Saturday 14 December 2013 20:59:11
Provvedimenti Regionali Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
La Procura regionale contesta al convenuto l’assunzione dell’incarico di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza pur in presenza di una situazione di incompatibilità discendente dallo svolgimento di attività imprenditoriale e, segnatamente, di quella di amministratore di una società commerciale. In particolare il convenuto omettendo di dichiarare all’atto della presentazione della propria candidatura alla Giunta regionale della Calabria, risalente al 14/9/2005, lo status di amministratore della società commerciale, avrebbe conseguito illegittimamente l’incarico con conseguente danno erariale in misura pari ai compensi ed alle retribuzioni percepite. Precisa il Procuratore regionale che sarebbero state violate con dolo le disposizioni di cui all’art.3-bis, commi 8 e 10 del D. Lgs. n.502/1992 che stabiliscono il principio di esclusività del rapporto di lavoro del D.G. e l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo....Nel caso di specie dunque la condotta del convenuto è stata posta in essere contravvenendo a puntuali previsioni legislative in materia onde tali condotte possono essere valutate in altra sede ai fini della adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, come, peraltro, risulta sia avvenuto da parte dell’Azienda con apposito provvedimento poi impugnato innanzi il Tribunale civile. Tuttavia affinché la domanda possa essere accolta è necessaria la prova di un danno erariale non essendo prevista una ipotesi di danno in re ipsa sulla sola scorta della presunta violazione di una norma di legge, quale quella che disciplina il regime delle incompatibilità. Più esattamente, come ricordato da questa Corte (Corte dei conti, Sez. I, 17 maggio 2010, n.356), l’elemento oggettivo del danno non può essere “ritenuto conseguenza automatica dell’esercizio di un’attività extraistituzionale e identificato nella (presunta) illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza”, ma, al contrario, deve essere “positivamente e concretamente dimostrato attraverso la prova di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo o qualitativo delle prestazioni lavorative (v., in proposito, questa Sezione I app., 3.2.2009, n. 554, citata anche dagli appellanti); si sarebbe dovuta accertare, ad esempio, una situazione di disordine amministrativo o di inefficienza gestionale, riconducibili al direttore”. Nella vicenda che ne occupa, tali evenienze non sono state in alcun modo dimostrate (e neppure meramente dichiarate) da parte dell’attore, il quale non ha dato dimostrazione del fatto che parte delle energie lavorative del convenuto fossero distolte dalle funzioni pubbliche di direttore generale per essere destinate alla società di cui era proprietario ed amministratore. Tale dimostrazione appare assolutamente imprescindibile e necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda, con la conseguenza che, in difetto, la domanda va rigettata. Come già ha avuto modo di osservare la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, 15 giugno 2011, n.384) in fattispecie del tutto analoga, il danno deve essere provato “nella sua esistenza concreta, oltre che nel nesso di causalità con il fatto illecito, non potendosene ritenere la sussistenza in re ipsa”. Con riferimento alla posizione del convenuto nessuna prova viene fornita dall’attore in relazione al danno erariale di cui si controverte né si forniscono gli elementi atti a provare il pagamento in eccesso rispetto alla prestazione resa, in relazione al fatto che questa si discostò, per le modalità di espletamento, da quanto contrattualmente stabilito.
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
CALABRIA | SENTENZA | *** | 2013 | RESPONSABILITA' | **/12/2013 |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A ***/2013
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti Magistrati:
Mario CONDEMI Presidente
Anna BOMBINO Consigliere
Quirino LORELLI Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A n. ****/2013
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.18904 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di Franco Lucio PETRAMALA, nato a Montalto Uffugo (CS) il 12 dicembre 1941, rappresentato e difeso dall’avv. Giulietta Catalano;
Visti gli atti di causa;
Uditi all’udienza pubblica del 13 novembre 2013 la relazione del consigliere relatore, il Procuratore regionale e l’avvocato G. Catalano per il convenuto;
Ritenuto in
F A T T O
Con atto di citazione depositato il 4/7/2011 il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il dott. Franco Lucio Petramala per sentirlo condannare al pagamento in favore della Regione Calabria, Asp di Cosenza della somma di euro 313.746,75, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, quale danno cagionato all’ASP nella sua qualità di ex direttore generale e per versare in regime generale di incompatibilità atteso che prima e durante l’assunzione delle funzioni in questione, sarebbe rimasto amministratore di una s.r.l. della quale risultava anche proprietario della maggioranza delle quote e senza comunicare tale sua incompatibilità sin dal momento della presentazione della domanda. Precisa anche il P.M. che la vicenda sarebbe sorta a seguito di una apposita segnalazione della Guardia di Finanza risalente al 22/4/2010 e ragguaglia il danno erariale alla “illegittima percezione del trattamento economico erogato dalla Regione Calabria” al convenuto in relazione alla carica di D.G. che non avrebbe potuto conseguire stante la situazione di incompatibilità di cui all’art.3-bis, commi 8 e 10 del d. lgs. n.502/1992.
