Saturday 05 October 2013 09:06:59
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III
L’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 110 D.P.R. 270/87 è di recente mutata rispetto agli isolati precedenti invocati, tenendo conto di una visione logico-sistematica della disciplina del trattamento economico dei medici del Servizio Sanitario e delle peculiarità del rapporto di lavoro degli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto “a tempo definito” o “a tempo pieno” (Consiglio di Stato sez. III, 29 agosto 2012, n. 4653; T.A.R. Firenze Toscana sez. 21 novembre 2005, n. 6895). Con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, la generalità dei compiti originariamente tipici dei medici condotti, è stata devoluta alle unità sanitarie locali ed anche i medici condotti sono transitati alle dipendenze delle U.S.L., conservando tuttavia, a titolo transitorio e ad esaurimento, una disciplina marginalmente differenziata rispetto a quella del resto del personale medico in rapporto d'impiego (art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). L’art. 28 del D.P.R. 25/06/1983, n. 348 ha disposto che, in sede di primo inquadramento, gli ex medici condotti fossero ammessi, a richiesta, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello stesso D.P.R. n. 348, al rapporto di lavoro “a tempo pieno” o “a tempo definito”, prevedendo per gli ammessi a rapporto di lavoro “a tempo definito” le compatibilità di cui alle convenzioni nazionali. L’art. 110, commi 1 e 2, del D.P.R. 20/05/1987, n. 270, disciplinando la posizione dei medici condotti nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 348 citato, ha previsto che gli stessi possono, a domanda, optare per un trattamento economico onnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde, con obblighi di servizio e mansioni differenziate rispetto alla generalità degli altri medici, nonchè limiti di accesso all’attività convenzionata più favorevoli, successivamente dettati col decreto del Ministro per la Sanità del 18 novembre 1987, n. 503. Proprio in ragione della scelta del trattamento omnicomprensivo, il Decreto ministeriale n. 503/1987 ha specificato che i medici ex condotti “continuano, nell'ambito dell'organizzazione dell'unità sanitaria locale di competenza e nel rispetto dell'ordinamento sanitario regionale, ad assolvere ai compiti di natura igienico-sanitaria già svolti per conto del comune o del consorzio di comuni dal quale dipendevano” (art. 2) ed ha disciplinato le mansioni in modo differenziato rispetto alla generalità dei medici del S.S.N., specificandone i compiti (interventi sanitari a livello locale, vaccinazioni obbligatorie e facoltative, attività certificativa di competenza, compiti concernenti le malattie infettive, compiti di natura igienico-sanitaria, etc.) Inoltre, ha consentito il mantenimento del rapporto convenzionale in atto per la medicina generale con un massimale non eccedente il numero di 1400 scelte (art. 5), a fronte del massimale di soli 500 assistiti riconosciuto ai medici del S.S.N. con rapporto di lavoro “a tempo definito” (art. 25 DPR 484 del 22 luglio 1996). Dall’art. 28 del D.P.R. 348/1983 risulta, ancora, che è consentito agli ex medici condotti l'accesso al servizio di dipendenza per un numero di ore non inferiore a 10 ore settimanali (comma 3). Le differenze sostanziali tra i vari tipi di rapporto alle dipendenze del servizio sanitario, giustificano l’interpretazione dell’art. 110 del DPR n. 270/87 fatta propria dal primo giudice. La norma, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il “tempo pieno” o il “tempo definito”, un trattamento del tutto peculiare, “omnicomprensivo”, esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico, in definitiva, con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti. Anche la lettera dell’art. 92 dello stesso DPR n. 270 conferma ad avviso del Collegio la correttezza di tale interpretazione. Il comma 6 dell’art. 92 riferisce la progressione per classi e scatti correlati alla durata del servizio alle voci contenute nelle tabelle di cui ai precedenti commi, ad eccezione dell’indennità di dirigenza medica e dirigenza medico veterinaria. I commi da 1 a 5 contemplano trattamenti spettanti ai medici “a tempo pieno” e “ a tempo definito”, anche in relazione alla posizione funzionale rivestita; ma gli ex medici condotti, che non hanno scelto né l’uno né l’altro tipo di rapporto, e che hanno optato per il trattamento omnicomprensivo delineato dall’art. 110, non sono inclusi nelle previsioni dei citati commi dell’art. 92.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale **** del 2005, proposto da:
Gatti Giorgio, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio De Portu e Antonio Di Vita, con domicilio eletto presso Claudio De Portu in Roma, via G. Mercalli, n. 13;
contro
- Regione Lombardia, in persona del presidente pro-tempore,
- ASL della Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Gestione Liquidatoria ex USL n. 10 Di Albino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Avolio, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE II, n. 03282/2004, resa tra le parti, concernente trattamento economico dei medici del S.S.N..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati De Portu e Colagrande su delega di Avolio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Il Dott. Giorgio Gatti, ex medico condotto transitato alla USL n. 10 di Albino, proponeva ricorso per il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità, in aggiunta al trattamento omnicomprensivo annuo di cui all’art. 110 del DPR 270/87, come previsti per il restante personale medico delle UU.SS.LL. dall’accordo collettivo di cui al citato DPR n. 270.
