Friday 05 April 2013 09:35:58
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Consiglio di Stato
L'Ufficio di conciliazione, ex art. 256 del R.D. n. 2271 del 1924, è ufficio statale sottoposto alla sorveglianza del Conciliatore, ma facente parte dell'apparato organizzativo del Comune, ed il decreto del Presidente del Tribunale di nomina del messo ha natura di provvedimento autorizzativo di un rapporto di impiego con il Comune, che può atteggiarsi come lavoro autonomo o subordinato (cfr., Cons. stato, V, n. 5937/2010 ). Ne consegue che ai fini della qualificazione del rapporto sono determinanti il contenuto, la quantità e le modalità con cui sono espletate le prestazioni lavorative del personale, sicché la sussistenza del rapporto di impiego pubblico con il Comune del Messo di conciliazione può essere riconosciuta solo se sussistano gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro dipendente, quali la predeterminazione della retribuzione e delle prestazioni, l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio ed il vincolo di gerarchia nei confronti della potestà autoritativa dell'amministrazione, ovvero l'inserimento del soggetto nell'organizzazione burocratica dell'Ente, (Consiglio Stato, sez. V, 3 giugno 1994, n. 607; Sez. V, 7 settembre 1989, n. 531). Nel caso di specie non v’è prova dell’inserimento del ricorrente, nella qualità di messo conciliatore, nella organizzazione dell’ente. Non rilevano a tal fine il tipo e la quantità di prestazioni di norma rese (notifica degli atti inerenti l'Ufficio di conciliazione, atti esecutivi, procedure di vendita) compatibili, in astratto, sia con la configurazione in regime di autonomia, che di subordinazione del rapporto di cui si discute, trattandosi del contenuto minimo, tipico ed indefettibile a cui deve assolvere l'attività stessa di Messo della conciliazione. Né rileva che la nomina sia disposta dal Presidente del Tribunale, avendo tale atto natura di autorizzazione e non di atto costitutivo di un rapporto di pubblico impiego (Consiglio Stato, Sez. V, 26 marzo 2001 n. 1723). Quanto all'asserita osservanza di eventuali direttive non è circostanza idonea, da sola, a connotare l'assoggettamento al potere disciplinare dell'Amministrazione comunale. Sono invero necessari atti o dichiarazioni attestanti il rispetto, da parte dei lavoratori, di determinati orari di servizio (con disciplina delle ferie, dei permessi, dei congedi e delle aspettative corrispondente a quella propria dei dipendenti comunali), nonché l’obbligo di giustificazione delle assenze e documenti formali di qualsiasi specie, comunque in grado (direttamente o indirettamente) di svelare l'esistenza di un rapporto tra il Comune e i lavoratori stessi.
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08
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