Wednesday 09 July 2014 19:32:56

Normativa  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

COMPARTI MINISTERI, AGENZIE FISCALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Quesito su possibilità di cumulo, nella medesima giornata, dei riposi per allattamento e dei riposi compensativi.

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

E’ possibile cumulare nella medesima giornata lavorativa, i riposi giornalieri per allattamento ed i riposi compensativi?

 

Testo del Provvedimento

L’analisi della questione concernente l’ammissibilità del cumulo, nella medesima giornata lavorativa, dei riposi giornalieri cd. per allattamento, disciplinati dall’art. 39 del d.lgs. n. 151/2001, e dei riposi compensativi previsti dai CCNL relativi ai comparti Ministeri, Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve necessariamente prendere avvio dalla lettura in combinato disposto delle due normative appena menzionate.

 

In particolare, la prima consente alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, la fruizione di due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, ovvero di un solo riposo quando l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore. La disciplina in esame individua, altresì, la durata di ogni permesso, che è pari ad un’ora, tranne il caso in cui la lavoratrice disponga di un asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. In merito alle conseguenze della fruizione di tali permessi, sotto il profilo della prestazione lavorativa e del trattamento economico spettante, la norma dispone espressamente che gli stessi siano considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

 

In tema di riposi compensativi, la disciplina negoziale contiene una sintetica regolamentazione dell’istituto prevedendo che il dipendente possa richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero dell’attività prestata, oltre l’orario giornaliero ordinario, anche nella forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo. Il cumulo delle ore non può eccedere i quattro mesi e la concessione della fruizione di tali ore dovrà essere adottata entro 30 giorni dalla data della richiesta.

 

Dall’esame delle due norme sopra citate, si evince che nella soluzione della questione in esame assume una funzione dirimente l’individuazione della sussistenza di una equiparazione della fruizione dei riposi per allattamento e dei riposi compensativi alla prestazione lavorativa. Il riconoscimento di tale equiparazione, infatti, consentirebbe di ammettere che un dipendente possa giustificare l’assenza di una intera giornata di lavoro facendo ricorso ad una applicazione cumulativa dei due istituti. In proposito, viene in ausilio dell’interprete la disposizione legislativa, prima menzionata, in virtù della quale i riposi giornalieri della madre sono considerati ore lavorative agli effetti della durata della prestazione e della retribuzione. Al contrario, il silenzio della norma contrattuale su tale aspetto impone di fare riferimento alle pronunce giurisprudenziali ovvero agli eventuali indirizzi applicativi forniti dalle competenti amministrazioni sulla tematica dei riposi compensativi.

 

Al riguardo, una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel definire la natura giuridica dell’istituto dei riposi compensativi, esclude che gli stessi costituiscano giorni festivi o che possano consistere in un tempo di riposo assimilabile al giorno di riposo settimanale. Tali permessi, secondo la Suprema Corte, corrispondono a giornate sottratte al lavoro e, tuttavia, ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, in quanto le ore di cui esse si compongono sarebbero di lavoro ordinario e divengono di riposo solo perché già lavorate nei giorni precedenti (cfr. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 maggio 2009, n. 12328 e sentenza 10 marzo 2009, n. 5710).

 

Sull’argomento, peraltro, sono stati adottati alcuni indirizzi applicativi da parte dell’INPS che, nella circolare n. 95bis del 6 settembre 2006, indica l’orario giornaliero previsto dai contratti collettivi quale orario di riferimento ai fini del diritto ai riposi giornalieri per allattamento e ricollega all’applicazione di tale criterio la possibilità di riconoscere che l’intero orario giornaliero di lavoro venga determinato mediante la somma delle ore di recupero e delle ore di allattamento.

 

In considerazione di quanto esposto sopra, si ritiene, in via generale, che possa risolversi in senso positivo la questione inerente l’ammissibilità della fruizione dei riposi per allattamento nella medesima giornata di utilizzo delle ore di riposo compensativo. In proposito, e con particolare riguardo alle modalità di applicazione di tale cumulo, è doveroso precisare che l’amministrazione, nel decidere in merito alla concessione dei riposi compensativi, dovrà procedere ad un contemperamento degli interessi del lavoratore con le proprie esigenze organizzative.

 

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