Wednesday 03 October 2012 11:28:21
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Consiglio di Stato
Gli odierni appellati, medici alle dipendenze della USL n.1 del Veneto, agivano in giudizio dinanzi al TAR Veneto per l’accertamento dell’illegittimità del recupero di contributi previdenziali di competenza della gestione INADEL Previdenza e Cassa Pensioni Sanitari, effettuata mediante ritenuta sugli stipendi e per una parte mediante compensazione delle somme a credito per rateo. La sentenza appellata accoglieva il ricorso dichiarando l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito dell’Azienda relativamente al periodo anteriore al novembre 1983 e condannava l’Azienda alla restituzione delle ritenute relative ai contributi dovuti, e tardivamente richiesti ai ricorrenti. Con l’atto di appello in esame, l’Azienda deduce l’erroneità della sentenza, poiché non avrebbe considerato la natura giuridica dei contributi previdenziali, sicchè il relativo credito degli enti previdenziali costituirebbe credito erariale, in relazione al quale trova dovrebbe trovare applicazione il termine di prescrizione decennale. La sentenza appellata ha erroneamente ritenuto che il credito dell’Azienda per rivalsa nei confronti dei propri dipendenti sia soggetto al termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla maturazione dei singoli ratei di indennità. Sul punto, invero, la giurisprudenza, anche di questo Consiglio di Stato, non è stata univoca. Il Collegio, tuttavia, nella sentenza in esame ha ritenuto di condividere le considerazioni espresse dall’indirizzo secondo cui il credito dell’Azienda (che abbia corrisposto i contributi previdenziali tardivamente), da esercitarsi in via di rivalsa nei confronti dei propri dipendenti, sia assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale (Consiglio Stato, Sez. V, 6 febbraio1999, n. 127; 12 aprile 2005, n. 1612). La contribuzione previdenziale implica il dovere del datore di lavoro pubblico al suo versamento in favore della Cassa pensioni, con recupero delle somme predette a carico del dipendente per la quota spettante a quest'ultimo; infatti, secondo l'art. 2115 c.c., l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti uguali alle istituzioni di previdenza e assistenza e l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa. Tale diritto rappresenta il meccanismo di autotutela di cui il datore di lavoro si deve servire per conseguire il suo credito, derivante dall’effettuato pagamento della quota di contributo posta a carico del prestatore di lavoro, e che, ai sensi dell'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, va trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. In forza del suindicato meccanismo a favore del solvens sorge un diritto nuovo e autonomo, che viene a maturazione nel momento del pagamento e che prescinde dal contributo previdenziale e dal relativo regime prescrizionale. Ne deriva che, in mancanza di una espressa previsione del termine di prescrizione entro il quale tale diritto può esercitarsi in via di regresso, vale la regola generale di cui all’art. 2946 c.c., secondo cui è soggetto alla prescrizione decennale l’esercizio dei diritti per i quali non sia previsto altro termine. Inoltre, come ulteriore corollario, la prescrizione deve ritenersi decorrente dal momento in cui l’Amministrazione ha eseguito il pagamento integrale all’Ente di previdenza e non alla scadenza dei singoli ratei retributivi cui accede il debito previdenziale; in questo momento, infatti sorge il diritto alla rivalsa e decorre il termine perché il suo titolare lo possa far valere.
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