Tuesday 15 January 2013 22:29:22
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
L’impugnazione dell’atto presupposto, di per sé lesivo dell’interesse del soggetto leso, consente di soprassedere alla susseguente impugnazione dell’atto consequenziale, ma soltanto nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l’automatica caducazione del secondo, ossia soltanto se l’atto successivo abbia carattere meramente esecutivo dell’atto presupposto, ovvero faccia parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente (ad es., per questa seconda ipotesi, l’annullamento del provvedimento di adozione di uno strumento di pianificazione che determina anche la caducazione del provvedimento di approvazione dello strumento medesimo: cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2003 n. 2386). Nella specie, non si è viceversa verificata una tale situazione, dal momento che il c.d. atto consequenziale è dotato di una sua precisa autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento del titolo proprietario mediante una rivalutazione del pubblico interesse all’apprensione del bene (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2009 n. 1869 e 30 gennaio 2006 n. 2693, nonchè Sez. III, 3 novembre 2009 n. 2797, tutte segnatamente riguardanti il procedimento ablatorio). In dipendenza di tutto ciò, quindi, l’indennità di espropriazione fissata dal provvedimento di esproprio, divenuto inoppugnabile per omessa proposizione di ricorso in sede straordinaria o innanzi al giudice amministrativo, va reputata necessariamente idonea al fine del ristoro dell’interesse degli attuali appellati, salva restando l’impugnazione del relativo ammontare innanzi al giudice ordinario entro i termini dovuti; mentre, per quanto attiene all’occupazione d’urgenza dei medesimi terreni, la caducazione del relativo provvedimento abilitava gli interessati a proporre al riguardo apposita domanda risarcitoria nel primo grado di giudizio entro il termine quinquennale all’epoca vigente.
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