Sunday 03 March 2013 09:59:18

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali che fanno uso del mezzo proprio nell’espletamento del mandato istituzionale: e' possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti

Corte dei Conti

Il Sindaco del Comune di Lioni (AV), ha formulato una richiesta di parere in merito alla possibilità e alle norme di utilizzo, esclusivamente per adempimenti istituzionali, del mezzo proprio per il raggiungimento di luoghi diversi dal Comune ove ha sede l’ente, nonché in relazione al diritto al rimborso delle spese di viaggio. La Corte dei Conti dopo aver ricostruito il quadro giuridico di riferimento ha precisato che le Sezioni Riunite in sede di Controllo della Corte dei conti con le delibere n. 8/2011 e n.9/2011, hanno interpretato la vigente normativa e fornito importanti indicazioni sull’applicazione dell’art. 6, comma 12, del decreto L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. con la L. 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento al rimborso delle spese per l’uso del mezzo proprio autorizzato dagli enti locali. Le Sezioni Riunite in entrambe le deliberazioni hanno aderito all’interpretazione resa dalla Sezione regionale della Toscana, con deliberazione del 17 novembre 2010, n. 170, in linea con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36, secondo cui: “ ... “ le disposizioni in esame non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive... nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli”, viceversa per il personale impegnato in funzioni diverse “l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio”. Ne consegue che non è più possibile ritenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio legittimi il dipendente a conseguire il rimborso di una parte delle spese sostenute per l’acquisto del carburante. Tali considerazioni, in virtù del rinvio di cui al citato art. 2 del D.M. 4 agosto 2011, valgono anche per gli amministratori pubblici, che per il rimborso delle spese di viaggio sono destinatari dei medesimi limiti previsti per i dirigenti degli enti locali. L’amministratore che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, sarà abilitato a farlo, previa autorizzazione del Sindaco o del Presidente del consiglio comunale, ma con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. E’ evidente che il legislatore ha inteso favorire l’esigenza di contenimento della spesa per le missioni applicando limiti stringenti, tuttavia, non si può non evidenziare che, in sede interpretativa, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la recente Delibera n. 21 del 16 febbraio 2011 depositata in data 5 aprile 2011, hanno riconosciuto: “ ... possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto ... “ (Cfr. in tal senso: Corte dei conti, SS. RR. in sede di Controllo delibere n. 8/2011 e n.9/2011, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, delibera n. 20 del 7 – 10 maggio 2012, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, Delibera n. 4 del 30 gennaio – 2 febbraio 2012). Pertanto, osserva il Collegio che sussiste, nei limiti suindicati, un alveo operativo entro il quale riconoscere il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali che fanno uso del mezzo proprio nell’espletamento del mandato istituzionale.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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