Saturday 09 February 2013 12:24:56
Normativa Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
Decreto 11.1.2013
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale si statuisce in sintesi che: - Art. 1: Possono accedere al «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» i comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, del d.lgs n. 267/2000. Contestualmente alla presentazione della delibera l'ente presenta la domanda di accesso al fondo di rotazione redatta e documentata secondo le modalita' indicate al successivo art. 4, fermo restando la necessita' di previsione nel piano di riequilibrio finanziario delle misure indicate nell'art. 243-bis, comma 8, lett. «g». All'esito della procedura di esame delle istanze di accesso al fondo di rotazione, definite secondo i criteri stabiliti nel presente decreto e nei limiti della disponibilita' del fondo, il Ministero dell'interno, due volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15 novembre, adotta un piano di riparto del fondo stesso; - Art. 2: La disponibilita' annua del fondo e' determinata dalla dotazione annua stabilita dalla legge e dalle somme rimborsate dagli enti beneficiari, nonche' delle risorse non attribuite negli anni precedenti. - Art. 3: Relativamente ai criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione, l'anticipazione attribuibile a ciascun ente e' determinata, nei limiti della disponibilita' annua di cui all'art. 2, nell' importo pari all'80 per cento dell'importo massimo fissato dall'art. 243-ter, comma 3, corretto secondo i seguenti criteri: a) con una riduzione del 10 per cento, per gli enti che non dimostrino nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nell'ultimo degli esercizi considerati nello stesso, di conseguire una riduzione complessiva delle spese correnti di almeno il 5 per cento rispetto all'importo risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato al momento dell'adozione del piano di riequilibrio; b) con un incremento fino al 25 per cento dell'importo, se l'ente dimostri di aver operato le riduzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 9 dell'art. 243-bis, del decreto legislativo n. 267/2000, in una misura pari ad almeno il 5 per cento in piu' di quella minima stabilita dalla legge. Detto incremento non opera se ricorrono le condizioni di cui al punto a). - Art. 4 si occupa della modalita' per la concessione precisando che nella deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrino l'ente deve dichiarare di volersi avvalere della facolta' di accedere al fondo di rotazione e provvede alla presentazione della relativa domanda corredata da documentazione idonea a dimostrare gli effetti e l'entita' delle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio indicate nell'art. 243-bis, comma 9 del dlgs n. 267/2000. Il Ministero dell'interno, quindi, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della deliberazione e della domanda di accesso al fondo di rotazione, comunica all'ente locale la quota massima attribuibile, calcolata sulla base dei parametri di cui al decreto, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e riservandosi la conferma definitiva dell'importo all'esito della relativa istruttoria, con i piani di riparto di cui all'art. 1, comma. Tale comunicazione costituisce prenotazione dell'importo massimo assegnabile all'ente sulla disponibilita' annua del Fondo, limitandone per pari importo la relativa consistenza. La richiesta dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, nei limiti dell'importo massimo attribuibile comunicato, e' inoltrata dall'ente locale al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - all'atto della trasmissione del piano di riequilibrio finanziario. La concessione dell'anticipazione viene disposta dal Ministero dell'interno, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, del dlgs n. 267/2000, entro il termine di quindici giorni dall'adozione del piano di riparto. Qualora l'importo dell'anticipazione effettivamente richiesto sia inferiore rispetto all'importo massimo assegnabile, a seguito del provvedimento di concessione, e' svincolata la residua quota prenotata. L'eventuale diniego del piano di riequilibrio pluriennale da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti comporta anche il diniego della concessione dell'anticipazione sul fondo di rotazione richiesta e la restituzione dell'eventuale anticipazione concessa ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012. E' possibile impugnare innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti che si pronunciano in unico grado il provvedimento di ammissione o diniego al fondo di rotazione nel termine di 30 giorni. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi al provvedimento di concessione. - Art. 5 : Sulle modalita' per la restituzione dell'anticipazione viene strabiliato il termine massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno. La durata effettiva del periodo di restituzione e l'importo delle rate semestrali della stessa devono essere previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno, con rate semestrali di pari importo. In caso di omessa restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma e' recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale.
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