Saturday 05 January 2013 09:29:12
Provvedimenti Regionali Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
TAR Campania
Nel giudizio in esame in esame e' stata impugnata la deliberazione che prevedeva l’esclusione del ricorrente dalla partecipazione al concorso pubblico per 4 posti di operatore professionale I categoria - collaboratore ritenendo non valido per l’ammissione “il diploma di Maturità professionale per operatore tecnico delle industrie meccaniche” allegato alla domanda di partecipazione al concorso; parte ricorrente ha impugnato, altresì, il Bando di concorso pubblicato sulla G.U. del 16.8.1988, per la parte in cui non si prevede l’equipollenza tra i diplomi indicati e quelli previsti dalla legge come equipollenti. La domanda e' stata accolta dal giudice in relazione alla dedotta violazione dell’art. 3 L. 27.10.1969, n. 754. Nel caso di specie l’equipollenza fra il diploma di Maturità professionale per operatore tecnico ed i diplomi rilasciati dagli Istituti Tecnici Industriali è stata prevista dalla rubricata normativa che, nell’equiparare gli istituti professionali alle scuole di secondo grado, avrebbe previsto un esame di Stato per il conseguimento del diploma di Maturità Professionale “equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo e valido per l’ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari”. Secondo la giurisprudenza << In base all’art. 3 L. 27 ottobre 1969, n. 754, il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l’ammissione alla carriera di concetto nelle pubbliche amministrazioni >> C. di S., Sez. IV, 19 settembre 1995, n. 697). Nel caso del ricorrente, la tabella allegata all’art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 ricomprende espressamente, tra i “Diplomi di maturità professionale validi per l’ammissione ai concorsi per le carriere di concetto per i quali sia richiesto genericamente il possesso di un diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado”, il diploma di Tecnico delle industrie meccaniche. Nella fattispecie in esame a nulla rileva che il bando di concorso non abbia previsto espressamente tale equiparazione atteso che le previsioni del bando, quale lex specialis di ogni procedura concorsuale, anche a prescindere da un espresso richiamo, devono sempre integrarsi con la normativa generale, primaria o secondaria, di riferimento e, sotto tale profilo, non si ravvisa alcun motivo di contrasto con la normativa di riferimento del - pure impugnato - bando di concorso.
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08
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