Friday 18 January 2013 17:52:56

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Preclusa la querela di falso innanzi al Consiglio di Stato se la convinzione della falsità del documento era già radicata in primo grado

Consiglio di Stato

Si segnala questa sentenza del Consiglio di Stato in quanto risolve un problema che molto spesso si riscontra nei giudizi elettorali. Con fini dilatori la querela di falso, infatti, non poche volte viene utilizzata con il solo scopo di far sospendere il giudizio innanzi al Consiglio di Stato, magari dopo aver ottenuto un'annullamento delle elezioni nel giudizio di primo grado con conseguente nomina del Commissario prefettizio. In tal caso e' evidente come la proposizione della querela e, in subordine, la domanda al Consiglio di Stato di fissazione di un termine entro cui attivare il giudizio ordinario, ove accolta, paralizza oltremodo la possibilità che il Sindaco neo eletto che ha impugnato la sentenza di primo grado possa celermente, in caso di fondatezza della sua pretesa, ribaltare la sentenza e, quindi, tornare legittimamente ad espletare le sue funzioni come democraticamente assegnategli dal corpo elettorale. Tale uso strumentale in virtù della pronuncia attenzionata viene a cadere in base al principio di seguito riportato "la parte che deduce la falsità dinanzi al giudice amministrativo deve in primo luogo fornire la prova dell’avvenuta proposizione della querela e, in subordine, domandare la fissazione di un termine entro cui attivare il giudizio ordinario di falso. Se la convinzione della falsità del documento era già radicata in primo grado ne e' preclusa la proposizione in grado di appello". Il Collegio, infatti, nel giudizio in esame ha ritenuto corretta la statuizione del TAR secondo cui in assenza di proposizione della querela di falso, non può sostenersi come vorrebbero i ricorrenti che il candidato non abbia sottoscritto la sua candidatura. Inoltre il Giudice ha affermato che non può trovare accoglimento l’istanza avanzata in sede di appello, volta all’assegnazione di un termine per la proposizione della querela di falso, per l’ipotesi in cui non si ritenga di procedere alla definizione della questione a prescindere dalla relativa soluzione. Nell’ottica del principio dispositivo circa la delimitazione del thema decidendum e del concomitante principio devolutivo in materia di appello, ciò che osta alla proposizione della querela di falso nella presente sede è la circostanza che il ricorrente in primo grado, pur avendo piena possibilità di farlo, non ha proposto l’incidente processuale, con la conseguenza che esso, allo stato, non può essere introdotto per non determinare un’indebita violazione del generale divieto di nova in grado di appello. Ciò anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 104, comma 1, primo periodo, del c.p.a., secondo cui “Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio”. Invero il nuovo codice del processo amministrativo si preoccupa di soddisfare le istanze di celerità connesse alla durata dei processi nei quali la querela di falso può essere proposta, anche per evitare ritardi nella decisione del merito, con conseguente compromissione del diritto delle parti ad una definizione rapida del giudizio. Ecco perché la decisione in ordine alla sospensione, oltre ad essere subordinata alla sussistenza dei presupposti sulla rilevanza della questione di falso, deve giungere entro e non oltre i tempi di legge. In questi termini, secondo il disposto del primo comma dell’articolo 77 del c.p.a., la parte che deduce la falsità dinanzi al giudice amministrativo deve in primo luogo fornire la prova dell’avvenuta proposizione della querela e, in subordine, domandare la fissazione di un termine entro cui attivare il giudizio ordinario di falso. Ritenendo falso il documento di cui si controverte, i ricorrenti avrebbero dovuto, quindi, chiedere la fissazione del termine in questione al T.A.R. adito, in sede di giudizio di primo grado, quando già tale convinzione si era radicata in loro e non successivamente in grado di appello; tra l’altro in assenza di alcuna specifica e fondata motivazione. Sulla richiesta, alla luce del divieto di nova ex art. 104, comma 1, del c.p.a., sono pertanto da ritenersi ormai maturate le preclusioni di rito.

 

Testo integrale del Provvedimento
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