Monday 07 October 2013 11:31:48
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
I lavori non «editi», ma soltanto «stampati» non possono rientrare nel novero delle «pubblicazioni» valutabili: e' questo il principio ribadito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato che ha desunto dall’art. 4, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 117 del 2000, che per «pubblicazione scientifica» si deve intendere non già una qualsiasi riproduzione a stampa della produzione scientifica del candidato, per la quale siano stati curati gli adempimenti di cui all’art. 5 l. 2 febbraio 1939, n. 374, ma l’opera pubblicata da un editore, il quale è l’operatore che cura non soltanto la riproduzione a stampa, ma la sua diffusione fra il pubblico: sicché se una norma di un concorso universitario individua fra gli oggetti di valutazione le «pubblicazioni scientifiche», essa richiede proprio che la produzione scientifica sia stata riversata in una «pubblicazione» ossia che sia stata «edita», per essere resa pubblica, ovvero per essere «diffusa fra il pubblico» a mezzo della stampa; perciò i i lavori non «editi», ma soltanto «stampati» non possono rientrare nel novero delle «pubblicazioni» valutabili (Cons. Stato, VI, 14 gennaio 2003, n. 116).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale **** del 2012, proposto da:
Canzano Antonello, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Scanzano e Filippo Brunetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via XXIV Maggio, 43;
contro
Orsini Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Dell’Unto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora, 2;
nei confronti di
Università degli studi di Chieti-Pescara“G. D’Annunzio”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Fabio De Nardis, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale ** del 2013, proposto da:
De Nardis Fabio, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Di Rienzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 11;
contro
Orsini Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Dell’Unto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora, 2;
nei confronti di
Università degli studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Canzano Antonello, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Scanzano e Filippo Brunetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via XXIV Maggio, 43;
Millefiorini Andrea, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2013, proposto da:
Università degli studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Orsini Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Dell’Unto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora, 2;
nei confronti di
Canzano Antonello, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Scanzano e Filippo Brunetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via XXIV Maggio, 43
De Nardis Fabio e Millefiorini Andrea, non costituiti in giudizio;
per la riforma
quanto ai ricorsi n. 9217 del 2012, n. 35 del 2013 e n. 193 del 2013:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, 18 settembre 2012, n. 390, resa tra le parti, concernente procedura di valutazione per la copertura di n.1 posto di professore universitario presso la facoltà di scienze sociali.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonello Canzano, di Alessandro Orsini e dell’Università degli studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Brunetti, Dell’Unto, Di Renzo e l’avvocato dello Stato Basilica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Rettore dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, con atto n. 682 del 30 giugno 2008, ha indetto una valutazione comparativa per un posto di professore universitario di seconda fascia presso la Facoltà di scienze sociali.
Con verbale del 21 maggio 2010 la Commissione all’uopo nominata ha formulato i conclusivi giudizi collegiali per ciascun candidato ed ha, poi, selezionato, mediante votazione, i due idonei, cioè i dottori Canzano Antonello e De Nardis Fabio.
2. Il dott. Orsini Alessandro ha impugnato innanzi Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con un ricorso introduttivo:
- il bando di pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 11 luglio 2008, n. 54, relativo alla selezione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia presso la Facoltà di scienze sociali, settore scientifico Sociologia dei fenomeni politici;
- i verbali della Commissione esaminatrice;
- il decreto rettorale 25 maggio 2010, n. 631 di approvazione degli atti e dichiarazione di idoneità dei dottori Canzano Antonello e De Nardis Fabio;
- la deliberazione 16 giugno 2010 con cui il Consiglio di facoltà ha proposto la nomina di Canzano Antonello;
- il decreto rettorale 23 febbraio 2010, n.368 di nomina della commissione esaminatrice;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;
e, con motivi aggiunti, il decreto 29 settembre 2010, n. 1037 con cui il Rettore ha nominato il dottor Antonello Canzano, docente di seconda fascia con la qualifica di associato del settore scientifico Sociologia dei fenomeni politici. Il dottor Orsini ha, in particolare, censurato il bando di concorso (art. 5, punto 9), perché consentiva di sottoporre a valutazione pubblicazioni ancora in corso di stampa alla data di presentazione della domanda di partecipazione al procedimento.
