Wednesday 17 September 2014 22:07:31
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16.9.2014
Sul presupposto che per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e di Cassa è necessario procedere all'apertura di rapporti di conto corrente e di deposito titoli che si qualificano, quindi, come rapporti strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, un Comune ha presentato domanda di interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere se l’imposta di bollo vada applicata anche agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalla banca nell’ambito del Servizio di tesoreria. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014 ha evidenziato che "Il tesoriere cura la gestione finanziaria dell'ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. Tra le attività che devono essere rese dal tesoriere nell'ambito del servizio di tesoreria rientra, inoltre, anche la custodia di titoli e valori. L'articolo 221 del TUEL stabilisce, infatti, che i titoli di proprietà dell'ente devono essere "gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria ... Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni." Vista la peculiarità del rapporto che si instaura tra l'ente locale e il tesoriere, come disciplinato dal TUEL, si ritiene che lo stesso non possa essere assimilato al rapporto che si instaura tra l'ente gestore, che svolge attività bancaria, finanziaria o assicurativa, e la propria clientela. Conseguentemente, in relazione ai rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e valori strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 209 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non trova applicazione l'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della citata Tariffa. Con riferimento ai rapporti in argomento appare, inoltre, rilevante che l'articolo 93, comma 2, del TUEL preveda che "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti". L'articolo 226, comma 1, del medesimo TUEL dispone, inoltre, che "Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto". Dall'esame delle richiamate disposizioni emerge, quindi, che la banca che agisce in veste di tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell'ente locale (articolo 93 del D. Lgs. n. 267 del 2000) e la documentazione inviata dalla banca all'ente, in virtù della convenzione di tesoreria, appare riconducibile e funzionale alla redazione del conto della gestione cui il tesoriere è obbligato per legge. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che la documentazione che viene inviata dal tesoriere all'ente locale in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, possa essere ricondotta nella previsione recata dall'articolo 27 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, che stabilisce l'esenzione, in modo assoluto, dall'imposta di bollo, per i "Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni". Si precisa, per completezza, che, qualora l'ente locale, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente, ovvero di custodia e amministrazione titoli, con l'intermediario finanziario, per il quale non trovano applicazione le previsioni recate dal D. Lgs. n. 267 del 2000, lo stesso sarà assoggettato all'imposta di bollo di cui rispettivamente all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, prevista per gli estratti di conto corrente e le comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari. Per quanto attiene alle modalità di recupero dell'imposta di bollo corrisposta dalla banca istante per le annualità 2012 e 2013 in relazione ai conti di tesoreria, si ritiene che gli importi versati possano essere chiesti a rimborso dalla Banca istante entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento (articolo 37 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642). Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2014. Le previsioni recate dall'articolo 15, comma 6, e 15-bis del DPR n. 642 del 1972, richiamate dall'istante, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell'acconto dell'imposta di bollo) in cui l'imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell'imposta di bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto di esame con il presente interpello.
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