Monday 17 December 2012 13:32:21
Provvedimenti Regionali Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
Corte dei Conti
Secondo il principio costantemente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni subìti da un comune nei confronti della società concessionaria del servizio di riscossione di tributi locali: poiché, infatti, la gestione e la riscossione delle imposte comunali hanno natura di servizio pubblico e l’obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate, ha natura pubblicistica, il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto privato si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente locale, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo; né rilevano, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo (convenzione) con il quale si è costituito ed attuato il rapporto (SS.UU. n. 26280/2009 e n. 10667/2009). La stessa Corte costituzionale, nell’affermare la natura tendenzialmente generale ed incondizionata della giurisdizione di questa Corte nei casi di nocumento erariale, ha espresso il principio che essa possa patire eccezioni in ragione di un’espressa volontà di legge che, nei limiti del vaglio di razionalità, escluda dalla giurisdizione contabile determinate materie (es. nel caso di danno ambientale si veda la sentenza n. 641/1987) perché più confacenti alla natura ed agli strumenti del giudice ordinario. Caso, quest’ultimo, che non occorre nella presente fattispecie, laddove, non solo non è espressamente prevista dalla legge l’esclusione della giurisdizione contabile, ma nemmeno la natura del danno erariale del quale si chiede il ristoro assume ratione materiae alcun diversificante carattere di specialità nel senso sopra cennato. Né vale al riguardo sostenere che sussista una preclusione laddove normative generali riferentesi a rapporti privatistici consentano anche all’ente pubblico di ricorrere alla procedura prevista per la tutela del proprio credito (es. mediante insinuazione nel fallimento) per far valere le proprie ragioni: in tali casi – tipico è quello della costituzione di parte civile dell’Amministrazione nel processo penale - vale la regola che, finché il danno erariale non è stato eliso, l’azione contabile è pur sempre consentita. Né a tale conclusione si oppone la considerazione difensiva secondo cui l’amministrazione straordinaria in cui versa la società sarebbe per se stessa volta a perseguire interessi pubblicistici: ed invero, anche ammessa la verità di tale affermazione, nulla osterebbe in ogni caso all’esercizio dell’azione risarcitoria contabile. Deve essere dunque ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte e di questa Sezione in particolare (si veda, per tutte, la sentenza n. 359/2011 alla quale si fa integrale riferimento per le motivazioni ivi esposte).
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