3. Il giudice adito ha preliminarmente ritenuto che l’unico effettivo controinteressato al ricorso e ai motivi aggiunti era il dottor Canzano, non gli altri tre partecipanti alla procedura valutativa (ivi compreso il dottor De Nardis, dichiarato idoneo) i quali dovevano ritenersi cointeressati al rinnovo del procedimento stesso. Il giudice ha, quindi, non vagliato la ritualità delle notifiche effettuate nei loro confronti.
4. Con sentenza 22 febbraio 2011, n. 131 il ricorso è stato accolto perché <<dall’art.4, comma 2, del d.P.R. n. 117 del 2000 si desume chiaramente che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche può essere prevista ed effettuata unicamente per quelle edite e non per quelle ancora in bozza di stampa, tant’è che il punto d) indica espressamente, tra i criteri di valutazione, “la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica” e ciò presuppone, appunto, che ne si avvenuta la pubblicazione>>.
Dall’accoglimento del ricorso, e dal conseguente annullamento dell’art. 5, punto 9, del bando di concorso emanato con decreto rettorale n. 682/2008, ne è scaturito l’annullamento, per illegittimità derivata, degli atti successivamente intervenuti.
5. La predetta sentenza è stata impugnata sia dal dottor De Nardis che dal dottor Canzano.
6. Questa Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 9 novembre 2011, n. 5925, partendo dal presupposto che il giudice di primo grado aveva annullato l’intera procedura concorsuale a partire dalla clausola di bando ritenuta illegittima, ha riconosciuto al dottor De Nardis la veste di controinteressato al ricorso perché la dichiarazione di idoneità, se pure non valeva ai fini della copertura dell’unico posto messo a concorso, attestava una qualità del candidato e lo metteva nella condizione di poter essere chiamato da altri atenei: la condizione di idoneo, costituendo un vantaggio per il titolare, lo abilitava a difendere in giudizio la procedura che tale status gli aveva conferito.
7. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del dottor De Nardis, mentre ha dichiarato improcedibile il ricorso del dottor Canzano, con rinvio al Tribunale amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 Cod proc. amm.
8. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, adito in sede di riassunzione, con sentenza 18 settembre 2012, n. 390, ha accolto il ricorso annullando l’art. 5, punto 9, del bando indetto con decreto n. 682 del 30 giugno 2008 dal Rettore dell’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, nonché tutti gli atti al bando conseguenti.
La sentenza ha ripetuto le ragioni già espresse nella pronuncia 22 febbraio 2011, n. 131, poi annullata con rinvio dal Consiglio di Stato (VI, 9 novembre 2011, n. 5925), salvo rigettare la richiesta della difesa del controinteressato De Nardis di escludere dall’annullamento gli atti adottati nei suoi confronti, in quanto il vizio della procedura era idoneo a travolgere tutti gli atti susseguenti e comportava l’obbligo di effettuare una nuova valutazione dei concorrenti.
9. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, 18 settembre 2012, n. 390 è stata impugnata dal dottor Canzano (RG 9217/2012), dal dottor De Nardis (RG 35/2013) e dall’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara (RG 193/2013).
10. Il dottor Canzano (RG 9217/2012) ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati:
I) Violazione e falsa applicazione del principio della prova di resistenza nell’ambito delle procedure concorsuali. Omessa e/o difettosa motivazione su punto decisivo della controversia. Omessa rilevazione dell’inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
II) Sotto diverso e ulteriore profilo: omessa e/o difettosa motivazione su punto decisivo della controversia. Omessa rilevazione dell’inammissibilità/improcedibilità del ricorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.P.R. n. 117 del 2000 e delle previsioni del bando di concorso.
