Monday 29 July 2013 17:32:22

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Rimborsabilità delle spese legali sostenute da ex amministratori comunali coinvolti in procedimenti penali: per la Corte dei Conti presupposto di rimborsabilità è il positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità, indipendentemente dalla formula assolutoria utilizzata dal giudice penale

​a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti

Il Sindaco del Comune di Amalfi ha richiesto alla Corte dei Conti un parere in merito alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da ex amministratori comunali coinvolti in procedimenti penali conclusisi con sentenza di assoluzione con formula piena, precisando che: - alcuni di loro rivestono ancora la carica di amministratore dell’ente; - non vi sono impedimenti non esistendo conflitto di interesse e le azioni si sono svolte nell’assolvimento dell’attività di ufficio; - la possibilità di rimborso agli amministratori era prevista e regolamentata dal vecchio statuto comunale ed è prevista anche nel nuovo statuto. Sulla materia di che trattasi e, in particolare, sull’ammissibilità o meno di richieste di pareri rivolte alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n° 131, concernenti la materia della rimborsabilità di spese legali in favore di amministratori di enti locali assolti all’esito di giudizi celebrati a loro carico, questa Sezione regionale di controllo ha in passato richiesto alla Sezione delle autonomie di questa Corte di volersi pronunciare, in sede di coordinamento, ai sensi dell’art. 1, lett. b), della deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/2003 (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 24 novembre 2005, n° 8). L’interpellata Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n° 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, ha ritenuto che le questioni relative alla predetta problematica siano estranee alla nozione di contabilità pubblica cui si riferisce l’art. 7, comma 8 della legge n° 131 del 2003, con conseguente inammissibilità oggettiva di richieste di parere concernenti questioni attinenti alla menzionata rimborsabilità. In particolare, la predetta Sezione delle Autonomie ha condivisibilmente osservato quanto segue: “…ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale. Per le ragioni sopraesposte, emerge dunque l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli…Così delineato l’ambito oggettivo della materia, la questione della rimborsabilità agli amministratori delle spese legali risulta totalmente estranea alla nozione di contabilità pubblica cui si riferisce l’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003” (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 10 marzo 2006, n° 5/AUT/2006). Tale orientamento è stato costantemente condiviso da questa Sezione (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 172/2013, 68/2012, 5/2010, ecc), né si ravvisano motivi per discostarsi dallo stesso, nella fattispecie qui in esame. D’altra parte, la considerazione che la eventuale rimborsabilità delle spese legali agli amministratori sia atto discrezionale di pura gestione, facente capo esclusivamente all’ente di competenza, appare condivisa da molte altre Sezioni di controllo della Corte dei conti che, anche quando, esprimendosi in maniera esplicita su un parere avente medesimo oggetto, dichiarandolo ammissibile, aderiscono alla tesi della potenziale rimborsabilità delle spese legali agli amministratori pubblici, intanto rendono nota l’esistenza di contrastanti orientamenti in materia, e inoltre dichiarano che non rientra nella funzione consultiva intestata alla Corte dei conti stabilire in base a quale tipo di assoluzione spetti, nel caso specifico, la rimborsabilità delle spese legali (ex plurimis, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 86/2012, nel quale specificamente si dichiara che “E’ inoltre necessario osservare che la decisione da parte dell’amministrazione di provvedere o meno al rimborso delle spese di lite sostenute da un proprio dipendente o amministratore è frutto di una valutazione propria dell’ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali. Detto in altri termini, la valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per assumere l’onere dell’assistenza legale del dipendente e/o amministratore costituisce ambito riservato alle scelte dell’Ente che deve osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile”). Appare interessante inoltre sottolineare come, in relazione ad uno dei quattro presupposti di cui valutare rigorosamente la sussistenza, al fine di un eventuale rimborso delle spese legali, e cioè la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena, (come nel caso di specie), con cui si sia stabilita l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l’assenza di pregiudizio per gli interessi dell’amministrazione, la Sezione Lombardia, nella delibera succitata, prosegue sostenendo che “Sul punto la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V n. 2242 del 14 aprile 2000) ha ritenuto ragionevole circoscrivere l’eccezionale possibilità di rimborso delle spese ai soli casi in cui sia incontestabilmente accertata l’assenza di responsabilità penale degli imputati; presupposto di rimborsabilità delle spese legali sostenute dall’amministratore è il positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità, indipendentemente dalla formula assolutoria utilizzata dal giudice penale…..Pertanto, per la rimborsabilità delle spese legali, occorre una espressa valutazione positiva del comportamento, tale da ritenere il persistere del rapporto organico….per l’amministratore .è necessario un accertamento positivo di diligenza e buona fede”. La stessa Sezione Lombardia, sempre sullo stesso argomento, con delibera n. 519/2012, richiamando la sua precedente n. 86/2012, non perde occasione per ribadire come debba, comunque, osservarsi che “…..molti dei fatti astrattamente non sanzionabili sotto il profilo penalistico risultano, tuttavia, suscettibili di essere affetti da marchiane illegittimità, nonché forieri di responsabilità in capo all’ente….Ne deriva che, con riferimento alla fattispecie in commento….occorrerà valutare se il proscioglimento sia intervenuto per l’accertamento della sostanziale correttezza del comportamento tenuto dall’amministratore, ovvero se la pronunzia penale si limiti ad acclarare l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione: ben potendo la stessa, a titolo esemplificativo, riscontrare l’esistenza di forti illegittimità nel comportamento dell’amministratore, ma nel contempo ritenere il reato non integrato in quanto risulti carente la patrimonialità del vantaggio conseguito ovvero (con riferimento all’elemento soggettivo) difetti la vera e propria intenzione di determinare un vantaggio patrimoniale o un danno, per quanto gli stessi siano stati effettivamente determinati. Tale statuizione, rilevante sotto il profilo penalistico, non escluderebbe però una valutazione di disvalore per il comportamento dell’agente, e sarebbe quindi insufficiente a legittimare la ripetizione delle spese legali” Alla luce di quanto esposto, la Corte dei Conti ha affermato di non poter non potendo fornire specifiche indicazioni in quanto esse si tradurrebbero in una ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente (con il rischio di creare elementi di commistione con altre funzioni dalla stessa esercitate, quali quella requirente e di giurisdizione), il quesito potrà trovare soluzione alla stregua delle valutazioni, da parte dell’ente interpellante, in ordine agli elementi di fatto e di diritto implicati dalla fattispecie, alla luce della ovvia considerazione che, se è doveroso assicurare che i soggetti che agiscono nell’interesse pubblico siano adeguatamente tutelati qualora ingiustamente coinvolti in procedimenti penali per fatti connessi all’adempimento del mandato, è altrettanto necessario impedire tale rimborso a soggetti che non si trovano nelle medesime condizioni.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

