Wednesday 27 March 2013 10:39:26

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Nel caso di ritardata assunzione in servizio conseguente ad un comportamento della p.a. dichiarato definitivamente illegittimo, la controversia instaurata dall'impiegato assunto in servizio con effetto retroattivo ai soli fini giuridici e non anche economici ed avente ad oggetto la pretesa ad una somma equivalente alle retribuzioni non percepite, a titolo di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva

Consiglio di Stato

Nel caso di ritardata assunzione in servizio conseguente ad un comportamento della p.a. dichiarato definitivamente illegittimo con sentenza passata in giudicato, la controversia instaurata dall'impiegato assunto in servizio con effetto retroattivo ai soli fini giuridici e non anche economici ed avente ad oggetto la pretesa ad una somma equivalente alle retribuzioni non percepite, a titolo di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva, atteso che la causa petendi si collega pur sempre, e non occasionalmente, al pubblico impiego, il che esclude la configurabilità di un diritto patrimoniale consequenziale (cfr. Cons. Stato, 10 maggio 2010, n. 2750, che cita Cass. civ. SS.UU. 10 maggio 1996, n. 4396 e 7 maggio 1991, n. 5432 - ).L’appellante avrebbe pertanto potuto, oltre a chiedere l’annullamento degli atti di utilizzazione delle diverse graduatorie, in quanto comportanti la sua non assunzione, chiedere contestualmente, o comunque tempestivamente, al TAR anche il risarcimento dei danni per il periodo trascorso dall’indebita assunzione di altri soggetti. Non l’ha fatto a suo tempo, e non poteva più farlo dopo il termine del 15 settembre 2000, previsto dall’art. 45, comma 17, del d.lgs. 80/1998, e poi dall’art. 69, comma 7, citato, trattandosi (la giurisprudenza, sul punto, è da tempo consolidata: cfr. Cons. Stato, A.P., 21 febbraio 2007, n. 4; III, 7 maggio 2012, n. 2619; V, 11 novembre 2011, n. 5061 e 18 gennaio 2011, n. 309; IV, 22 marzo 2011, n. 1753) di termine che non ha natura processuale, ma rappresenta un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, il cui infruttuoso decorso comporta l’estinzione del diritto. D’altro canto, come ha sottolineato anche la sentenza appellata, la Corte Costituzionale ha più volte affermato che la previsione del predetto termine perentorio non è incostituzionale, risultando ispirata a coerenti esigenze organizzative connesse al trapasso da una giurisdizione all’altra (cfr. Corte Cost., ordd. nn. 214/2004, 213/2005, 382/2005 e 197/2006).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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