III) Sotto diverso e ulteriore profilo: omessa e/o difettosa motivazione su punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di efficacia viziante o caducante discendente dall’annullamento dell’atto presupposto. Violazione e falsa applicazione del principio c.d. “di conservazione degli atti giuridici e dei provvedimenti amministrativi”. Omessa rilevazione dell’inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
IV) Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di pubblicazioni valutabili nei concorsi universitari. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.P.R. n. 117 del 2000 anche in relazione all’art. 3 del d.m. 28 luglio 2009, n. 89 (valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche). Omessa e/o difettosa motivazione su punto decisivo della controversia. Omessa rilevazione dell’inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
11. Il dottor De Nardis (RG 35/2013) ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati:
I) Violazione dell’art. 34 del Cod. proc. amm.. Violazione dell’art. 112 del c.p.c.. Violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Erronea applicazione dei principi in tema di interesse al ricorso.
II) Il vizio riscontrato non poteva condurre all’annullamento in toto dei verbali e del decreto rettorale di dichiarazione dell’idoneità dei due concorrenti, in quanto attinente alla posizione del dottor Canzano e non anche del De Nardis.
III) Del tutto erronea è la sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato il decreto rettorale 23 febbraio 2010, n. 368 di nomina della commissione esaminatrice.
12. L’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara (RG 193/2013) ha dedotto i seguenti motivi riconducibili alle seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.
II) Violazione del d.m. 28 luglio 2009, n. 89.
III) Erroneità della sentenza per aver disposto la rinnovazione dell’intera procedura e non della sola valutazione del candidato Canzano.
13. Gli appelli devono essere riuniti in quanto rivolti avverso la medesima sentenza (ex art. 96 Cod. proc. amm.).
14. l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 (uno) professore universitario di ruolo di II fascia presso la Facoltà di scienze sociali per il settore scientifico-disciplinare SPS/11 (sociologia dei fenomeni politici) con decreto rettorale 30 giugno 2008, n. 682.
Il bando, all’articolo 9, prevedeva che: “Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara il nominativo di non più di due idonei per ciascun posto bandito”.
Il bando, all’articolo 5 (pubblicazioni), prevedeva, al n. 9: “Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione, oltre a quelle già edite al momento della scadenza del bando di concorso, anche quelle che, a quella data, si presentino sotto la seguente forma: estratto di stampa […] e bozza (purché corredata dalla lettera di accettazione del direttore della rivista nella quale sarà pubblicata o dell’editore). Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, questi ultimi sono esonerati dal deposito legale”.
La sentenza qui impugnata ha accolto il ricorso del dottor Orsini nella parte in cui impugnava l’art. 5, punto 9, del bando “perché dall’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 117 del 2000 si desume chiaramente che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche può essere prevista ed effettuata unicamente per quelle edite e non per quelle ancora in bozza di stampa, tant’è che il punto d) indica espressamente, tra i criteri di valutazione, “la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica” e ciò presuppone, appunto, che ne si avvenuta la pubblicazione”.
Il giudice di primo grado ha quindi annullato anche tutti i conseguenti atti successivi, respingendo la richiesta della difesa del controinteressato De Nardis di escludere dall’annullamento gli atti adottati nei suoi confronti, “in quanto il vizio della procedura (era) idoneo a travolgere tutti gli atti susseguenti e comporta l’obbligo di effettuare una nuova valutazione dei concorrenti”.
15. Per ragioni di ordine logico, rtiene qui il Collegio, va esaminato prioritariamente il ricorso in appello proposto dal dottor De Nardis.
16. È pacifico in atti che la previsione del bando di concorso (che consentiva la valutazione delle bozze di stampa), poi annullata dalla sentenza qui impugnata, sia stata applicata solo nei confronti del dottor Canzano per una pubblicazione (“Gli Amministratori locali di AN. Un profilo socio politico”) ancora in corso di stampa alla data di presentazione della domanda di partecipazione al procedimento valutativo.
Il Tribunale amministrativo ha pronunciato un annullamento parziale del provvedimento (il bando) posto a base dell’intera procedura. Poiché la pronuncia, per tale aspetto, non è stata censurata da nessuna delle parti nei tre ricorsi in appello, il Collegio non può che muovere da tale dato.
Il Tribunale amministrativo ha affermato, ma senza dimostrazione, che l’annullamento della clausola del bando incide sull’intera procedura.