 

        Del/Par .***/2013

composta dai seguenti magistrati:

 

Pres. di Sezione Ciro Valentino                         Presidente          

Cons. Silvano Di Salvo 

Cons. Tommaso Viciglione

Ref.   Rossella Bocci

Ref.   Innocenza Zaffina

Ref.   Raffaella Miranda

Ref.   Carla SerbassiRelatore

 

ha adottato la seguente deliberazione ...

Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n° 3945 in data 14 maggio 2013, con la quale il Sindaco del Comune di Amalfi (Salerno) ha richiesto a questa Sezione un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l’ordinanza presidenziale n° 16/2013 con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Referendario Carla Serbassi;

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Amalfi ha richiesto a questa Sezione un parere in merito alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da ex amministratori comunali coinvolti in procedimenti penali conclusisi con sentenza di assoluzione con formula piena, precisando che:

-alcuni di loro rivestono ancora la carica di amministratore dell’ente;
-non vi sono impedimenti non esistendo conflitto di interesse e le azioni si sono svolte nell’assolvimento dell’attività di ufficio;
-la possibilità di rimborso agli amministratori era prevista e regolamentata dal vecchio statuto comunale ed è prevista anche nel nuovo statuto.

In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordinealle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall’organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegiosoggettivamente ammissibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l’istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Amalfi, in quanto formulata dall’organo di vertice dell’amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’ente e ad impegnare lo stesso verso l’esterno.

Quanto all’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, occorre tuttavia svolgere le seguenti ulteriori considerazioni.

Sulla materia di che trattasi e, in particolare, sull’ammissibilità o meno di richieste di pareri rivolte alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n° 131, concernenti la materia della rimborsabilità di spese legali in favore di amministratori di enti locali assolti all’esito di giudizi celebrati a loro carico, questa Sezione regionale di controllo ha in passato richiesto alla Sezione delle autonomie di questa Corte divolersi pronunciare, in sede di coordinamento, ai sensi dell’art. 1, lett. b), della deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/2003 (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 24 novembre 2005, n° 8).

L’interpellata Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n° 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, ha ritenuto che le questioni relative alla predetta problematica siano estranee alla nozione di contabilità pubblica cui si riferisce l’art. 7, comma 8 della legge n° 131 del 2003con conseguente inammissibilità oggettiva di richieste di parere concernenti questioni attinenti alla menzionata rimborsabilità.

In particolare, la predetta Sezione delle Autonomie ha condivisibilmente osservato quanto segue: “…ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria patrimoniale.

Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali.

In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale.

Per le ragioni sopraesposte, emerge dunque l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli…Così delineato l’ambito oggettivo della materia, la questione della rimborsabilità agli amministratori delle spese legali risulta totalmente estranea alla nozione di contabilità pubblica cui si riferisce l’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003” (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 10 marzo 2006, n° 5/AUT/2006).

Tale orientamento è stato costantemente condiviso da questa Sezione (cfr.,ex plurimis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, n.172/2013, 68/2012, 5/2010, ecc), né si ravvisano motivi per discostarsi dallo stesso, nella fattispecie qui in esame.