Si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 19/6/2013 il convenuto Petramala rappresentando che non sussisterebbe alcuna ipotesi di danno erariale atteso che la sua condotta sarebbe già stata vagliata dal Tribunale di Cosenza che avrebbe accertato la illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria con propria sentenza; nel merito deduce l’inconsistenza dell’azione contabile sotto il profilo della violazione del vincolo di esclusiva in quanto la società della quale risultava amministratore era inoperativa e le proprie funzioni in seno alla stessa sarebbero unicamente consistite nella firma dei bilanci e degli altri documenti e dichiarazioni annuali obbligatorie per legge; deduce infine l’inesistenza di dolo o colpa grave nelle proprie condotte e chiede di essere mandato assolto.
All’udienza del 13 ottobre 2013 le parti hanno insistito nelle proprie richieste, eccezioni e difese.
D I R I T T O
1. La Procura regionale contesta al convenuto l’assunzione dell’incarico di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza pur in presenza di una situazione di incompatibilità discendente dallo svolgimento di attività imprenditoriale e, segnatamente, di quella di amministratore di una società commerciale. In particolare il convenuto omettendo di dichiarare all’atto della presentazione della propria candidatura alla Giunta regionale della Calabria, risalente al 14/9/2005, lo status di amministratore della società commerciale, avrebbe conseguito illegittimamente l’incarico con conseguente danno erariale in misura pari ai compensi ed alle retribuzioni percepite. Precisa il Procuratore regionale che sarebbero state violate con dolo le disposizioni di cui all’art.3-bis, commi 8 e 10 del D. Lgs. n.502/1992 che stabiliscono il principio di esclusività del rapporto di lavoro del D.G. e l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo.
La surrichiamate disposizioni, nel testo vigente alla data di presentazione della candidatura da parte del convenuto, stabilivano che:
art.3-bis, comma 8. “Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario (…)”
comma 10 “La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo”.
La norma quindi rinvia ad una apposita disciplina regionale relativa alla definizione delle cause di risoluzione del rapporto con il management delle aziende sanitarie: tale disciplina, di natura eminentemente legislativa, alla data dei fatti che ci occupano non risultava adottata dalla Regione Calabria.
In ogni caso il Regolamento approvato con il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n.502 - “Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere” - come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 - prevedeva, per quanto interessa in questa sede, che “il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni rinnovabile” (art. 1, comma 2), che “con la sottoscrizione del contratto di lavoro il Direttore Generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Ente cui è preposto” (art. 1, comma 4) e che “al Direttore Generale è attribuito il trattamento economico onnicomprensivo” (art. 1, comma 5).
Sulla scorta di tali disposizioni generali il rapporto di lavoro del D.G. di un ente del Servizio sanitario regionale deve avere natura esclusiva dovendosi intendere per tale l’univoca ed esclusiva prestazione delle proprie energie lavorative in favore dell’Azienda sanitaria.
Nel caso di specie dunque la condotta del convenuto è stata posta in essere contravvenendo a puntuali previsioni legislative in materia onde tali condotte possono essere valutate in altra sede ai fini della adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, come, peraltro, risulta sia avvenuto da parte dell’Azienda con apposito provvedimento poi impugnato innanzi il Tribunale civile.
2. Tuttavia affinché la domanda possa essere accolta è necessaria la prova di un danno erariale non essendo prevista una ipotesi di danno in re ipsa sulla sola scorta della presunta violazione di una norma di legge, quale quella che disciplina il regime delle incompatibilità.
