Tuesday 26 February 2013 09:39:38
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Consiglio di Stato
Con l’appello in esame, il Ministero dell’Economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di Finanza, impugna la sentenza n. 3111/2009, con la quale il TAR per la Liguria ha accolto il ricorso proposto da taluni militari della Guarda di Finanza ed ha accertato il loro diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15 agosto 2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla I ora eccedente le 36 ore settimanali. La sentenza appellata afferma: -“per il personale della Guardia di finanza, costituisce lavoro straordinario quello prestato in eccedenza rispetto al normale orario d’obbligo o di servizio”, pari a 36 ore settimanali; - ai sensi dell’art. 54, co. 3, DPR n. 164/2002, “nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali, le ore dalla prima alla sesta (id est, quelle rese entro la media oraria giornaliera) non possono essere considerate – per ciò solo – straordinario, e che, fermo il doveroso recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale, la speciale indennità di 5 euro remunera il disagio connesso alla prestazione di un servizio nella giornata destinata al riposo” (ed infatti, ai sensi dell’articolo citato, “l’importo di 5 euro remunera la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, con ciò lasciando intendere che tale disciplina non incide sul computo dello straordinario, che avviene invece su base settimanale”); - ne consegue che, fermo il diritto al recupero, laddove la prestazione resa in giorno destinato a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, “concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l’indennità di 5 Euro per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore”. Il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta sentenza in quanto come già osservato (sez. IV, 8 marzo 2012 n. 1342), in questione analoga riferita al personale dell’amministrazione penitenziaria, “l’indennità . . . sostituisce unicamente la retribuzione ordinaria per il giorno festivo e, non riferendosi in alcun modo al problema del lavoro straordinario festivo, non può supportare la tesi negativa accolta dal Ministero. A sua volta, la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato . . . per aver prestato servizio ordinario in giorno festivo, se si considera nel contempo che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l’istituto in questione (in assenza del quale la retribuzione festiva riceverebbe un trattamento complessivo identico al normale giorno di lavoro).” Sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza di questa Sezione ha già affermato che “nessuno dei benefici previsti . . . costituisce fattore preclusivo del diritto al compenso per il lavoro straordinario festivo di cui si controverte”. Da tali conclusioni, non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, posto che appare del tutto chiara l’interpretazione dell’art. 54, co. 3, DPR n. 164/2002, laddove esso afferma che l’importo di 5 euro remunera la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, con ciò lasciando intendere che tale disciplina non incide sul computo dello straordinario, che avviene invece su base settimanale; di modo che nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali, le ore dalla prima alla sesta (id est, quelle rese entro la media oraria giornaliera) non possono essere considerate – per ciò solo – straordinario. Tuttavia, qualora tale prestazione, che concorre, su base settimanale, al computo complessivo del lavoro svolto, determina il superamento delle 36 ore, spetta al personale (fermo il diritto al recupero), sia l’indennità di 5 Euro per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore”.
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