Monday 26 October 2015 22:48:07
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 23.10.2015 n. 4884
In base a quanto dispone l’art. 145, comma 1, secondo periodo, Cod. proc. civ. , la notificazione può anche essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituali. Nel caso in esame, l’ordinanza di demolizione risulta indirizzata alla società e per essa (“p. e.”) al suo rappresentante legale, residente in Fiumicino […]: risulta quindi dal testo dell’ordinanza impugnata la qualità di rappresentante legale della società , con conseguente sostanziale regolarità della notifica fatta presso la casa d’abitazione a mano di persona convivente. In ogni caso, è legittima la notificazione di un provvedimento amministrativo a una società, effettuata (in ipotesi) in modo difforme dalla procedura di cui all’art. 145 Cod. proc. civ. (notificazione a persona giuridica, da eseguirsi nella sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante, o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, oppure alla persona addetta alla sede, fatto salvo come detto il secondo periodo del comma 1), qualora la società destinataria abbia tempestivamente proposto il ricorso giurisdizionale avverso l'atto così notificato, con ciò dimostrando d'averne avuto effettiva conoscenza e determinando così la sanatoria di eventuali vizi della notificazione: la nullità, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, Cod. proc. civ., non può essere pronunciata se l'atto notificato in modo irregolare ha raggiunto lo scopo al quale è destinato (cfr. Cons. Stato, V, 14 novembre 1996, n. 1364). Il principio dell'art. 156, terzo comma, C.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l'atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi: per cui, in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell’atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare. Un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce in mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, il quale dimostra di avere raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell’atto che è l’unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
N. 04884/2015REG.PROV.COLL.
N. 07469/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7469 del 2015 proposto da
*.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Rosati, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Via del Serafico, 65;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Catia Livio e Francesco Di Mauro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Di Mauro in Roma, Via Padre Semeria, 33;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO -ROMA -SEZIONE I QUATER, n. 3935/2015, resa tra le parti, concernente demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
visti il ricorso e i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del 6 ottobre 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Di Genesio Pagliuca per delega di Rosati per l’appellante e Di Mauro per l’appellato;
sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm. ;
considerato che sussistono i presupposti per definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata;
premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. La * s.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 91 dell’11 dicembre 2013, relativa alle opere abusive in essa specificate, eseguite nel cantiere di Via Lungomare della Salute – Località Isola Sacra –Fiumicino, formulando svariati motivi che il giudice di primo grado, con la sentenza in epigrafe, ha respinto, con spese a carico della ricorrente.
In particolare, la sentenza ha giudicato infondato il primo motivo di ricorso, con il quale era stata lamentata la nullità della notifica dell’ordinanza di demolizione in quanto eseguita, anziché presso la sede legale della società proprietaria del terreno e del cantiere ove sono stati realizzati i contestati abusi edilizi, presso la residenza del legale rappresentante della società medesima, signor Dionisi Giuseppe, a mani di persona convivente. “La notifica alla società –si afferma in sentenza- deve considerarsi regolarmente effettuata anche nel caso in cui il legale rappresentante sia reperito in luogo diverso dalla sede ufficiale della società, ed è regolare la notifica a una persona fisica presso il proprio domicilio anche se effettuata a mano di persona convivente”. La sentenza ha poi motivatamente respinto, poiché infondati, “gli ulteriori motivi di ricorso”.
2. Nell’atto d’appello la * s.r.l., dopo avere riepilogato la vicenda, amministrativa e contenziosa, dipanatasi dal 2012 attraverso tre giudizi amministrativi, due dei quali giunti al grado d’appello, ha contestato argomentazioni e statuizione della sentenza sulla questione dell’affermata nullità della notifica dell’ordinanza di demolizione n. 91/2013, deducendo “erronea valutazione dell’eccezione preliminare di nullità della notifica” e ribadendo che la notificazione dell’ordinanza di demolizione, in quanto eseguita nella residenza del Dionisi, senza che però ne venisse specificata la qualità di legale rappresentante della Vista Mare, doveva ritenersi nulla per violazione dell’art. 145 Cod. proc. civ.. Su “carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, e violazione e/o erronea applicazione di legge”, “si intendono qui richiamare e ribadire integralmente le stesse argomentazioni già svolte nei capitoli 2 e 3 del ricorso al TAR Lazio (vedasi all. 10 citato)” (così a pagina 3 del ricorso in appello).
L’appellante ha quindi chiesto l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza.
3. L’Amministrazione appellata si è costituita controdeducendo in modo ampio sull’inammissibilità e comunque sull’infondatezza del gravame.
4. Ai fini del decidere si può prescindere dall’eccezione comunale d’inammissibilità dell’impugnazione per decadenza in quanto il ricorso sarebbe stato (asseritamente) depositato in segreteria oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 94 Cod. proc. amm..