Più esattamente, come ricordato da questa Corte (Corte dei conti, Sez. I, 17 maggio 2010, n.356), l’elemento oggettivo del danno non può essere “ritenuto conseguenza automatica dell’esercizio di un’attività extraistituzionale e identificato nella (presunta) illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza”, ma, al contrario, deve essere “positivamente e concretamente dimostrato attraverso la prova di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo o qualitativo delle prestazioni lavorative (v., in proposito, questa Sezione I app., 3.2.2009, n. 554, citata anche dagli appellanti); si sarebbe dovuta accertare, ad esempio, una situazione di disordine amministrativo o di inefficienza gestionale, riconducibili al direttore”.
Nella vicenda che ne occupa, tali evenienze non sono state in alcun modo dimostrate (e neppure meramente dichiarate) da parte dell’attore, il quale non ha dato dimostrazione del fatto che parte delle energie lavorative del convenuto fossero distolte dalle funzioni pubbliche di direttore generale per essere destinate alla società di cui era proprietario ed amministratore. Tale dimostrazione appare assolutamente imprescindibile e necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda, con la conseguenza che, in difetto, la domanda va rigettata.
Come già ha avuto modo di osservare la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, 15 giugno 2011, n.384) in fattispecie del tutto analoga, il danno deve essere provato “nella sua esistenza concreta, oltre che nel nesso di causalità con il fatto illecito, non potendosene ritenere la sussistenza in re ipsa”.
Con riferimento alla posizione del convenuto nessuna prova viene fornita dall’attore in relazione al danno erariale di cui si controverte né si forniscono gli elementi atti a provare il pagamento in eccesso rispetto alla prestazione resa, in relazione al fatto che questa si discostò, per le modalità di espletamento, da quanto contrattualmente stabilito.
Al contrario la difesa del convenuto ha fornito documentazione dalla quale risulta che la società della quale il Petramala risultava amministratore era inattiva e che quindi non poteva assorbire neppure in parte le energie lavorative dello stesso.
Ne deriva che in mancanza di una provata perdita economica per la A.S.P. di Cosenza non può affermarsi l'esistenza di una obbligazione risarcitoria in capo al convenuto ancorché questi abbia mantenuto l’incarico di amministratore di una impresa commerciale contravvenendo a precise disposizioni.
Pertanto, poiché la Procura non ha provato il danno, il convenuto deve essere assolto per mancanza di uno degli elementi qualificanti l’illecito erariale.
3. Sulle spese
A termini dell’art.10-bis, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n.203, conv. in Legge 2 dicembre 2005, n.248, e successive modifiche, deve procedersi alla liquidazione delle spese di giudizio per la difesa spettanti al convenuto prosciolto ed in tal senso si provvede, in dispositivo, sulla base degli atti di causa (non avendo il difensore provveduto a depositare, come prescritto dall'art. 70 disp. att. cod. proc. civ., la nota delle spese), ponendole a carico dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.
P. Q. M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, ogni contraria difesa, eccezione e deduzione respinta, rigetta la domanda e liquida in favore del convenuto, ai sensi dell’art.10-bis, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito in Legge 2 dicembre 2005, n.248, e successive modifiche ed ai fini del relativo rimborso, da eseguirsi da parte della Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, gli onorari ed i diritti spettanti al difensore nella misura di € 2.000,00 (duemila,00), oltre IVA e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 novembre 2013.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Quirino Lorelli f.to Mario Condemi
Deposito in segreteria il **/12/2013
Il Funzionario
f.to dott.ssa Stefania Vasapollo
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:25:52
...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:24:45
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:23:15
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:18:32
Come devono essere...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Thursday 24 July 2025 10:58:34
Il giudizio in esame é importante in quanto da una risposta puntuale al tema di ordine generale “se sia possibile pretendere da colui...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 17.7.2025 Pres. S. Martino Est. M. Santise, n. 6324
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 12 June 2025 07:36:46
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 12 June 2025 07:35:39
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:08:17
I dipendenti della scuola possano partecipare a pi&...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:06:51
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:05:54
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni