Thursday 14 July 2016 09:54:37

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Penalità di mora: nessuna condanna in sede di ottemperanza per la P.A. che ha dato esecuzione durante il giudizio di primo grado al provvedimento giudiziale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13.7.2016 n. 3138

Nella vicenda giunta all'attenzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato si controverte della legittimità della sentenza del Tribunale che, in sede di giudizio di ottemperanza, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per ottemperanza per cessazione della materia del contendere (avendo l'Amministrazione, nella specie il Ministero della Giustizia, adempiuto durante il giudizio di primo grado alla corresponsione dell’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 c.d. legge Pintoa cui era stata condannata a causa della violazione dei termini di ragionevole durata del processo), ma al contempo, su domanda di parte, ha ugualmente condannato l’Amministrazione al pagamento di penalità di mora. Il Consiglio di Stato con sentenza del 13 luglio 2016 n. 3138 ha accolto l'appello proposto dall'Amministrazione in quanto la penalità di mora prevista dall'art. 114 comma 4 lettera e) c.p.a. consiste in uno strumento per indurre indirettamente l'Amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza. Trattasi di conseguenza di penalità non comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l'esecuzione del giudicato, ma decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione della stessa, in quanto appunto recante l'ordine di pagamento. ( cfr. IV Sez. n. 655 del 2016). Tanto del resto - conclude il Collegio - risulta anche chiarito dall’art. 1 comma 781 della legge n. 208 del 2015 ( legge di stabilità 2016).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 03138/2016REG.PROV.COLL.

N. 08480/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8480 del 2015, proposto da: 
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; 

contro

Vissa Snc di Vissa Franco e Sergio non costituito in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00287/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza decreto corte d'appello di trento n. 1395/2012 - pagamento somme equa riparazione (legge pinto)

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

La parte oggi appellata con ricorso per ottemperanza ha chiesto al Tribunale di ordinare all’Amministrazione di eseguire il decreto della Corte d’Appello col quale le era stato riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 ( c.d. legge Pinto) a causa della violazione dei termini di ragionevole durata del processo.

Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha corrisposto la somma indennitaria prevista dal decreto.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha preso atto della improcedibilità del ricorso in ottemperanza per cessazione della materia del contendere ma, su domanda di parte, ha ugualmente condannato l’Amministrazione al pagamento di penalità di mora.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione la quale sostiene che il Tribunale ha errato nel concedere tali penalità.

L’appello è fondato.

Come già chiarito dalla Sezione, la penalità di mora prevista dall'art. 114 comma 4 lettera e) c.p.a. consiste in uno strumento per indurre indirettamente l'Amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza.

Trattasi di conseguenza di penalità non comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l'esecuzione del giudicato, ma decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione della stessa, in quanto appunto recante l'ordine di pagamento. ( cfr. IV Sez. n. 655 del 2016).

Tanto del resto risulta anche chiarito dall’art. 1 comma 781 della legge n. 208 del 2015 ( legge di stabilità 2016).

Ne consegue che nel caso in esame, avendo l’Amministrazione dato esecuzione al decreto nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale in sede di ottemperanza non poteva condannare l’Amministrazione al pagamento delle penalità. 

In conclusione l’appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata con eliminazione della condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora.

Le spese del giudizio di appello sono compensate, fermo restando quanto disposto dal Tribunale per le spese del primo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

 

 

 

 

     
     
IL PRESIDENTE, ESTENSORE    
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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