Tuesday 26 February 2013 02:10:58
Provvedimenti Regionali Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
TAR Campania
Nel giudizio in esame il ricorrente fa valere posizioni giuridiche inerenti il diritto del consigliere comunale al voto informato ed a presentare emendamenti al bilancio, che si assumono compromesse dalla mancata trasmissione, nel termine di quindici giorni antecedenti alla convocazione del Consiglio comunale, di alcuni allegati necessari al bilancio. Il TAR ha ritenuto sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso originario per effetto del consolidarsi delle risultanze contabili alla data del 31.12.2010 e della mancata impugnazione della delibera di Consiglio comunale recante approvazione del bilancio preventivo anno 2012 e pluriennale 2012-2014, alla stregua delle acquisizioni giurisprudenziali in materia, così come rappresentate da Cons. di Stato V n. 2457/2010, che di seguito si riportano in quanto condivise dal TAR nella sentenza in esame. Nell'ordinamento contabile degli enti locali la delibera consiliare di approvazione del bilancio rappresenta l'atto attraverso cui il Consiglio comunale autorizza preventivamente, all'inizio dell'anno, le spese e le entrate previste in termini valoristici nel bilancio, ovvero nel documento contabile, predisposto dall'esecutivo, con funzione programmatoria, in cui sono elencate tutte le spese che saranno sostenute nel corso dell'esercizio di riferimento e tutte le entrate che serviranno per finanziarle, ovvero sono programmate tutte le attività e sono destinate le risorse ai servizi che il comune eroga. L’approvazione del bilancio consente, dunque, il preventivo controllo democratico sulla gestione finanziaria, indirizzandola verso il miglior utilizzo delle risorse, al fine del soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento. Ai sensi dell'art. 162 del D.lgs. n. 267 del 2000 “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.” Da tali principi, che sostanzialmente rispecchiano quelli involgenti il bilancio dello Stato, si ricava, come precisato dal Consiglio di Stato in una recente sentenza (sez. V n. 2457/2010) che "Le previsioni dei bilanci che si susseguono anno dopo anno e le poste dei bilanci annuali e di quelli pluriennali devono, per il principio di unitarietà del bilancio trovare corrispondenza fra loro. Ciò comporta che ogni atto di bilancio debba trovare il suo fondamento in un atto anteriore e presupposto, in modo che sia assicurata al contempo l’unitarietà della finanza pubblica e la continuità e coerenza delle scritturazioni". La funzione autorizzatoria del Consiglio comunale non si esaurisce con la delibera di approvazione del bilancio, atteso che, ai sensi dell'art.175 del Testo unico sugli enti locali, il bilancio comunale può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza, sia nella parte relativa alle entrate che nella parte relativa alle spese, e ciò fino al 30 novembre di ciascun anno. Entro tale data viene approvato dal Consiglio comunale l’assestamento di bilancio ossia viene fatta una variazione che allinea il bilancio di previsione con le entrate realmente incassate e con le spese realmente sostenute. Il risultato di gestione che si evince dalla delibera di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione costituisce poi, insieme ai consuntivi degli anni immediatamente precedenti all'ultimo esercizio, il parametro di riferimento per la programmazione finanziaria relativa alle ulteriori fasi in cui si articola il ciclo della gestione finanziaria degli enti locali, ovvero fondamentale base di calcolo per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale dell' esercizio immediatamente successivo. E' vero che dopo il 31 dicembre di ciascun anno, ovvero ad esercizio terminato, viene approvato dal Consiglio comunale un ulteriore documento contabile, il Rendiconto della gestione (entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ai sensi dell'art.227 del D.lgs. 267/2000), ma è pur vero che tale atto si limita a fotografare e dimostrare i dati relativi ai risultati di una gestione finanziaria oramai conclusa ed immodificabile, che, pertanto, ha già potuto produrre effetti sul bilancio relativo al successivo esercizio finanziario. Dunque non rileva il fatto che alla data dell'approvazione del nuovo bilancio non sia ancora stato redatto il conto consuntivo dell'anno precedente, come pur sostenuto dalla difesa del ricorrente. Infatti, le risultanze contabili dell'esercizio precedente, già evincibili dalla variazione di assestamento generale del bilancio di previsione, per il principio di continuità ed universalità dei bilanci, si saldano a quelle dell'anno immediatamente successivo, rappresentandone la premessa imprescindibile delle nuove previsioni di entrata e di spesa. Ne deriva che, in ragione del nesso di conseguenzialità tra gli atti, allorquando i vizi fatti valere avverso il bilancio di previsione non siano stati tempestivamente dedotti avverso i documenti di bilancio successivi, ciò rileva sul piano del giudizio amministrativo, comportando una pronuncia in termini di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Né tantomeno può affermarsi che dalla sentenza di annullamento derivi l'effetto caducatorio dei successivi atti contabili, ostandovi esigenze di certezza, continuità e veridicità del bilancio, che informano anche la disciplina del trattamento processuale delle impugnative che coinvolgono tali atti dell’ordinamento contabile (Cons. di Stato V n. 2457/2010).
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