Tuesday 12 June 2012 22:16:34

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Il fondamento, la giustificazione e gli obiettivi del Patto di stabilita' interno

Consiglio di Stato

Il Patto di stabilità interno costituisce diretta promanazione, all’interno dell’ordinamento nazionale, del Patto di stabilità e di crescita, cui aderiscono gli Stati membri dell’Unione europea, allo scopo di introdurre un meccanismo di controllo delle rispettive politiche di bilancio, mantenendo inalterati i requisiti di adesione all’Unione economica europea ed al sistema monetario unico. In particolare, il menzionato strumento pattizio trova il suo fondamento normativo nell’art. 121 (art. 99 prima del Trattato di Lisbona) del Trattato sul Funzionamento dell’UE, in materia di politica economica coordinata tra i membri della Comunità, nonché nell’art. 126 (art. 104 prima del Trattato di Lisbona), che pone dei vincoli stringenti in riferimento al disavanzo pubblico dei singoli Stati, vincoli la cui cogenza è assicurata, sin dal Protocollo CE n. 20 del 1992, dalla previsione della particolare procedura di infrazione “per deficit eccessivo”. Il Patto di stabilità interno, predisposto nell’ambito della manovra annuale di finanza pubblica, trova quindi la propria giustificazione nell’esigenza di assicurare, mediante interventi di contenimento della spesa pubblica nazionale, una politica economica complessiva tale da soddisfare il rispetto dei parametri economico-finanziari determinati a livello comunitario attraverso il Patto di stabilità e di crescita. Infatti, nell’ambito delle finalità suddette, uno dei principali obiettivi perseguiti dalle regole che costituiscono il suddetto Patto nazionale, in quanto rientrante nella materia di competenza statale del coordinamento della finanza pubblica, si sostanzia proprio nel controllo dell’indebitamento di Regioni ed enti locali. Da un lato, infatti, non può certo dubitarsi che la finanza degli enti territoriali sia parte indefettibile della finanza pubblica nazionale allargata, né, tantomeno, che sia presente nell’ordinamento un obbligo generale di tutte le Regioni di contribuire all’azione di risanamento della finanza pubblica (C. cost. 28 aprile 2011, n. 155; 24 luglio 2009, n. 237; 18 luglio 2008, n. 289; 6 giugno 2008, n. 190; 17 maggio 2007, n. 169; 16 marzo 2007, n. 82; 14 novembre 2005, n. 417; 13 gennaio 2004, n. 4). Dall’altro, deve essere osservato che la recente Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha premesso all’art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le P.A., in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nella nostra Grundnorm per tutte le Amministrazioni. Pertanto, è indubitabile che le Regioni e gli enti locali siano chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea, per garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita e che, a tale fine, questi enti siano assoggettati alle regole del cd. patto di stabilità interno. Peraltro, proprio con riferimento al citato art. 14 D.L. n. 78-2010, la stessa Corte costituzionale ha affermato che le regole del cosiddetto patto di stabilità interno da un lato indicano limiti complessivi di spesa e, dall’altro lato, prevedono sanzioni volte ad assicurarne il rispetto, sanzioni che operano nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti (Corte costituzionale 13 luglio 2011, n. 207). Infatti, i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno si sostanziano in una misura che tende a realizzare, nell’ambito della manovra finanziaria annuale disposta con legge, un obiettivo di carattere nazionale e tali disposizioni statali di principio, adottate in materia di coordinamento della finanza pubblica, laddove volte legittimamente a perseguire un obbiettivo di riequilibrio finanziario mediante il transitorio contenimento complessivo della spesa corrente, sono dotate di una cogenza tale da poter giustificare finanche l’incisione di materie di competenza regionale, sia concorrente che residuale, e determinare una compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative regionali. Tale esigenza di contenimento dell’indebitamento, per il quale lo Stato risponde unitariamente a livello comunitario, giustifica anche l’adozione di uno strumento di autotutela obbligatoria e di tipo sanzionatorio, come quello di cui al cit. art. 14, comma 20, in discussione. Tale strumento, infatti, non deve essere confuso con quello di cui all’art. 2, comma 3, lett. p), della l. 23 agosto 1988, n. 400 (annullamento straordinario del Governo), oggetto di dichiarazione di incostituzionalità con riferimento alla sua operatività sulle Regioni, con la sentenza 21 aprile 1989, n. 229 del 1989. Il comma 20 dell’art. 14 in esame, infatti, prevede che siano gli stessi organi regionali a rimuovere dall’ordinamento specifiche tipologie di atti mediante i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, stante la loro attitudine a porre a repentaglio l’unità economica della Repubblica. In questo senso, dunque, tale norma non è neppure configurabile quale particolare ipotesi di intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni ex art. 120, comma 2, Cost. e art. 8 l. 5 giugno 2003, n. 131 (cd. Legge La Loggia); bensì costituisce esso stesso strumento di coordinamento della finanza pubblica per rendere cogenti, e quindi per costringere a rispettare, i vincoli di bilancio suddetti, che altrimenti resterebbero in mano alla mera volontà degli enti di decentramento, mettendo potenzialmente a repentaglio, come detto, l’unità economica della Repubblica. L’autotutela obbligatoria (inquadrabile nel concetto ampio, di matrice dottrinale, di autotutela esecutiva) di cui al citato comma 20 dell’art. 14, dunque, non è contrastante con il principio di leale collaborazione, ma anzi costituisce una sua manifestazione che deve caratterizzare il rapporto di tutti gli enti costituzionali o aventi rilevanza costituzionale e dotati di reciproca autonomia garantita dalla Costituzione.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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