Saturday 05 January 2013 09:29:12

Provvedimenti Regionali  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l’ammissione alla carriera di concetto nelle pubbliche amministrazioni

TAR Campania

Nel giudizio in esame in esame e' stata impugnata la deliberazione che prevedeva l’esclusione del ricorrente dalla partecipazione al concorso pubblico per 4 posti di operatore professionale I categoria - collaboratore ritenendo non valido per l’ammissione “il diploma di Maturità professionale per operatore tecnico delle industrie meccaniche” allegato alla domanda di partecipazione al concorso; parte ricorrente ha impugnato, altresì, il Bando di concorso pubblicato sulla G.U. del 16.8.1988, per la parte in cui non si prevede l’equipollenza tra i diplomi indicati e quelli previsti dalla legge come equipollenti. La domanda e' stata accolta dal giudice in relazione alla dedotta violazione dell’art. 3 L. 27.10.1969, n. 754. Nel caso di specie l’equipollenza fra il diploma di Maturità professionale per operatore tecnico ed i diplomi rilasciati dagli Istituti Tecnici Industriali è stata prevista dalla rubricata normativa che, nell’equiparare gli istituti professionali alle scuole di secondo grado, avrebbe previsto un esame di Stato per il conseguimento del diploma di Maturità Professionale “equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo e valido per l’ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari”. Secondo la giurisprudenza << In base all’art. 3 L. 27 ottobre 1969, n. 754, il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l’ammissione alla carriera di concetto nelle pubbliche amministrazioni >> C. di S., Sez. IV, 19 settembre 1995, n. 697). Nel caso del ricorrente, la tabella allegata all’art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 ricomprende espressamente, tra i “Diplomi di maturità professionale validi per l’ammissione ai concorsi per le carriere di concetto per i quali sia richiesto genericamente il possesso di un diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado”, il diploma di Tecnico delle industrie meccaniche. Nella fattispecie in esame a nulla rileva che il bando di concorso non abbia previsto espressamente tale equiparazione atteso che le previsioni del bando, quale lex specialis di ogni procedura concorsuale, anche a prescindere da un espresso richiamo, devono sempre integrarsi con la normativa generale, primaria o secondaria, di riferimento e, sotto tale profilo, non si ravvisa alcun motivo di contrasto con la normativa di riferimento del - pure impugnato - bando di concorso.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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