Friday 12 September 2014 12:06:24

Normativa  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

DIRITTO ALLO STUDIO – Quesito su fruizione dei permessi per diritto allo studio per corsi svolti in orario serale e comunque in orario non coincidente con quello di lavoro del dipendente e possibilità di ampliamento del numero dei beneficiari

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

I permessi per diritto allo studio possono essere richiesti per la frequenza di corsi che si svolgono in un orario serale o, comunque, in un orario non coincidente con quello di lavoro del dipendente e, in caso di più domande, è possibile concedere un numero di ore di permesso per diritto allo studio inferiore alle 150 previste per ciascun dipendente al fine di poter ampliare il numero dei beneficiari?

 

Testo del Provvedimento

I permessi per diritto allo studio possono essere richiesti per la frequenza di corsi che si svolgono in un orario serale o, comunque, in un orario  non coincidente con quello di lavoro del dipendente e, in caso di più domande, è possibile concedere un numero di ore di permesso per diritto allo studio inferiore alle 150 previste per ciascun dipendente al fine di poter ampliare  il numero dei beneficiari?

In primo luogo, occorre precisare che i permessi per motivi di studio sono finalizzati a consentire al lavoratore di assentarsi  dal lavoro per la frequenza di corsi o di lezioni, previamente individuati, che si svolgono nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente è tenuto a rendere la propria ordinaria prestazione lavorativa.

 

Pertanto, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale o, comunque, al di fuori dell'orario di lavoro, non vi sarebbe, per il dipendente, alcun motivo di richiedere i suddetti permessi, mentre, per l’amministrazione, mancherebbero i presupposti per la loro concessione, considerato che verrebbe meno una delle condizioni essenziali per la fruizione del beneficio che è quella della coincidenza temporale tra l’attività lavorativa del dipendente e l’attività didattica connessa all’effettuazione delle lezioni e dei corsi.

 

Del resto, la ratio della tutela in esame si fonda proprio sulla predetta concomitanza atteso che i permessi rappresentano l’elemento giustificativo per le ore di lavoro non effettuate.

 

Sotto tale profilo, infatti, al fine di evitare un’applicazione distorta dell’istituto, con possibile conseguenze negative sia per l’amministrazione sia  per gli eventuali altri dipendenti interessati a poter fruire del beneficio, nella disciplina contrattuale viene dato particolare rilievo alle attestazioni relative sia all’iscrizione ai corsi, sia anche alla relativa partecipazione agli stessi, che rappresentano gli elementi necessari per poter verificare sia l’effettiva presenza del lavoratore alle lezioni sia anche il fatto che queste ultime siano svolte contestualmente all’orario di lavoro del dipendente stesso.

 

Nell’eventualità di più domande e relativamente alla possibilità di concedere un numero di ore di permesso per diritto allo studio inferiore alle 150 previste per ciascun dipendente al fine di poter ampliare  il numero dei beneficiari, occorre evidenziare che la disciplina contrattuale pone due condizioni: il tetto individuale di 150 ore per anno solare e la percentuale massima del 3% del personale in servizio. Tale ultimo limite non consente di estendere ad un numero maggiore di dipendenti il beneficio in esame, anche se le ore fruite pro-capite sono inferiori al numero di ore massimo previsto.

 

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