Monday 04 February 2013 14:04:37
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (in tal senso: Cass., I, 22 novembre 2006, n. 24852; ma anche: Cass., Sez. Un., 27 aprile 2010, n. 9962). Ebbene, il principio in questione è certamente applicabile al caso in esame, nell’ambito del quale: a) l’agente postale ha dichiarato – in sede di stesura della relata – di aver consegnato i plichi a persone le quali avevano dichiarato di riceverli in nome e per conto dell’odierna appellante, mentre b) il destinatario – odierno appellante – nega che quanto riportato sulla chartula della relata corrisponda al vero.
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