Questo Collegio ritiene al contrario, in virtù di un criterio generale di economia dell’azione pubblica per cui non v’è ragione di rimuovere atti amministrativi che non incidano sulle utilità dedotte in giudizio e l’illegittimità della cui lesione sia stata accertata (utile per inutile non vitiatur), che gli atti viziati siano solo quelli adottati in applicazione della clausola ritenuta illegittima. Non può affermarsi, anche per elementari principi logici, che la valutazione del candidato Canzano, illegittima perché effettuata in applicazione di previsione di bando illegittima, renda illegittima anche la valutazione nei confronti del candidato De Nardis, il quale non ha fruito di quella stessa facoltà prevista dal bando.
A parte la circostanza che il giudizio espresso sul De Nardis non è stato sottoposto ad alcun tipo di censura, tra le due valutazioni non vi è comunque alcun nesso che possa condurre a ritenere illegittimo, per illegittimità derivata, il giudizio nei confronti del dottor De Nardis.
Il ricorso del De Nardis (RG 35/2013) va pertanto accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata va annullata nella parte in cui non fa salvo il giudizio di idoneità pronunciato nei suoi confronti.
17. Si può pertanto esaminare il ricorso (RG 9217/2012) proposto dal dottor Canzano.
Con il primo motivo egli sostiene, partendo dalla corretta osservazione che una valutazione comparativa può concludersi anche con l’inidoneità di tutti i candidati, l’inammissibilità del ricorso perché il ricorrente, dottor Orsini, non avrebbe censurato il proprio giudizio negativo e non avrebbe superato la c.d. “prova di resistenza” in quanto la pubblicazione contestata (“Gli Amministratori locali di AN. Un profilo socio politico”) non era risultata determinante ai fini della valutazione positiva espressa nei confronti del dottor Canzano.
Il ricorrente ritiene poi contraddittoria e illogica la sentenza nella parte in cui afferma che “proprio perché la valutazione comparativa si è conclusa con due idonei, come previsto nel bando, nulla esclude che la ripetizione dell’intero procedimento di valutazione a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento di tutte le operazioni svolte dalla Commissione e degli atti successivi, non possa conseguire la dichiarazione di idoneità del ricorrente [dottor Orsini] a seguito di una eventuale e diversa valutazione dei suoi titoli e delle sue rinnovate prove”.
Il motivo è infondato.
L’esame della censura va effettuato sulla base delle norme che disciplinano il procedimento di valutazione comparativa in questione, che si caratterizza per il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato e per il limite imposto alla commissione - e che ha fondamento nell’art. 4 (Lavori delle commissioni giudicatrici), comma 13, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210) - di dichiarare “il nominativo di non più di due idonei per ciascun posto bandito”.
La commissione non può esprimere un giudizio, in termini numerici, che consista nella mera sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole pubblicazioni e alla prova didattica. Solo in un giudizio così espresso si potrebbe valutare l’effettiva rilevanza della pubblicazione contestata. Ma in assenza di tale criteri, e non potendo il giudice, per il limite intrinseco della giurisdizione, valutare nel merito le altre pubblicazioni presentate, si deve concludere per l’illegittimità, sotto tale profilo, del giudizio espresso dalla commissione.
Nemmeno può trovare favorevole apprezzamento la censura nella parte in cui evidenzia che l’appellante non si è doluto del proprio giudizio negativo.
È la struttura stessa del procedimento di “valutazione comparativa”, con il finale limite numerico della dichiarazione di solo due idonei (i quali, poi, non vengono graduati tra loro), che a contrario conduce a ritenere automaticamente non idonei tutti i restanti candidati.
Una tale inidoneità non rappresenta un giudizio di oggettiva insufficienza per il posto cui il candidato aspira, ma è l’espressione del risultato di uno stretto giudizio di relazione rispetto agli altri candidati scrutinabili.
Restano pertanto condivisibili sul punto le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado.
