Friday 12 April 2013 18:26:31
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Consiglio di Stato
L’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, stabilisce che per le assunzioni di cui all’art. 36, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 29 del 1993 (sostituito dall’art. 35, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 165 del 2001) gli appartenenti alle categorie protette - iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2 della predetta legge in cui possono essere inseriti esclusivamente quelli che risultano disoccupati - hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Osserva il Collegio che la chiarezza del disposto normativo non consente di condividere la decisione che il giudice di prime cure ha dato della normativa vigente, atteso che detto articolo stabilisce per tabulas che soltanto i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2 della predetta legge, in quanto disoccupati, hanno titolo alla riserva dei posti. A quanto precede deve aggiungersi che l’art. 16, comma 2 della l. n. 68 del 1999 - che dispone che i lavoratori disabili “che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso” - non si pone in contrasto con le sopracitate norme, ma anzi, disciplinando una fattispecie diversa e cioè quella successiva al conseguimento dell’idoneità, le completa e le integra prevedendo che ai fini dell’assunzione il lavoratore disabile possa anche non trovarsi in stato di disoccupazione e ciò con l’evidente ratio di non penalizzare i soggetti interessati a causa della durata imprevedibile dell’iter concorsuale. Tale indirizzo risulta, peraltro, confermato dalla giurisprudenza, che ha affermato che “il legislatore del 1999 ha innovato solo per quanto riguarda lo stato di disoccupazione al momento dell’assunzione e non per quello della partecipazione” e ciò in quanto tale requisito “deve considerarsi sempre il presupposto necessario” per l’accesso alle riserve di posto di cui agli artt. 1 e 3 della citata legge (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2006, n. 7395; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1271). Il medesimo orientamento risulta corroborato anche dalla decisione della Corte Costituzionale che ha stabilito che, in base al combinato disposto degli artt. 7, 8 e 16 della l. n.68 del 1999, “il principio, secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto - costante nella vigenza della legge 2 aprile 1968, n. 482 - persiste anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 68 del 1999” (Corte Costituzionale, 11 maggio 2006, n. 190). In conclusione il Collegio deve rilevare che dal combinato disposto degli artt. 7, comma 2, 8, comma 2 e 16, comma 2 della citata l. n. 68 del 1999 discende che il requisito della disoccupazione, che trova il suo presupposto nell’iscrizione negli appositi elenchi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda e può non sussistere al momento dell’assunzione e che, di conseguenza, l’interpretazione della vigente normativa effettuata dal Tar per la Campania nella sentenza in epigrafe impugnata - oltre a non essere conforme al dettato normativo - risulta anche in contrasto con la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato e con le statuizioni della Corte Costituzionale.
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