D’altra parte, la considerazione che la eventuale rimborsabilità delle spese legali agli amministratori sia atto discrezionale di pura gestione, facente capo esclusivamente all’ente di competenza, appare condivisa da molte altre Sezioni di controllo della Corte dei conti che, anche quando, esprimendosi in maniera esplicita su un parere avente medesimo oggetto, dichiarandolo ammissibile, aderiscono alla tesi della potenziale rimborsabilità delle spese legali agliamministratori pubblici, intanto rendono nota l’esistenza di contrastanti orientamenti in materia, inoltre dichiarano che non rientra nella funzione consultiva intestata alla Corte dei conti stabilire in base a quale tipo di assoluzione spetti, nel caso specifico, la rimborsabilità delle spese legali (ex plurimis, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 86/2012, nel quale specificamente si dichiara che “E’ inoltre necessario osservare che la decisione da parte dell’amministrazione di provvedere o meno al rimborso delle spese di lite sostenute da un proprio dipendente o amministratore è frutto di una valutazione propria dell’ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali. Detto in altri termini, la valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per assumere l’onere dell’assistenza legale del dipendente e/o amministratore costituisce ambito riservato alle scelte dell’Ente che deve osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile).

Appare interessante inoltre sottolineare come, in relazione ad uno dei quattro presupposti di cui valutare rigorosamente la sussistenza, al fine di un eventuale rimborso delle spese legali, e cioè la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena, (come nel caso di specie), con cui si sia stabilita l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l’assenza di pregiudizio per gli interessi dell’amministrazione, la Sezione Lombardia, nella delibera succitata, prosegue sostenendo che “Sul punto la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V n. 2242 del 14 aprile 2000) ha ritenuto ragionevole circoscrivere l’eccezionale possibilità di rimborso delle spese ai soli casi in cui sia incontestabilmente accertata l’assenza di responsabilità penale degli imputati; presupposto di rimborsabilità delle spese legali sostenute dall’amministratore è il positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità, indipendentemente dalla formula assolutoria utilizzata dal giudice penale…..Pertanto, per la rimborsabilità delle spese legali, occorre una espressa valutazione positiva del comportamento, tale da ritenere il persistere del rapporto organico….per l’amministratore .è necessario un accertamento positivo di diligenza e buona fede”.

La stessa Sezione Lombardia, sempre sullo stesso argomento, con delibera n. 519/2012, richiamando la sua precedente n. 86/2012, non perde occasione per ribadire come debba, comunque, osservarsi che “…..molti dei fatti astrattamente non sanzionabili sotto il profilo penalistico risultano, tuttavia, suscettibili di essere affetti da marchiane illegittimità, nonché forieri di responsabilità in capo all’ente….Ne deriva che, con riferimento alla fattispecie in commento….occorrerà valutare se il proscioglimento sia intervenuto per l’accertamento della sostanziale correttezza del comportamento tenuto dall’amministratore, ovvero se la pronunzia penale si limiti ad acclarare l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione: ben potendo la stessa, a titolo esemplificativo, riscontrare l’esistenza di forti illegittimità nel comportamento dell’amministratore, ma nel contempo ritenere il reato non integrato in quanto risulti carente la patrimonialità del vantaggio conseguito ovvero (con riferimento all’elemento soggettivo) difetti la vera e propria intenzione di determinare un vantaggio patrimoniale o un danno, per quanto gli stessi siano stati effettivamente determinati. Tale statuizione, rilevante sotto il profilo penalistico, non escluderebbe però una valutazione di disvalore per il comportamento dell’agente, e sarebbe quindi insufficiente a legittimare la ripetizione delle spese legali”

Alla luce di quanto esposto, non potendo questa Sezione fornire specifiche indicazioni in quanto esse si tradurrebbero in una ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente (con il rischio di creare elementi di commistione con altre funzioni dalla stessa esercitate, quali quella requirente e di giurisdizione), ilquesito potrà trovare soluzione alla stregua delle valutazioni, da parte dell’ente interpellante, in ordine agli elementi di fatto e di diritto implicati dalla fattispecie, alla luce della ovvia considerazione che, se è doveroso assicurare che i soggetti che agiscono nell’interesse pubblico siano adeguatamente tutelati qualora ingiustamente coinvolti in procedimenti penali per fatti connessi all’adempimento del mandato, è altrettanto necessario impedire tale rimborso a soggetti che non si trovano nelle medesime condizioni.

Per tutto quanto innanzi esposto, la richiesta di parere in esame va dichiarata oggettivamente inammissibile. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.

 

 

 

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37

RELAZIONI SINDACALI – Quesito su individuazione dei soggetti titolati ad indire l’assemblea sindacale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40

AREA FUNZIONI LOCALI – Quesito su attuale applicabilità del cd. “galleggiamento”

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top