18. Con il secondo motivo di ricorso il dottor Canzano ha evidenziato:
(i) il giudizio di idoneità reso (in termini assoluti e comparativi) a favore del dottor Canzano rimarrebbe pienamente valido in quanto non trova alcuna significativa motivazione e fondamento sulla pubblicazione di cui trattasi e tale circostanza è del tutto sfuggita al TAR Abruzzo;
(ii) il giudizio di idoneità reso in (termini assoluti) a carico del ricorrente e non contestato nei suoi vari aspetti rimarrebbe del tutto ragionevole e proporzionato, nonché basato su presupposti di fatto corretti e non contestati anche nell’ipotesi in cui dovesse essere annullata la clausola del bando di concorso di cui trattasi.
(iii) il giudizio di idoneità reso a carico del ricorrente rimarrebbe del tutto ragionevole e proporzionato (in termini comparativi) in quanto esso è sicuramente peggiore del giudizio di inidoneità reso a carico del candidato Millefiorini e anche tale giudizio non è stato contestato ex adverso.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
In virtù delle scelte normative, il procedimento di valutazione comparativa, come detto, ha carattere unitario e non permette alla commissione di formulare giudizi autonomi sui vari aspetti della valutazione. Ciò non è consentito alla commissione e per riflesso non è consentito al giudice in sede di giurisdizione di legittimità di frammentare il giudizio in una serie di micro valutazioni, finalizzate alla conservazione dell’esito finale.
Un simile procedimento garantisce all’amministrazione universitaria un controllo rigoroso sulla selezione del personale. Nondimeno, ogni vizio, che altrove potrebbe apparire non rilevante, qui comporta la rinnovazione del procedimento.
La limitazione degli idonei in numero non superiore a due per ogni posto messo a concorso, in luogo di una graduatoria con un numero ampio di aspiranti, è di ostacolo all’ingresso di quanti, fuori da quei due, non abbiano ricevuto un giudizio di idoneità da parte di una commissione giudicatrice.
19. Con il terzo motivo il ricorrente esclude che dall’annullamento della clausola del bando, che consentiva la valutazione di pubblicazioni in corso di stampa, conseguiva l’annullamento di tutte le operazioni successive.
Anche tale motivo è infondato per le ragioni testé espresse.
La Commissione avrebbe dovuto affermare esplicitamente che, ai fini della valutazione, non veniva esaminata la pubblicazione “Gli Amministratori locali di AN. Un profilo socio politico”. In assenza di una tale precisazione, non è dato ritenere che detta opera non sia stata assunta tra quelle positivamente valutate, sicché non può escludersi il valore determinante di tale pubblicazione sul giudizio finale di idoneità.
Per quanto attiene al secondo profilo dedotto nel motivo in ordine alla contraddittorietà della sentenza, esso non può condurre al suo annullamento.
Effettivamente nella sentenza si afferma che “l’unico effettivo controinteressato al ricorso ed ai motivi aggiunti è Canzano Antonello, non gli altri tre partecipanti alla procedura valutativa, più correttamente cointeressati al rinnovo del procedimento stesso: si può, quindi, tralasciare l’esame della ritualità delle notifiche effettuate nei loro confronti”. Poi si respinge la domanda del controinteressato De Nardis di limitare gli effetti dell’annullamento.
È da rilevare la sentenza riporta, evidentemente in modo tralaticio, contenuti della sentenza 22 febbraio 2011, n. 131, a suo tempo annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato, VI, 9 novembre 2011, n. 5925: così indebitamente ripetendo le considerazioni, relative ai controinteressati, in realtà superate dalla detta pronuncia del Consiglio di Stato; e a quelle abbia aggiunto la trattazione della richiesta del controinteressato De Nardis.
Nondimeno, può essere qui considerato che la circostanza non ha effetto dirimente sulla congruenza delle argomentazioni complessive espresse nella sentenza e, quindi, non pare costituirsi una ragione sufficiente per un suo annullamento.
20. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha annullato la clausola del bando per violazione dell’art. 4, comma 2, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.
Egli ha invocato la decisione del Consiglio di Stato, VI, 12 aprile 2002, n. 1993, secondo la quale la circostanza che le pubblicazioni si presentino in edizione provvisoria (bozze di stampa) non toglie che esse siano pur sempre titolo valutabili ai fini concorsuali, ove risultino gli adempimenti prescritti dal bando.
