Monday 24 December 2012 10:41:13

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Il compenso relativo allo svolgimento di lavoro straordinario è subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione

Consiglio di Stato

La controversia riguarda il diritto di un dipendente di un Comune ad alcune voci retributive, non corrisposte dall’Amministrazione di appartenenza. L’appellante chiede in primo luogo il riconoscimento del suo diritto al compenso per il lavoro straordinario che afferma di aver prestato nel periodo 1 dicembre 1973 - 30 giugno 1998, sostenendo di essere stato implicitamente autorizzato al suo svolgimento. Afferma anzi di essere stato obbligato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario a causa di disfunzioni organizzative imputabili alla stessa Amministrazione, e di avere subito un richiamo scritto quando si è rifiutato di svolgere prestazioni straordinarie. Ad avviso del Consiglio di Stato la tesi non è fondata in quanto la giurisprudenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2005, n. 1445, ha per esempio stabilito che (massima) “se è vero che nel rapporto di pubblico impiego non può essere liquidato legittimamente alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva e formale autorizzazione al relativo svolgimento da parte dell'amministrazione, perché solo in questo modo è possibile controllare, nel rispetto dell'art. 97 cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a tali prestazioni; tuttavia, detta autorizzazione può intervenire anche in sanatoria, nel caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate per improcrastinabili esigenze di servizio e l' autorizzazione stessa è implicita nello svolgimento dell'attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare oltre il normale orario d'ufficio”. Secondo tale orientamento, quindi, il compenso relativo allo svolgimento di lavoro straordinario è subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione. Il lavoro straordinario, infatti, può essere svolto, e deve essere pagato, sul presupposto che i competenti organi dell’Amministrazione abbiano riconosciuto la sua utilità, ed abbiano accertato la necessità e sostenibilità della relativa spesa. E’ chiaro che qualora manchi l’autorizzazione preventiva espressa, spetta a chi pretende il relativo pagamento dimostrare l’esistenza dei presupposti per il pagamento, consistenti nell’autorizzazione a sanatoria o nella dimostrazione del verificarsi di una situazione di fatto che ha reso imprescindibile lo svolgimento delle prestazioni straordinarie, in applicazione del principio di cui all’art. 2967 c.c.. E’ vero che nel giudizio amministrativo tale onere è attenuato, in quanto la documentazione necessaria è normalmente nella disponibilità dell’Amministrazione, ma solo nei limiti della necessaria introduzione, nel processo, di un principio di prova, che legittimi l’esperimento di incombenti istruttori. Nel caso di specie peraltro l’appellante non ha assolto nemmeno tale onere attenuato. In particolare, non costituisce indizio della continua costrizione allo svolgimento di prestazioni straordinarie l’unica occasione nella quale egli sarebbe stato sanzionato per essersi rifiutato di svolgerle. La domanda pertanto è stata respinta.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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