L’appello è infatti in parte infondato e da respingere e in parte inammissibile per violazione dell’art. 101 Cod. proc. amm..
4.1. Sul motivo d’impugnazione che attiene alla dedotta nullità della notifica dell’ordinanza di demolizione il Collegio osserva quanto segue.
4.1.1. In primo luogo, in base a quanto dispone l’art. 145, comma 1, secondo periodo, Cod. proc. civ. , la notificazione può anche essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituali.
Nel caso in esame, l’ordinanza di demolizione risulta indirizzata alla società Vista Mare e per essa (“p. e.”) a Giuseppe Dionisi, suo rappresentante legale, residente in Fiumicino […]: risulta quindi dal testo dell’ordinanza impugnata la qualità di rappresentante legale della società Vista Mare, con conseguente sostanziale regolarità della notifica fatta presso la casa d’abitazione a mano di persona convivente.
4.1.2. In ogni caso, è legittima la notificazione di un provvedimento amministrativo a una società, effettuata (in ipotesi) in modo difforme dalla procedura di cui all’art. 145 Cod. proc. civ. (notificazione a persona giuridica, da eseguirsi nella sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante, o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, oppure alla persona addetta alla sede, fatto salvo come detto il secondo periodo del comma 1), qualora la società destinataria abbia tempestivamente proposto il ricorso giurisdizionale avverso l'atto così notificato, con ciò dimostrando d'averne avuto effettiva conoscenza e determinando così la sanatoria di eventuali vizi della notificazione: la nullità, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, Cod. proc. civ., non può essere pronunciata se l'atto notificato in modo irregolare ha raggiunto lo scopo al quale è destinato (cfr. Cons. Stato, V, 14 novembre 1996, n. 1364).
Il principio dell'art. 156, terzo comma, C.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l'atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi: per cui, in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell’atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare.
Un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce in mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, il quale dimostra di avere raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell’atto che è l’unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
4.2. Il motivo d’impugnazione di cui a pagina 3 dell’atto d’appello, formulato mediante il semplice richiamo alle argomentazioni svolte nel ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo, dev’essere dichiarato senz’altro inammissibile per violazione dell’art. 101 Cod. proc. amm.. Infatti mancano, nel gravame, “le specifiche censure contro i capi della sentenza” impugnata.
Per giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10; III, 20 maggio 2014, n. 2598; IV, 18 aprile 2013, n. 2170; ma v. anche V, 17 gennaio 2014, n. 189 sulla questione dell’inammissibilità dell’appello per assenza di censure specifiche nei confronti della sentenza del giudice di primo grado, qualora l’appellante si limiti a rinviare per relationem ai motivi esposti in prime cure), l’appello al Consiglio di Stato non si può limitare a una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal giudice di primo grado, ma deve contenere una critica ai capi di sentenza appellati.
La mera riproposizione è ammessa solo se il giudice di primo grado non abbia esaminati i motivi o li abbia disattesi con argomenti palesemente inconferenti (ma non è questo il caso). In tale ipotesi, comunque, il ricorrente dovrebbe contestare la mancanza o la non pertinenza della motivazione.
Nella presente fattispecie va rilevato che le pagine 1 e 2 del ricorso in appello contengono un’esposizione della sola, articolata vicenda, amministrativa e contenziosa, senza che siano evidenziate ragioni di doglianza specifiche riferibili alla sentenza gravata.
A parte il motivo di nullità della notifica dell’ordinanza di demolizione di cui si è detto sopra, l’appellante non ha nemmeno riproposto le censure di primo grado, respinte dal Tribunale amministrativo con motivazione pertinente.
L’appellante si è limitata, a pagina 3 dell’atto di appello, a fare rinvio alle sole argomentazioni addotte in primo grado, nel modo che segue: “si intendono qui richiamare e ribadire integralmente le stesse argomentazioni già svolte nei capitoli 2 e 3 del ricorso al TAR Lazio (vedasi all. 10 citato)”.
Non pare inutile precisare che l’allegato 10 dell’indice atti e documenti del fascicolo d’appello non riproduceva il ricorso di primo grado ma era costituito dall’ordinanza cautelare di questa Sezione, n. 2389/2013, emessa nel giudizio di appello n. RG 3691/2013. Il ricorso di primo grado deciso con la sentenza impugnata non era neppure menzionato nell’ “indice atti e documenti” del fascicolo dell’appellante e non è accluso al fascicolo medesimo.
Da quanto ora detto consegue l’inammissibilità parziale dell’appello. Una tale pronuncia in limine esime dal verificare la correttezza delle considerazioni della sentenza poste a base della declaratoria d’infondatezza dei motivi di ricorso ulteriori.
Per le ragioni suindicate il ricorso va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
Le spese del grado di giudizio seguono come di regola la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna l’appellante a rifondere all’appellato le spese, i diritti e gli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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