Wednesday 24 July 2013 18:13:41

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Polizia di Stato: la permanenza dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale del dipendente allo svolgimento di compiti che sono connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza può e deve essere accertata nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell'assunzione)

a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti

Il Consiglio di Stato è ormai fermo nel ritenere che, anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell'assunzione), per i dipendenti della Polizia di Stato può e deve essere accertata la permanenza dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti che sono connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza e richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale (cfr. III, 19 giugno 2012, n. 3566; 1 febbraio 2012, n. 512; 4 luglio 2011, n. 3991). Ciò, in quanto, in base all'articolo 2, comma 3, del d.m. 198/2003 <>.In particolare, nei precedenti richiamati, ad integrare le “specifiche circostanze” utili a rendere possibile ed opportuna una nuova e accurata verifica attitudinale del dipendente, è stata ritenuta sufficiente la obiettiva circostanza che questi non avesse prestato servizio per un lungo arco temporale.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2010, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

******, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Mazzola e Maria Cristina Manni, con domicilio eletto presso M. Cristina Manni in Roma, via G.Pierluigi da Palestrina, 63; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER, n. 12647/2009, resa tra le parti, concernente cessazione dal servizio per inidoneita' attitudinale al servizio di polizia.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Paolo Ignazio Sollai;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato Mazzola e l’avvocato dello Stato Ferrante Wally;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del Capo della Polizia in data 13 gennaio 1999, l’odierno appellato, assistente della Polizia di Stato, era stato destituito dal servizio, a seguito di condanna penale.

2. Il TAR del Lazio (Roma, I-ter, n. 670/2006) ha annullato il provvedimento di destituzione, in quanto adottato oltre il termine massimo di durata del procedimento disciplinare.

3. Con provvedimento del Dipartimento di P.S. prot. 333-D/0167959 in data 25 settembre 2006, l’appellato è stato riammesso in servizio (con decorrenza 12 giugno 1996), con obbligo di riprendere il servizio il 7 ottobre 2006 e, “considerato il periodo di assenza dal servizio”, di sottoporsi il 9 ottobre 2006 ad accertamenti per verificare la permanenza dei requisiti attitudinali e psico-fisici.

In esito agli accertamenti effettuati in data 10 ottobre 2006, con provvedimento del Dipartimento di P.S. prot. 333-D/0167959 in data 13 ottobre 2006, è stata disposta la cessazione dal servizio per inidoneità attitudinale ai servizi di Polizia (carenza di uno dei requisiti di cui all’art. 25, comma 2, della legge 121/1981).

4. Ha impugnato i provvedimenti dinanzi al TAR del Lazio.

Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata (I-ter, n. 12647/2009) ha accolto il ricorso, affermando che non sussistevano o comunque non erano state motivate le “specifiche circostanze”, rilevabili d’ufficio, quali elementi sintomatici che inducano a dubitare sulla permanenza dei requisiti, che potevano giustificare la verifica attitudinale; non essendo per contro sufficiente la sola circostanza della riammissione in servizio a seguito di pronuncia favorevole al dipendente, altrimenti il comportamento dell’Amministrazione apparirebbe palesemente volto ad eluderla.

5. Nell’appello, il Ministero dell’interno sostiene che la verifica (anche) attitudinale era legittima, in base al d.m. 198/2003 ed alla luce della lunga assenza dal servizio del dipendente e delle caratteristiche delle vicende procedimentali e processuali pregresse.

6. Resiste l’appellato, controdeducendo in ordine al motivo di appello.

7. Il nodo fondamentale della controversia, già affrontato in primo grado, consiste nella sussistenza o meno dei presupposti per la sottoposizione dell’appellato alla verifica dell’idoneità attitudinale, al momento della sua riammissione in servizio.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione può, durante lo svolgimento del servizio, disporre una verifica del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, ma solo quando vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a dubitare della permanenza dei requisiti stessi; non invece quando si tratti di riammettere in servizio un dipendente a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, apparendo altrimenti il comportamento della P.A. come palesemente volto ad eluderli (cfr. Cons. Stato, VI, 1 febbraio 2010, n. 422 – peraltro relativo ad una vicenda in cui in sede penale era intervenuta assoluzione – e IV, ord. n. 2712/2004 e n. 2961/2004).

D’altro canto, questa Sezione è ormai ferma nel ritenere che, anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell'assunzione), per i dipendenti della Polizia di Stato può e deve essere accertata la permanenza dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti che sono connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza e richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale (cfr. III, 19 giugno 2012, n. 3566; 1 febbraio 2012, n. 512; 4 luglio 2011, n. 3991). Ciò, in quanto, in base all'articolo 2, comma 3, del d.m. 198/2003 <<Il giudizio di idoneità al servizio … [oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei d.P.R. 738/1981 e 339/1982] può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio>>.

In particolare, nei precedenti richiamati, ad integrare le “specifiche circostanze” utili a rendere possibile ed opportuna una nuova e accurata verifica attitudinale del dipendente, è stata ritenuta sufficiente la obiettiva circostanza che questi non avesse prestato servizio per un lungo arco temporale.

La medesima circostanza sussiste nel caso in esame, e, per la sua natura oggettiva e la sua consistenza (nel caso dell’appellato, l’assenza dal servizio si è protratta per oltre dieci anni), deve ritenersi equivalente ad un elemento sintomatico che induca a dubitare della permanenza dei requisiti stessi.

8. Per tali motivi l’appello deve essere accolto.

9. La natura della controversia ed il tempo trascorso inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA2013

 

 

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