Thursday 07 March 2013 16:58:34

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Arruolamento nella Polizia di Stato: la valutazione effettuata dall’amministrazione in ordine alla idoneità del candidato non può essere contraddetta da certificazioni di parte, in quanto le commissioni mediche sono gli unici organi abilitati a compiere tali accertamenti

Consiglio di Stato

L’arruolamento nella Polizia di Stato richiede una particolare attitudine psicologica, ragionevolmente esigibile in relazione alle caratteristiche dell’impiego operativo da espletare, che può essere impedita anche da alterazioni di carattere non patologico. Il mero contrasto del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice con la valutazione fornita da altri esperti del settore, laddove non evidenzi un vizio logico o un errore scientifico nel procedimento seguito dalla prima, non costituisce un elemento che, isolatamente considerato, possa dimostrare un cattivo esercizio del potere nella valutazione di fatti o situazioni complesse, costituendo l’opinabilità delle regole seguite dalla p.a., in questa materia, il contenuto peculiare della discrezionalità tecnica. Quando la commissione formula un giudizio circa l’idoneità psicologica del candidato rispetto alle funzioni alle quali aspira, infatti, essa ricorre all’applicazione di regole e/o leggi scientifiche che, pur presentando un margine di opinabilità, si sottraggono al sindacato giurisdizionale se applicate, come nel caso di specie, alla stregua della miglior scienza ed esperienza nel settore di interesse, con un procedimento valutativo scevro da vizi logici e da travisamenti dei fatti. È un principio consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, che l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali necessari ai fini del reclutamento nella Polizia di Stato costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento dei fatti assunti ad oggetto di valutazione o per illogicità di quest’ultima e incongruenza delle relative conclusioni, fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte. La valutazione effettuata dall’amministrazione in ordine alla idoneità del candidato non può essere contraddetta da certificazioni di parte, in quanto le commissioni mediche sono gli unici organi abilitati a compiere tali accertamenti.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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