Sunday 09 June 2013 09:18:04
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Consiglio di Stato
L’attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall’art. 1, comma 1, l.29 marzo 2001, n.86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (di recente, Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23). Questa sezione ha ritenuto che anche successivamente all’entrata in vigore della l.29 marzo 2001, n.86, il personale previsto dall’art. 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l’indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417). Già nel vigore della legge n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156) che l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637). Secondo l’Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della legge del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale, sempre costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione. Quanto alla sussistenza del requisito, la parte appellante sostiene che esso non sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata dall’Aci, dimostra la misura di soli nove chilometri tra Terlizzi e Molfetta. Il Collegio osserva che la decisione della Adunanza Plenaria del 2011 fa riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni, nel senso che non chiarisce se la distanza è tra sedi intese come uffici di servizio, se tra case comunali o se tra ogni punto di vicinanza dei comuni limitrofi. A tal riguardo vengono quindi menzionate altre leggi, aventi analoghe finalità. Quanto alle modalità di calcolo, l’art. 6 della legge 836 del 1973 prevede che “ai fini della corresponsione delle indennità, le distanze chilometriche si misurano per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell’ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata. Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell’ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest’ultima località”. L’art. 1 della legge 26 luglio 1978 n.417 (recante “adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”) prevede che “per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio o l’impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio”. Nello stesso senso l’art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1978 n.513 disciplinante il “trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato” ribadisce che “per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio o l’impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio”. Secondo l’invocato art. 6 della legge n.836 del 18 dicembre 1973, per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia le distanze si computano dalla “casa municipale del comune” ovvero dalla sede dell’ufficio (caserma, scuola, ecc.), (solo) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o località isolata. Pertanto, il modo ordinario per calcolare la distanza tra sedi è quello che la computa tra le due case comunali. Nella specie, come detto, in modo incontestato, l’attestazione dell’Aci dimostra che la distanza è di soli nove chilometri e che essa è stata calcolata appunto “tra la casa comunale del comune di partenza e quella del comune di arrivo”, che è proprio uno dei criteri vari, se non il principale, per le modalità di calcolo della distanza. D’altronde, come osservato dalla Adunanza Plenaria che si è interessata della questione, per assicurare la coerenza e ragionevolezza dell’ordinamento, ne deve derivare un effettivo disagio, al quale corrisponde il riconoscimento della indennità di missione. Il disagio deve essere effettivo, tanto che la norma più recente ha chiarito che l’indennità non spetta qualora il trasferimento, anche se in sede situata a distanza superore a dieci chilometri, tuttavia sia nell’ambito dello stesso Comune. Allo stesso modo, secondo lo spirito della legge, tale disagio non può rinvenirsi nella ipotesi di distanza tra case comunali inferiori a dieci chilometri.
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