Monday 16 December 2013 21:40:51
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III
Il lavoratore ha diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa di un'aspettativa per motivi di salute alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio Nella sentenza in esame la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha precisato come questione riguardante il diritto al compenso per la monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa di una aspettativa per motivi di salute, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, è stata affrontata più volte dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto spettante tale monetizzazione (fra le tante: Sezione VI, n. 2663 del 7 maggio 2010; n. 2727 del 9 maggio 2011). Aggiunge il Collegio che, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il lavoratore ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione in applicazione della previsione di cui all’art. 18 dell’accordo nazionale di lavoro, approvato con D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 (recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999), correttamente nella fattispecie richiamato dal T.A.R. Tale disposizione, infatti, ha chiaramente previsto che «al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità». Del resto, il mancato godimento delle ferie è, nella fattispecie, determinato da cause non imputabili all'interessato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ***** del 2007, proposto dal:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
************, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto in Roma, via Conca d'Oro n. 184/190;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per le Marche, Sezione I, n. 423 del 30 marzo 2007, resa tra le parti, concernente la richiesta di monetizzazione di ferie non godute.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato Perucca, su delega dell’avv. Maurizio Discepolo, e l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il sig*****, già dipendente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica con decorrenza 16 luglio 1998, aveva chiesto al T.A.R. per le Marche l’accertamento del suo diritto ad ottenere il compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non fruiti durante i periodi di aspettativa per infermità (47 giorni per l’anno 1997 e 26 giorni per l’anno 1998), nonché il pagamento del rateo della tredicesima mensilità maturata dall’1.7.1998 al 16.7.1998, con interessi e rivalutazione monetaria.
2.- Il T.A.R. per le Marche, con sentenza della Sezione I, n. 423 del 30 marzo 2007, ha accolto in parte il ricorso, limitatamente all’accertamento del diritto del ricorrente a percepire il compenso per monetizzazione del congedo ordinario non fruito nell’anno 1998 (26 giorni) nonché a percepire il rateo di tredicesima mensilità, relativo al periodo dal 1 luglio 1998 al 16 luglio 1998 (ove non già percepito), con interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, secondo il T.A.R., spettava la monetizzazione del congedo per l’anno 1998, in quanto maturato nella vigenza delle previsioni di cui all’art. 18 dell’accordo nazionale di lavoro approvato con D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, secondo il quale “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
3.- Il Ministero dell'Interno ha appellato l’indicata sentenza per la sola parte riguardante l’accertamento del diritto del sig.**** a percepire il compenso per la monetizzazione del congedo ordinario non fruito nell’anno 1998.
4.- Con il primo motivo di appello l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto che il ricorso del sig. *** doveva essere dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini per ricorrere, in quanto la sua richiesta di monetizzazione delle ferie non godute era stata più volte respinta dall’Amministrazione (con note del 6 maggio 1998, del 7 agosto 1998 e, da ultimo, con la nota del dell’11 gennaio 1999 impugnata).
Il motivo è tuttavia chiaramente infondato, vertendosi in materia di diritti soggettivi, che possono essere fatti valere entro il termine di prescrizione.
5.- L’appello non è poi fondato nel merito.
La questione riguardante il diritto al compenso per la monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa di una aspettativa per motivi di salute, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, è stata affrontata più volte da questo Consiglio di Stato, che ha ritenuto spettante tale monetizzazione (fra le tante: Sezione VI, n. 2663 del 7 maggio 2010; n. 2727 del 9 maggio 2011).
Da tale indirizzo la Sezione non ha motivo di discostarsi, dovendosi riconoscere che, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il lavoratore ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione in applicazione della previsione di cui all’art. 18 dell’accordo nazionale di lavoro, approvato con D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 (recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999), correttamente nella fattispecie richiamato dal T.A.R.
Tale disposizione, infatti, ha chiaramente previsto che «al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità».
Del resto, il mancato godimento delle ferie è, nella fattispecie, determinato da cause non imputabili all'interessato.
6.- In conclusione l’appello deve essere respinto e la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento di € 2.500,00 (duemilacinquecento), in favore del resistente sig. ****per le spese e competenze del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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