Saturday 16 March 2013 17:51:30
Provvedimenti Regionali Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
TAR Lazio
Per pacifica giurisprudenza la percezione da parte del pubblico dipendente di emolumenti non dovuti impone all’amministrazione di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., non essendo a ciò di ostacolo l’affidamento e la buona fede del dipendente in considerazione del danno per l’erario derivante da un illegittimo esborso di denaro pubblico (la non ripetibilità può semmai trovare riscontro solo in specifiche disposizioni normative, nella specie non ricorrenti; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2704, e giurispr. ivi richiamata). Né l’iniziativa restitutoria dell’amministrazione è impedita dall’art. 34 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a tenore del quale l’indennità di congedo parentale (pari al 30 per cento della retribuzione) spetta al dipendente “fino al terzo anno di vita del bambino” e per un periodo di congedo “massimo complessivo tra i genitori di sei mesi” (co. 1) ovvero, per durate superiori, “a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria” (co. 3). È sufficiente rilevare in proposito come il ricorrente non abbia dedotto né provato (com’era suo onere ai sensi degli artt. 2697 cod. civ. e 64 c.p.a.) di versare nella situazione contemplata dalla norma (e in particolare dal menzionato comma 3, risultando dai provvedimenti di congedo un’età del figlio superiore ai tre anni). Va parimenti disattesa la domanda volta all’accertamento dell’irrilevanza del congedo parentale sul computo della tredicesima mensilità e dell’indennità giudiziaria, in ossequio al chiaro disposto: - dell’art. 34, co. 5, d.lgs. n. 151/2001 cit., a tenore del quale “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”; e - dell’art. 3, 1° comma, l. 19 febbraio 1981, n. 27 (come modificato dall’art. 1, co. 325, l. 30 dicembre 2004, n. 311), secondo cui l’indennità giudiziaria (spettante ai magistrati “in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività”) va corrisposta “con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa”. Non spetta perciò al ricorrente, per il fruito periodo di congedo parentale, alcun emolumento per i titoli in questione. È invece meritevole di accoglimento il capo di domanda concernente l’entità del recupero, che per pacifica giurisprudenza deve essere effettuato al netto e non al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, potendo avere a oggetto soltanto quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente (v. ex multis Cons. Stato, sez. III, 4 luglio 2011, n. 3984; Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164; v. anche Cons. Stato, comm. spec. p.i., ad. 5 febbraio 2001, n. 478/2000, nonché, in termini, Cass. civ., sez. lav., 2 febbraio 2012, n. 1464).
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