Wednesday 23 October 2013 20:20:14

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Corte dei Conti: gli esattori-concessionari della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali e come tali soggetti a responsabilità per mancata resa di conti giudiziali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

La qualifica giuridica di agente contabile, che ricomprende tutti i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico, è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione SS. UU. Civili, con la sentenza n°12367, in data 9 ottobre 2001, anche in fattispecie di obbligo della resa del conto giudiziale a carico di agente della riscossione di entrate comunali. Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile devono ricorrere il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta (Cassazione civile, sez. un., 01/06/2010, n. 13330). In questo senso anche la giurisprudenza della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di questa Corte n. 434 del 20 ottobre 2008, laddove ha affermato che il “maneggio” di denaro “… genera ex se l’imprescindibile obbligo dell’agente a rendere giudiziale ragione della gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze” e che la diversa terminologia usata dal legislatore con riguardo ai conti della specie (“conto della gestione”, art. 25 d.lgs. n. 112/1999) non “degrada” a mero conto amministrativo il conto del concessionario, ma semplicemente ne differenzia la tipologia, con una specifica modulistica redazionale del conto. Dunque questo Collegio conferma il principio che anche gli esattori-concessionari della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali, ed in tale qualità sono soggetti all’obbligo di resa del conto. Questa Sezione si è già più volte pronunciata (con sentenze n. 984 del 14-12-2010, n. 163 del 16-3-2011 e n. 443 29-07-2011) in fattispecie analoghe, riguardanti la mancata resa di conti giudiziali da parte di società concessionarie della riscossione di entrate comunali, affermando l’obbligo della resa del conto incombente sull’agente contabile che comunque abbia maneggio di danaro e valori, di proprietà di una pubblica amministrazione, senza che rilevino in senso contrario né il titolo in base al quale la gestione viene svolta (che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto, e può perfino mancare del tutto), né il modo in cui si configura in concreto il rapporto, che può avere la forma prevista e disciplinata in via generale dalla legge, ma può anche discostarsene in tutto o in parte, senza mutare per questo la sua natura, ove ricorrano i predetti elementi essenziali (Cassazione, Sez. Un., n. 846 del 28/03/1974; Cassazione civile, Sez. Un., n. 13330 dell’1/06/2010). In tema di contabilità pubblica, la regola dell'obbligo di resa del conto e del suo controllo giurisdizionale da parte della Corte dei conti, contenuta negli art. 73 - 75 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (legge sulla contabilità dello Stato) e negli art. 20 ss. del relativo regolamento (r.d. 23 maggio 1924 n. 827), nonché nell'art. 44 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), ha diretto fondamento sia nell'art. 103 della Costituzione che in un'indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale, la quale rende necessario l'esercizio della giurisdizione di conto in relazione a tutte le componenti patrimoniali e finanziarie (Cassazione civile, sez. un., 27/03/2007, n. 7390). L’adempimento di tale obbligo di legge non è impedito dal fatto che finora non sia stato adottato il decreto ministeriale previsto dall’art. 160 TUEL, in quanto si può fare ricorso, come ritenuto dal Procuratore regionale, sia pure con gli adattamenti ritenuti opportuni, ma tuttavia idonei a consentire un idoneo controllo, ai criteri previsti dal D.P.R. n. 194 del 1996 per la resa del conto della gestione da parte del tesoriere (da rendere con il modello n. 11), e degli altri agenti contabili interni, secondo la seguente ripartizione: a) mod. 21, per gli agenti contabili della riscossione; b) mod. 22, per i consegnatari delle azioni; c) mod. 23, per la gestione economale; d) mod. 24, per i consegnatari dei beni.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

                   REPUBBLICA ITALIANA                  Sent.n. ***/2013

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai Magistrati:

Marino                   BENUSSI                         Presidente f. f.

Maria Elisabetta      LOCCI                                     Consigliere

Maurizio                MASSA                           Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. *****, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la Sardegna contro:

           la società TRIBUTI ITALIA S.p.A., C.F. 02763450109, in amministrazione straordinaria, con sede legale in Roma, via Veneto, n. 146/3, in persona del legale rappresentante pro tempore,

           e contro il dott. Luca VOGLINO, quale commissario straordinario della suddetta società,

           rappresentati e difesi dall’avv. Gennaro Terracciano, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell’avv. Debora Urru, via Salvatore Farina, n. 44.

         Visti l’atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa.  

         Richiamata la determinazione presidenziale del 27-2-2013 con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 19-9-2013, il relatore Consigliere Maurizio Massa, l’avv. Debora Urru per TRIBUTI ITALIA S.p.A. in amministrazione straordinaria, su delega dell’avv. Gennaro TERRACCIANO ed il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Mauro Murtas.   

