Sunday 10 March 2013 14:53:31
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha chiarito che: - ai sensi dell’art. 9 del codice del processo amministrativo, che ha recepito una regola già immanente nel sistema, quanto meno a far data dalla sentenza della Corte di Cassazione sez.un., 9 ottobre 2009, n. 24833, il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio mentre, in secondo grado, è rilevato solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo della sentenza impugnata che, in modo esplicito o implicito (come nella specie), ha statuito sulla giurisdizione (Sez. VI, 23 aprile 2012, n. 2390); - questa regola opera immediatamente sui processi in corso, in quanto norma processuale, nella parte in cui esclude che il giudice di impugnazione possa rilevare il difetto di giurisdizione se non eccepito, mentre si applica all’attività processuale delle parti secondo il principio tempus regit actum; - per i giudizi d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, l’eccezione di difetto di giurisdizione, riproposta dalla parte con memoria, è perciò ammessa se era stata presentata prima della detta data, poiché in precedenza poteva essere riproposta in appello anche con semplice memoria, mentre, se prima non era stata in alcun modo riproposta, non può essere ammessa, poiché lo stesso principio tempus regit actum impedisce al giudice di appello di rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione (Sez. VI, 18 dicembre 2010, n. 8925; Sez. III, 13 marzo 2012, n. 1415); - la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2011 (che si è occupata di una questione di giurisdizione ritualmente sollevata con l’atto d’appello) non può valere, inoltre, a scalfire la regola della perpetuatio iuridictionis di cui all’art. 5 c.p.c., per la quale sono rilevanti “solo i sopravvenuti mutamenti legislativi e non gli indirizzi della giurisprudenza, interpretativi delle norme sul giudice competente: diversamente, si vincolerebbe il giudice al precedente giurisprudenziale e si limiterebbe il diritto di difesa nel prospettare una diversa interpretazione” (VI, 8 marzo 2012, n. 1308). Ne consegue che nel caso di specie l’eccezione, formulata con una memoria difensiva non notificata e non con l’atto d’appello, è inammissibile.
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