Saturday 07 December 2013 13:05:41

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Pubblico impiego: gli atti di micro – organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego occorre distinguere tra gli atti di macro – organizzazione (concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento degli incarichi dirigenziali), assoggettati a principi e regole pubblicistiche, e atti di micro – organizzazione, che si collocano al di sotto della soglia di configurazione degli uffici pubblici, con cui si dispone l’organizzazione dei singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica (ex multis, C.d.S., sez. V, 16 gennaio 2012, n. 138; 20 dicembre 2011, n. 6705; 15 febbraio 2010, n. 816): appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti i primi (atti di macro – organizzazione), nei cui confronti, quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo (potendo essi produrre effetti immediatamente pregiudizievoli per il dipendente ed essendo peraltro irrilevante – ai fini della giurisdizione – la loro incidenza riflessa sullo stesso rapporto di lavoro); mentre gli atti di micro – organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU., 3 novembre 2011, n. 22733; 5 novembre 2005, n. 21592; 9 febbraio 2009, n. 3052; 1° dicembre 2009, n. 25254); Sulla base di tali principi il Consiglio di Stato ha affermato che nel caso di specie la controversia non concerne la legittimità di un atto di macro – organizzazione nel senso delineato dalla ricordata giurisprudenza, bensì un atto negoziale di gestione del rapporto di lavoro degli avvocati dipendenti dell’amministrazione regionale, concernente in particolare le concrete modalità di rilevazione delle presenze giornaliere, modalità, ad avviso degli interessati, estemporanee, non concordate, sproporzionate, irragionevoli e contrastanti con le loro peculiari prestazioni lavorative e, come tali, anche lesive della loro autonomia professionale; né è utilmente invocabile il precedente reso dalle sezione (n. 730 del 2012) in quanto relativo ad un atto di vera e propria macro – organizzazione dell’intera area della dirigenza della Provincia di Salerno. L'appello e' stato, quindi respinto, appartenendo la controversia de qua alla giurisdizione del giudice ordinaria.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale **** del 2013, proposto da:

AVAGLIANO MARIA ROSARIA, DI LECCE SABINA ORNELLA, ROSATO MARIANGELA, LIBERIO LUIGI, TORRENTE MADDALENA, GAETANO LUCREZIA, SHIROKA ADRIANA, COLELLI TIZIANA TERESA, ALTAMURA MARINA, CARLETTI MARCO UGO, FORNELLI ISABELLA, FRANCESCONI LEONILDE, LOFFREDO ANTONELLA, GRIMALDI MARIA, LIBERTI MARIA, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;

 

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Vulpis, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 5; 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI, Sez. II, n. 1292 del 4 settembre 2013;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per gli appellanti l’avvocato Vito Aurelio Pappalepore;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

PREMESSO CHE:

a) con la sentenza n. 1292 del 4 settembre 2013 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, ritenendo che il ricorso proposto dai sigg. Maria Rosaria Avagliano, Sabina Ornella di Lecce, Mariangela Rosato, Luigi Liberio, Maddalena Torrente, Lucrezia Gaetano, Adriana Shiroka, Tiziana Teresa Colelli, Marina Altamura, Marco Ugo Carletti, Maria Scattaglia, Isabella Fornelli, Leonilde Francesconi, Antonella Loffredo, Maria Grimaldi e Maria Liberti, avvocati alle dipendenza della Regione Puglia, per l’annullamento della circolare prot. 0010092 del 7 maggio 2013, recante “indicazione relative alle procedure applicative alla rilevazione delle presenza degli avvocati regionali – rif. nota prot. n. 11/L/3649 del 25.2.2013”, concernesse una controversia attinente alla gestione del rapporto lavorativo, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

b) tutti gli originari ricorrenti, ad esclusione della sig. Maria Scattaglia, hanno lamentato l’erroneità della sentenza e ne hanno chiesto la riforma, sostenendo che la circolare impugnata costituirebbe non già un atto di gestione del loro rapporto di lavoro, ma un vero e proprio atto di macro – organizzazione disciplinante specificamente l’attività dirigenziale del settore legale e che solo indirettamente essa avrebbe riflessi sui singoli rapporti di lavori degli avvocati dipendenti, così che si radicherebbe la potestas iudicandi del giudice amministrativo; in tale prospettiva sono state riproposte le censure sollevate in primo grado, non esaminate (“Violazione ed erronea applicazione dell’art. 6, comma II, l.r. n. 18/2006, anche in relazione agli artt. 40, comma II, e 69, comma XI, d. lgs. n. 165/2001, all’art. 2, comma III, d. lgs. 30/2006; art. 3 r.d.l. n. 1578/1933, nonché all’art. 23 l. n. 247/2012 – Violazione dei principi del contrarius actus, del confronto partecipativo, di leale collaborazione e di buona fede nella gestione organizzativa della P.A. – Violazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, perplessità. Sviamento. Incompetenza. Illegittimità propria e/o derivata”);

c) ha resistito al gravame la Regione Puglia, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza ed insistendo per il suo rigetto;

CONSIDERATO CHE:

d) secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego occorre distinguere tra gli atti di macro – organizzazione (concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento degli incarichi dirigenziali), assoggettati a principi e regole pubblicistiche, e atti di micro – organizzazione, che si collocano al di sotto della soglia di configurazione degli uffici pubblici, con cui si dispone l’organizzazione dei singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica (ex multis, C.d.S., sez. V, 16 gennaio 2012, n. 138; 20 dicembre 2011, n. 6705; 15 febbraio 2010, n. 816): appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti i primi (atti di macro – organizzazione), nei cui confronti, quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo (potendo essi produrre effetti immediatamente pregiudizievoli per il dipendente ed essendo peraltro irrilevante – ai fini della giurisdizione – la loro incidenza riflessa sullo stesso rapporto di lavoro); mentre gli atti di micro – organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU., 3 novembre 2011, n. 22733; 5 novembre 2005, n. 21592; 9 febbraio 2009, n. 3052; 1° dicembre 2009, n. 25254);

e) nel caso di specie la controversia, come correttamente rilevato dai primi giudici, non concerne la legittimità di un atto di macro – organizzazione nel senso delineato dalla ricordata giurisprudenza, bensì un atto negoziale di gestione del rapporto di lavoro degli avvocati dipendenti dell’amministrazione regionale, concernente in particolare le concrete modalità di rilevazione delle presenze giornaliere, modalità, ad avviso degli interessati, estemporanee, non concordate, sproporzionate, irragionevoli e contrastanti con le loro peculiari prestazioni lavorative e, come tali, anche lesive della loro autonomia professionale; né è utilmente invocabile il precedente reso dalle sezione (n. 730 del 2012) in quanto relativo ad un atto di vera e propria macro – organizzazione dell’intera area della dirigenza della Provincia di Salerno;

RITENUTO CHE pertanto l’appello deve essere respinto, appartenendo effettivamente la controversia de qua alla giurisdizione del giudice ordinaria, con conseguente conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Vito Poli, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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