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 13-2-2013, la Procura della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio là società: TRIBUTI ITALIA S.p.A., quale agente della riscossione, per il Comune di Sestu, dell’imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, dell'evasione ICI per le annualità 2002-2003-2004, per sentirla condannare al pagamento della sanzione prevista dall’art. 46 del r.d. n. 1214/1934 (TU delle leggi sulla Corte dei Conti), in misura non inferiore al 35% degli aggi corrisposti al contabile per ciascuna annualità (afferenti al periodo 3 dicembre 2008 - 1° marzo 2010), oltre al pagamento delle spese conseguenti alla soccombenza, e per sentirla condannare alla compilazione del conto d’ufficio a cura del Comune di Sestu ed a spese della medesima società, con obbligo del Comune di trasmettere tale conto alla Sezione Giurisdizionale.

Nell’atto di citazione si deduce che, con decreto n. 5/2011 del 9 marzo 2011, questa Sezione ha assegnato il termine di 240 giorni, decorrenti dalla notifica dell’atto, per il deposito del conto della gestione delle riscossioni affidate dal Comune di Sestu al contabile Tributi Italia s.p.a. per il periodo dal 3 dicembre 2008 - 1° marzo 2010.

Il requirente ha specificato che il contratto originario era stato stipulato in data 27 maggio 2004 con la I.P.E. S.p.a., successivamente prorogato, e che, con nota del 27 novembre 2008, quest’ultima aveva comunicato la trasformazione da S.p.a. in S.r.l, la modifica dell'organo amministrativo e il trasferimento della sede legale, mentre con altra nota del 3 dicembre 2008, la stessa società aveva comunicato di aver trasferito l’intera azienda a "TRIBUTI ITALIA S.p.a.", allegando la relativa scrittura privata di data 21 novembre 2008.

In ragione del perdurante inadempimento di TRIBUTI ITALIA S.p.a. all'obbligo di versare in tesoreria i tributi comunali riscossi, pari a € 171.958,41, nonostante la scadenza del termine contrattualmente stabilito, la Giunta municipale, con atto n. 25 del 19 febbraio 2010, aveva deliberato la decadenza per inadempimento contrattuale della società, a questa notificata il 1° marzo 2010.

In data 11 gennaio 2013 il Magistrato relatore sui conti della Sezione Giurisdizionale ha comunicato che, sebbene il termine assegnato fosse ormai scaduto, non risultava adempiuto dall’agente contabile quanto richiesto con il decreto n°5/2011, quale concessionario del servizio di accertamento e di riscossione dei tributi sopra indicati, per il Comune di Sestu.

Secondo la tesi della Procura attrice, l’obbligo di resa del conto giudiziale deriva dal combinato disposto di cui agli articoli 74 del RD n° 2440 del 1923, 610 e seguenti del RD n° 827 del 1924 e 44 del T.U. n° 1214 del 1934, nonché, per gli agenti contabili degli enti locali, dalle previsioni di cui agli artt. 93 e 233 del T.U.E.L. n. 267/2000.

L’Organo requirente, sulla base della normativa vigente, afferma che la qualificazione di agente contabile è correlata al maneggio del denaro o beni e valori pubblici, per cui l’agente contabile deve rendere conto della propria gestione in sede giudiziale, attraverso la presentazione del documento contabile della gestione e dei relativi risultati, prescindendo sia dalla natura pubblica o privata del gestore, sia delle denominazioni usate dal legislatore per individuare la rendicontazione dovuta quale conto della gestione, sia dalla mancata emanazione del regolamento previsto dall’art. 160 del d.lgs. n. 267/2000, o comunque dall’approvazione dei modelli per la redazione dei conti, potendo a tal fine essere utilizzato il modello 21, approvato con DPR n. 94/1996.

TRIBUTI ITALIA S.p.A., in amministrazione straordinaria, si è costituita in giudizio con memoria trasmessa in data 20-6-2013, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in quanto spetterebbe al giudice della procedura concorsuale l’accertamento sulle reciproche posizioni debitorie e creditorie tra le parti, atteso che la pretesa creditoria che il Comune ha insinuato nelle procedure concorsuali, ha già avuto il parere favorevole del Commissario straordinario, sul quale ha provveduto alla definitiva statuizione anche il giudice delegato alla procedura, che con decreto emesso in data 26/9/2012 ha disposto l’esecutività dello stato passivo.