2. - Il TAR Lombardia rigettava la domanda, ritenendo che l’art. 110 citato sia stato dettato per disciplinare in modo particolare il regime degli ex medici condotti, non assimilabile al restante personale medico del S.S.N..
3. - Il Dott. Gatti propone appello avverso la sentenza invocando un orientamento giurisprudenziale a lui favorevole ( C.d.S., V sez. n. 26 del 2004 e n. 2537/2004).
4. - Resiste in giudizio la Gestione Liquidatoria della USSL di Albino, che insiste per la reiezione dell’appello.
5. - All’udienza del 14 giugno 2013, la causa è stata decisa.
DIRITTO
1. - L’appello è infondato.
Come osserva lo stesso appellante nella memoria di replica, l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 110 D.P.R. 270/87 è di recente mutata rispetto agli isolati precedenti invocati, tenendo conto di una visione logico-sistematica della disciplina del trattamento economico dei medici del Servizio Sanitario e delle peculiarità del rapporto di lavoro degli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto “a tempo definito” o “a tempo pieno” (Consiglio di Stato sez. III, 29 agosto 2012, n. 4653; T.A.R. Firenze Toscana sez. 21 novembre 2005, n. 6895).
Con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, la generalità dei compiti originariamente tipici dei medici condotti, è stata devoluta alle unità sanitarie locali ed anche i medici condotti sono transitati alle dipendenze delle U.S.L., conservando tuttavia, a titolo transitorio e ad esaurimento, una disciplina marginalmente differenziata rispetto a quella del resto del personale medico in rapporto d'impiego (art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Per quanto qui di interesse, l’art. 28 del D.P.R. 25/06/1983, n. 348 ha disposto che, in sede di primo inquadramento, gli ex medici condotti fossero ammessi, a richiesta, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello stesso D.P.R. n. 348, al rapporto di lavoro “a tempo pieno” o “a tempo definito”, prevedendo per gli ammessi a rapporto di lavoro “a tempo definito” le compatibilità di cui alle convenzioni nazionali.
L’art. 110, commi 1 e 2, del D.P.R. 20/05/1987, n. 270, disciplinando la posizione dei medici condotti nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 348 citato, ha previsto che gli stessi possono, a domanda, optare per un trattamento economico onnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde, con obblighi di servizio e mansioni differenziate rispetto alla generalità degli altri medici, nonchè limiti di accesso all’attività convenzionata più favorevoli, successivamente dettati col decreto del Ministro per la Sanità del 18 novembre 1987, n. 503.
Proprio in ragione della scelta del trattamento omnicomprensivo, il Decreto ministeriale n. 503/1987 ha specificato che i medici ex condotti “continuano, nell'ambito dell'organizzazione dell'unità sanitaria locale di competenza e nel rispetto dell'ordinamento sanitario regionale, ad assolvere ai compiti di natura igienico-sanitaria già svolti per conto del comune o del consorzio di comuni dal quale dipendevano” (art. 2) ed ha disciplinato le mansioni in modo differenziato rispetto alla generalità dei medici del S.S.N., specificandone i compiti (interventi sanitari a livello locale, vaccinazioni obbligatorie e facoltative, attività certificativa di competenza, compiti concernenti le malattie infettive, compiti di natura igienico-sanitaria, etc.)
Inoltre, ha consentito il mantenimento del rapporto convenzionale in atto per la medicina generale con un massimale non eccedente il numero di 1400 scelte (art. 5), a fronte del massimale di soli 500 assistiti riconosciuto ai medici del S.S.N. con rapporto di lavoro “a tempo definito” (art. 25 DPR 484 del 22 luglio 1996).
Dall’art. 28 del D.P.R. 348/1983 risulta, ancora, che è consentito agli ex medici condotti l'accesso al servizio di dipendenza per un numero di ore non inferiore a 10 ore settimanali (comma 3).
Le differenze sostanziali tra i vari tipi di rapporto alle dipendenze del servizio sanitario, giustificano l’interpretazione dell’art. 110 del DPR n. 270/87 fatta propria dal primo giudice.
La norma, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il “tempo pieno” o il “tempo definito”, un trattamento del tutto peculiare, “omnicomprensivo”, esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico, in definitiva, con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti.
Anche la lettera dell’art. 92 dello stesso DPR n. 270 conferma la correttezza di tale interpretazione.
Il comma 6 dell’art. 92 riferisce la progressione per classi e scatti correlati alla durata del servizio alle voci contenute nelle tabelle di cui ai precedenti commi, ad eccezione dell’indennità di dirigenza medica e dirigenza medico veterinaria.
I commi da 1 a 5 contemplano trattamenti spettanti ai medici “a tempo pieno” e “ a tempo definito”, anche in relazione alla posizione funzionale rivestita; ma gli ex medici condotti, che non hanno scelto né l’uno né l’altro tipo di rapporto, e che hanno optato per il trattamento omnicomprensivo delineato dall’art. 110, non sono inclusi nelle previsioni dei citati commi dell’art. 92.
In conclusione, l’interpretazione logico-sistematica delle norme richiamate conduce al rigetto dell’appello.
2. - Tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale sulla questione, si ritiene equo compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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