Tuesday 26 February 2013 02:53:02
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
L’art. 73 del c.p.a., ha previsto che quando il giudice ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio la deve indicare in udienza dandone atto a verbale. La norma prevede inoltre che se la questione emerge dopo il passaggio in decisione il Collegio deve riservarsi la decisione ed assegnare alle parti, con ordinanza, un termine non superiore a 30 giorni per il deposito di memorie. Lo scopo della norma è evidentemente quello di consentire alle parti di poter esprimere le proprie valutazioni e le proprie richieste in ordine a questioni che il giudice ha rilevato d’ufficio, non sono state trattate dalle parti e possono essere decisive per il giudizio. In tale evenienza il nuovo codice del processo amministrativo ha previsto che il collegio debba consentire alle parti, prima di concludere il processo con una sentenza nella quale la questione rilevata d’ufficio risulti decisiva, di esprimere le proprie valutazioni e formulare le proprie richieste e i propri atti difensivi che potrebbero anche indurre il giudice ad una conclusione diversa da quella prospettata. Questa Sezione ha già di recente affermato che, ai sensi dell'art. 73 comma 3, c.p.a., il giudice amministrativo non può porre a base della sua decisione preclusioni processuali rilevabili d' ufficio, senza che le parti siano state poste in grado di difendersi sul punto, occorrendo un'esplicita segnalazione del Collegio in udienza o altrimenti mediante un'ordinanza interlocutoria. Con la conseguenza che deve essere annullata con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la sentenza che ha dichiarato improcedibile il ricorso giurisdizionale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6712 del 29 dicembre 2012; in termini Consiglio di Stato, sez. V n. 5970 del 27 novembre 2012).
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