La difesa ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva del commissario straordinario in ordine all’obbligo di rendicontazione di attività svolte dalla società antecedentemente alla sua dichiarazione di insolvenza, ha eccepito l’improcedibilità e/o inammissibilità dell’azione proposta, perché l’accertamento delle posizioni di dare-avere tra la società di riscossione e l’ente locale per il periodo che precede l’amministrazione straordinaria dovrebbe avvenire nel procedimento di cui all’art. 53 del d. l.vo 270/1999, che a sua volta richiama l’art. 93 e ss. della L.F. in materia di accertamento dello stato passivo.

Inoltre, secondo la difesa, anche nel caso di prosecuzione del giudizio contabile, un’eventuale condanna dell’agente contabile non potrebbe essere eseguita, ai sensi dell’art. 48 del d. l.vo 279/1999, in base al quale, dalla apertura dell’amministrazione straordinaria, sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive ordinarie e speciali, nei confronti di un soggetto ammesso alla procedura concorsuale speciale.

L’art. 51 della L.F. prescrive il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (o cautelari) sui beni compresi nel fallimento, salve le eccezioni previste da alcune disposizioni di legge, che non riguarderebbero il caso di specie.

Ad avviso della difesa di Tributi Italia s.p.a., la competenza del Tribunale fallimentare, ex art. 24 L. F., e il ruolo attribuito al giudice delegato nell’ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo, ex art. 93 e ss. della L.F., sarebbero causa  di improcedibilità dell’azione di resa di conto e di responsabilità promosse nei confronti dell’agente contabile.

Nel merito la difesa ha dedotto che Tributi Italia in persona del Commissario straordinario ha adempiuto tempestivamente, entro la scadenza del termine di 240 giorni, trasmettendo in data 30 novembre 2011 al Comune di Sestu copia dei conti giudiziali redatti su mod. 21 e sottoscritti dal dott. Luca Voglino (all. 1, 2 e 3), per cui l’inadempimento contestato sarebbe insussistente per mancanza degli estremi per l’applicazione della pena pecuniaria che si applica quando sia inutilmente spirato il termine fissato dalla Corte all’agente contabile che non abbia presentato i conti giudiziali.

Inoltre la difesa precisa che, nel caso di specie, la condotta tenuta dal convenuto difetterebbe dell’elemento psicologico del dolo e della colpa grave, ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 46 del r.d. n. 1214 del 1934, per le circostanze di fatto in cui il convenuto ha dovuto operare idonee ad escludere il dolo e la colpa grave nella condotta dannosa attribuita.

La difesa ha quindi concluso per dichiarare in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione ed in subordine, l’improcedibilità, improponibilità e/o inammissibilità del presente giudizio contabile; nel merito ha concluso per rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto e in diritto e prosciogliere la convenuta per carenza di elemento soggettivo, ovvero, in ulteriore subordine, contenere la sanzione pecuniaria nei minimi di legge in considerazione del comportamento positivo tenuto dalla convenuta che nel novembre 2011 ha trasmesso al Comune di Sestu i conti giudiziali.

Con condanna alle spese e agli onorari del presente giudizio.

Nell’udienza le parti presenti hanno ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio esamina per prime le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della società TRIBUTI ITALIA S.p.A. in amministrazione straordinaria con la memoria di costituzione.

La società convenuta, costituitasi in persona del commissario straordinario, in via pregiudiziale eccepisce difetto di giurisdizione di questo Giudice.

La qualifica giuridica di agente contabile, che ricomprende tutti i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico, è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione SS. UU. Civili, con la sentenza n°12367, in data 9 ottobre  2001, anche in fattispecie di obbligo della resa del conto giudiziale a carico di agente della riscossione di entrate comunali.

Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile devono ricorrere il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta (Cassazione civile, sez. un., 01/06/2010, n. 13330).

In questo senso anche la giurisprudenza della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di questa Corte n. 434 del 20 ottobre 2008, laddove ha affermato che il  “maneggio” di denaro “… genera ex se l’imprescindibile obbligo dell’agente a rendere giudiziale ragione della gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze” e che la diversa terminologia usata dal legislatore con riguardo ai conti della specie (“conto della gestione”, art. 25 d.lgs. n. 112/1999) non “degrada” a mero conto amministrativo il conto del concessionario, ma semplicemente ne differenzia la tipologia, con una specifica modulistica redazionale del conto.

Dunque questo Collegio conferma il principio che anche gli esattori-concessionari della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali, ed in tale qualità sono soggetti all’obbligo di resa del conto.

