Monday 24 September 2012 09:06:37
Provvedimenti Regionali Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
TAR Lazio
Nella sentenza in esame il Collegio rileva come la questione del superamento del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi ha impegnato non poco la giurisprudenza amministrativa. Proprio la stessa Sezione, pur dando atto del contrasto interpretativo da tempo emerso in merito all’esatta interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per l’ammissione alle procedure selettive, aveva valorizzato la specificità della formulazione al riguardo utilizzata dalla lex specialis della procedura concorsuale. In particolare, la Sezione aveva dato atto dell’indirizzo interpretativo in forza del quale, allorquando il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso) sia collegato al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno; essa, tuttavia, aveva ritenuto che l’illustrato orientamento andasse seguito nei soli casi in cui fosse chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva fossero stati effettivamente (e interamente) “compiuti”. Viceversa, quella stessa opzione interpretativa – ha sostenuto la Sezione - non poteva trovare applicazione nei casi in cui il bando di concorso avesse fatto riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza precisare che tale età deve essere totalmente “compiuta”. Ebbene, la questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza 2 dicembre 2011 n. 21, ha definitivamente chiarito che “Quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione ad un concorso) al compimento di una data età, questi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno”. D’altra parte – prosegue il massimo organo di giustizia amministrativa – “sul piano logico, superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al limite fissato nel bando”. Facendo, invero, riferimento all’evento della nascita dell’individuo, il compimento dell’anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno. A nulla rileva, pertanto, che il bando, anziché contenere il riferimento al "compimento", richiami il concetto dell'età "non superiore a" (cfr D.M. 5/11/2001 di indizione del concorso). “Si tratta di formulazione concettualmente equivalente alla prima, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si “supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis. Detto altrimenti, “superare” e “compiere” un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la “conclusione”, l’“esaurimento”, l’“ultimazione” di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno. E’ quanto, del resto, consente di soddisfare quell’esigenza di certezza sottesa alle clausole che richiedono requisiti di età per l’ammissione alle procedure selettive. Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando il dato sociale per cui un individuo si considera di una certa età pur dopo il suo compimento e per l'intero anno successivo; si tratta, invero, di argomentazione da sé sola non decisiva, tanto più se si considera che non si tratta di prassi in senso tecnico”.
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