ottemperanza, possono essere chiesti solo gli accessori maturati dopo la sentenza di cui si chiede l'esecuzione. Di tal che, in definitiva, questo giudice non potrebbe riconoscere per la prima volta in sede di ottemperanza interessi e rivalutazione non attribuiti in sede di cognizione.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale * del 2004, proposto dal signor Pireddu Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Carboni, con domicilio eletto presso Peter Farrell in Roma, via N. S. del Lourdes n. 25; 

contro

Provincia di Cagliari, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104; 

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sezione V n. 05290/2003, resa tra le parti, concernente licenziamento per inidoneita' fisica

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Gianfranco Carboni e Massimo Massa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 5290 del 18 settembre 2003 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dal signor Giovanni Pireddu per la riforma della sentenza 1070/1996 con la quale il TAR per la Sardegna aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso di primo grado, volto all’annullamento della determinazione della Provincia di Cagliari 13 luglio 1989 n. 2232 recante la dispensa dal servizio per scarso rendimento.

La Sezione ha ritenuto che l’Amministrazione, che aveva già disposto la dispensa dal servizio per scarso rendimento nel 1985, nel reiterare il provvedimento onde spostarne la decorrenza al 1989, avrebbe dovuto tener conto del fatto che, medio tempore, l’interessato era stato dichiarato fisicamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni della qualifica di cantoniere. La circostanza, infatti, non poteva non incidere sulla valutazione degli elementi di fatto posti alla base del provvedimento di dispensa.

Con atto del 27 febbraio 2004 il sig. Pireddu ha diffidato l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza, entro il termine di trenta giorni, disponendo il richiamo in servizio ed adottando i provvedimenti conseguenti. Decorso tale termine l’interessato ha proposto il giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina, per l’eventuale inosservanza, di un commissario ad acta.

La Provincia di Cagliari, costituitasi in giudizio per resistere alla doglianza, ha fatto presente di aver adottato, in esecuzione della sentenza n. 5290 del 2003, la deliberazione 11 dicembre 2003 n. 468, recante la revoca della deliberazione n. 2232 del 1989, annullata dalla sentenza predetta.

Con sentenza n. 391, depositata il giorno 11 febbraio 2005, questa Sezione ha accolto il ricorso per l'ottemperanza ed ha ordinato alla Provincia di Cagliari di ricostituire il rapporto di impiego del signor Pireddu dalla data del suo allontanamento con ogni conseguenza di carattere retributivo e previdenziale.

Con l’attuale ricorso ex art. 112 c.p.a., il signor Pireddu ha ora adito questo Consiglio di Stato per ottenere la completa esecuzione della sentenza, passata in giudicato, n. 391/2005, non avendo la Provincia di Cagliari corrisposto al ricorrente le somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle retribuzioni tardivamente corrisposte maturate fino al 31.12.1994, dalla data di maturazione di ciascuna retribuzione fino al soddisfacimento; mentre per le retribuzioni maturate dall'1.1.1995 fino al 16.3.2005 di provvedere al pagamento degli interessi legali oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., anche in tal caso dalla data di maturazione di ciascuna retribuzione fino al soddisfacimento.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Cagliari che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato irricevibile, inammissibile o infondato.

La causa è stata assunta per la decisione all’udienza pubblica del 29 luglio 2014.

Rileva preliminarmente il Collegio che l'appello, riguardando un giudizio di ottemperanza, va definito con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell'art. 114 Cod. proc. amm..

Il Collegio deve preliminarmente rilevare che questo Consiglio, nella sentenza oggetto di ottemperanza, ha ordinato alla Provincia di Cagliari di ricostituire il rapporto di impiego del signor Pireddu dalla data del suo allontanamento con ogni conseguenza di carattere retributivo e previdenziale.

In ottemperanza alla suddetta sentenza la Provincia ha corrisposto al ricorrente la somma di € 162.430 ed ha versato complessivamente la somma di € 48.319 per contributi previdenziali. Il ricorrente, pur riconoscendo il pagamento del capitale, lamenta il mancato pagamento di interessi e rivalutazione.

In via preliminare il Collegio indica come l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512) e che detta verifica - che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) - comporta da parte del giudice dell'ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decisum" (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).

In sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (Cons. Stato,, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459; Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2010 , n. 5817).

Come chiarito da questo Consiglio di Stato (sez. VI n. 3371 del 3.7.2014, Sez. VI, n. 6504 del 2011), con decisioni da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, se il giudicato non contiene alcuna condanna alla corresponsione degli accessori sul credito, l'Amministrazione, in sede di esecuzione della sentenza, non è tenuta a corrisponderli. Inoltre non è possibile desumere per implicito dal giudicato il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione atteso che, da un lato, per il principio della domanda, il giudice non può attribuire accessori non richiesti e che, dall'altro lato, l'attribuzione di tali accessori implica la soluzione di svariate questioni in tema di criteri di computo e loro cumulo, che necessitano di statuizione espressa.

Interessi e rivalutazione non possono essere chiesti per la prima volta in sede di ottemperanza, considerato che si tratta di domanda accessoria di cognizione, che va articolata nel giudizio di cognizione e che, nel giudizio di ottemperanza, possono essere chiesti solo gli accessori maturati dopo la sentenza di cui si chiede l'esecuzione. Di tal che, in definitiva, questo giudice non potrebbe riconoscere per la prima volta in sede di ottemperanza interessi e rivalutazione non attribuiti in sede di cognizione.

Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in misura di Euro 2000,00 in favore della Provincia di Cagliari.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il signor Giovanni Pireddu al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in misura di Euro 2000,00 in favore della Provincia di Cagliari convenuta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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