Questa Sezione si è già più volte pronunciata (con sentenze n. 984 del 14-12-2010, n. 163 del 16-3-2011 e n. 443 29-07-2011) in fattispecie analoghe, riguardanti la mancata resa di conti giudiziali da parte di società concessionarie della riscossione di entrate comunali, affermando l’obbligo della resa del conto incombente sull’agente contabile che comunque abbia maneggio di danaro e valori, di proprietà di una pubblica amministrazione, senza che rilevino in senso contrario né il titolo in base al quale la gestione viene svolta (che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto, e può perfino mancare del tutto), né il modo in cui si configura in concreto il rapporto, che può avere la forma prevista e disciplinata in via generale dalla legge, ma può anche discostarsene in tutto o in parte, senza mutare per questo la sua natura, ove ricorrano i predetti elementi essenziali (Cassazione, Sez. Un., n. 846 del 28/03/1974; Cassazione civile, Sez. Un., n. 13330 dell’1/06/2010).

In tema di contabilità pubblica, la regola dell'obbligo di resa del conto e del suo controllo giurisdizionale da parte della Corte dei conti, contenuta negli art. 73 - 75 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (legge sulla contabilità dello Stato) e negli art. 20 ss. del relativo regolamento (r.d. 23 maggio 1924 n. 827), nonché nell'art. 44 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), ha diretto fondamento sia nell'art. 103 della Costituzione che in un'indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale, la quale rende necessario l'esercizio della giurisdizione di conto in relazione a tutte le componenti patrimoniali e finanziarie (Cassazione civile, sez. un., 27/03/2007, n. 7390).

L’adempimento di tale obbligo di legge non è impedito dal fatto che finora non sia stato adottato il decreto ministeriale previsto dall’art. 160 TUEL, in quanto si può fare ricorso, come ritenuto dal Procuratore regionale, sia pure con gli adattamenti ritenuti opportuni, ma tuttavia idonei a consentire un idoneo controllo, ai criteri previsti dal D.P.R. n. 194 del 1996 per la resa del conto della gestione da parte del tesoriere (da rendere con il modello n. 11), e degli altri agenti contabili interni, secondo la seguente ripartizione: a) mod. 21, per gli agenti contabili della riscossione; b) mod. 22, per i consegnatari delle azioni; c) mod. 23, per la gestione economale; d) mod. 24, per i consegnatari dei beni.

La società convenuta eccepisce anche il difetto di legittimazione passiva del commissario straordinario, in quanto l’onere di rendiconto sussisterebbe in capo al commissario esclusivamente per l’attività di riscossione, svolta in costanza della procedura di amministrazione straordinaria nell’interesse degli enti locali ancora convenzionati, ma non per la rendicontazione di attività svolte antecedentemente alla dichiarazione di insolvenza.

Il Collegio ritiene che la legittimazione passiva nel presente giudizio compete alla società TRIBUTI ITALIA S.p.A., in amministrazione straordinaria, quale soggetto giuridico tenuto alla resa del conto giudiziale e responsabile dell’eventuale inadempimento del suddetto obbligo.

In effetti nel caso di specie la richiesta di condanna è rivolta esclusivamente alla persona giuridica TRIBUTI ITALIA S.p.A., mentre il riferimento al commissario straordinario nel petitum dell’atto di citazione è fatto solo per la sua qualità di legale rappresentante della società in amministrazione straordinaria.

Pertanto il commissario straordinario della società TRIBUTI ITALIA S.p.A., non è parte sostanziale di questo processo, ma, in quanto legale rappresentante della persona giuridica convenuta (secondo la regola generale enunciata nell’art. 75, comma 3 c.p.c.), è legittimato a rappresentare la società TRIBUTI ITALIA s.p.a..

Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunto dall’art. 4-bis del decreto legge 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166, il decreto con il quale un’impresa viene ammessa all’amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario, “determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 270/1999 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”.

Il presente giudizio attiene all’applicazione a carico della società convenuta di una sanzione per omessa presentazione del conto giudiziale che le era stata intimata con decreto di questa Sezione.

La resa del conto è obbligo strumentale rispetto al giudizio sul conto che ha come oggetto principale la definizione del rapporto di dare e avere tra agente contabile e amministrazione pubblica.

Quindi il presente giudizio verte su “rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa” per i quali la legge prevede espressamente la legittimazione a stare in giudizio del commissario straordinario “Nelle controversie, anche in corso”, senza che rilevi la circostanza che la gestione contabile di che trattasi si sia svolta in epoca precedente all’ammissione della società all’amministrazione straordinaria (non essendo configurabile una legittimazione processuale parziale decorrente dalla nomina del commissario straordinario, sussistendo invece la sua legittimazione processuale per tutte le controversie pertinenti alla società rappresentata).