La pronuncia, in realtà, è stata richiamata in maniera incompleta, perché gli adempimenti previsti in quel bando di concorso, ma non in quello che costituisce oggetto della presente controversia, consistevano nell’obbligo della consegna, anche per le bozze, di quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale aveva sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs.lgt. 31 agosto 1945, n. 660 ( anorma del cui art. 1 “ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica”).
Tale norma, modificativa della legge 2 febbraio 1939, n. 374, è stata abrogata dall’art. 46 d.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), il quale ha previsto, all’art. 8 (Esonero totale), richiamato qui nel bando, che non sono soggette al deposito legale, per quel che qui interessa, le bozze di stampa: per queste, quindi, non esiste più quel minimo di certezza, sia pure solo formale, prevista dalla normativa abrogata.
Il ricorrente deduce altresì la violazione dell’art. 3 (Valutazione delle pubblicazioni scientifiche) del d.m. 28 luglio 2009, n. 89 (Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) il quale dispone: “Le commissioni giudicatrici […],nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti”.
Orbene, tale previsione non è applicabile alla fattispecie (in cui si censura un bando adottato per una valutazione comparativa per l’idoneità a professore di secondo fascia), perché il richiamato decreto ministeriale riguarda esclusivamente i ricercatori universitari, secondo quanto emerge dall’art. 1 che delimita l’ambito di applicazione alla valutazione dei titoli e della pubblicazioni scientifiche dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari.
Va comunque considerato in termini generali, come già fatto in altre occasioni da questa Sezione del Consiglio di Stato, che come si desume dall’art. 4, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 117 del 2000, per«pubblicazione scientifica» si deve intendere non già una qualsiasi riproduzione a stampa della produzione scientifica del candidato, per la quale siano stati curati gli adempimenti di cui all’art. 5 l. 2 febbraio 1939, n. 374, ma l’opera pubblicata da un editore, il quale è l’operatore che cura non soltanto la riproduzione a stampa, ma la sua diffusione fra il pubblico: sicché se una norma di un concorso universitario individua fra gli oggetti di valutazione le «pubblicazioni scientifiche», essa richiede proprio che la produzione scientifica sia stata riversata in una «pubblicazione» ossia che sia stata «edita», per essere resa pubblica, ovvero per essere «diffusa fra il pubblico» a mezzo della stampa; perciò i i lavori non «editi», ma soltanto «stampati» non possono rientrare nel novero delle «pubblicazioni» valutabili (Cons. Stato, VI, 14 gennaio 2003, n. 116).
Questa situazione qui non ricorre. Né ricorre, per le ragioni sopra indicate, nemmeno quella eccezionale di cui all’altro, evocato precedente. Sicché non poteva in alcun modo la Commissione giudicatrice prendere in considerazione l’opera di cui verte: e questo, attesa l’assenza dell’indicata precisazione, va presunto essere avvenuto.
21. Il ricorso (RG 9217/2012) prodotto dal dottor Canzano deve quindi essere respinto.
22. Ha prodotto ricorso (RG 193/2013) l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Per le censure dedotte con i primi due motivi valgono le osservazioni svolte nell’esaminare il ricorso del dottor Canzano. La terza censura resta assorbita dall’accoglimento del ricorso prodotto dal dottor De Nardis. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
23. Il Collegio deve conclusivamente osservare che, alla luce delle disposizioni del bando, e segnatamente dell’art. 9, dove si prevede che la commissione dichiara il nominativo di non più di due idonei, per effetto dell’accoglimento del ricorso del dottor De Nardis (che ha usufruito di una delle due idoneità riconoscibili), la commissione, in sede di rinnovazione del procedimento, potrà identificare una sola posizione di idoneità.
24. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di tutti i giudizi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) previamente riuniti i ricorsi in appello n. 9217/2012, n. 193/2013 e n. 35/2013, come in epigrafe proposti e definitivamente pronunciando su di essi, rigetta i ricorsi n. 9217/2012 e n. 193/2013; accoglie il ricorso n. 35/2013 con le conseguenze indicate al § 23 della sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23
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ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48
Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:05:09
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32
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