La difesa di TRIBUTI ITALIA S.p.A., in amministrazione straordinaria, ha anche eccepito l’improcedibilità e/o inammissibilità dell’azione, con argomentazioni che sostanzialmente riproducono quelle già esaminate e dichiarate infondate da questa Sezione con sentenza n. 359 del 14 giugno 2011 e n. 443 del 29 luglio 2011, alle cui motivazioni si fa integrale rinvio.

In particolare si condivide la tesi che le norme primarie, invocate dalla difesa della società Tributi Italia s.p.a., relative alla competenza di natura funzionale del giudice ordinario sulla procedura concorsuale, non escludono l’esercizio del potere attribuito ad altro organo giudiziario e non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro (Sezioni Unite, ord. n. 25495 del 4 dicembre 2009).

L’inizio di una procedura concorsuale non determina conseguenze sulla giurisdizione del giudice contabile e l’unica eventuale interferenza che può determinarsi tra diversi giudizi è da individuare nella proponibilità o meno dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, preclusione che però opera solo quando con altra azione si sia già ottenuto il medesimo bene della vita (Corte dei conti, Sezione I Centrale, sentenza n. 581 del 15 ottobre 2009).

Il Collegio rileva inoltre che il divieto posto dall’art. 48 del d. l.vo 279/1999, in base al quale, dalla apertura dell’amministrazione straordinaria, sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive ordinarie e speciali, nei confronti di un soggetto ammesso alla procedura concorsuale speciale, preclude ai creditori esclusivamente le azioni esecutive (ordinarie e speciali), pertanto le azioni promosse in questo giudizio di responsabilità e resa di conto non rientrano nell’ambito oggettivo e soggettivo dall’art. 48 del d. l.vo 279/1999.

Pertanto la TRIBUTI ITALIA s.p.a. per il periodo dal 3 dicembre 2008 - 1° marzo 2010, doveva redigere, secondo il modello 21, il conto della gestione delle riscossioni affidate dal Comune di Sestu e trasmetterlo al Comune nel termine previsto dal decreto n. 5 del 2011.

Il Collegio esamina ora i presupposti della domanda del Procuratore regionale di condanna della società convenuta al pagamento di una pena pecuniaria, a titolo di sanzione per mancata resa del conto.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 46, comma 1, del R.D. 1214/1934 il giudizio per resa di conto può essere iniziato su istanza del Procuratore regionale e per decreto della competente Sezione Giurisdizionale, da notificarsi dall’agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto (art. 45).

Scaduto il termine stabilito, l’agente contabile, inadempiente, citato ad istanza del pubblico ministero, può essere condannato in ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità può condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2.000.000, qualora sia accertato che l’omessa presentazione del conto sia dovuta ad un comportamento doloso o colposo dell’agente contabile, non configurando la norma di che trattasi una fattispecie di responsabilità oggettiva.

Con decreto n. 5/2011 del 9 marzo 2011, questa Sezione ha assegnato il termine di 240 giorni, decorrenti dalla notifica dell’atto (avvenuta il 6 aprile 2011), per il deposito del conto della gestione delle riscossioni affidate dal Comune di Sestu.

Dagli atti di causa risulta che la società convenuta ha rispettato il termine di 240 giorni fissato da questa Sezione nel decreto n. 5/2011, trasmettendo in data 1 dicembre 2011 al Comune di Sestu copia dei conti giudiziali redatti su mod. 21 e sottoscritti dal dott. Luca Voglino (all. 1, 2 e 3 alla memoria difensiva), per cui mancano i presupposti per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 46 del R.D. n. 1214/1934 e la relativa domanda deve essere rigettata.

L’istanza della Procura di compilazione dei conti a spese del contabile è superata dall’accertamento del deposito dei conti di cui si tratta.

Considerato che il contabile citato in questo giudizio non ha rispettato il termine di deposito del conto giudiziale previsto dall’art. 233 del D.lgs. n. 267/2000, non spetta il rimborso delle spese di lite.

P.Q.M.

         la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

         assolve la Tributi Italia S.p.A., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore  e del commissario straordinario, dalle domande formulate nell’atto di citazione introduttivo di questo giudizio, con esclusione del rimborso delle spese di lite.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19-9-2013.

L’ESTENSORE                                    IL PRESIDENTE f.f.

f.to Maurizio MASSA                           f.to Marino BENUSSI                

 

    Depositata in Segreteria il ** ottobre 2013.

IL DIRIGENTE

                                                                f.to Paolo Carrus

 

 

 

 

 

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