Thursday 09 May 2013 23:49:32

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Il giudizio di ottemperanza deve trovare puntuale riscontro nel dictum in precedenza emesso e del quale si chiede l’esecuzione, non potendosi discostare dalla portata e dai limiti delle statuizioni recate in sentenza

Consiglio di Stato

Il giudizio di ottemperanza è un momento processuale particolarmente importante nel sistema giurisdizionale amministrativo giacchè, in quanto diretto ad ottenere l’esecuzione del dictum rimasto ineseguito si pone come fondamentale strumento processuale con cui assicurare l’effettività della tutela del privato. Questi, com’è noto, dà inizio al giudizio di legittimità con l’intento specifico di ottenere il risultato dell’attribuzione della concreta utilitas sottesa al chiesto annullamento del provvedimento ( in primis, Cass. SS. UU. 22 luglio 1999 n.500) Può accadere allora che le sole statuizioni demolitorie del giudicato non siano sufficienti a garantire all’interessato l’attribuzione del bene della vita dallo stesso rivendicato e dall’Amministrazione illegittimamente negato o compresso: è a questo punto che ove sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato la illegittimità dell’agire amministrativo, il giudice dell’ottemperanza ha cura di accertare l’eventuale avvenuto inadempimento e di valutare la consistenza della dedotta inerzia, nonché dettare le regole per la puntuale esecuzione delle statuizioni rese nella sentenza passata in giudicato eventualmente anche con la nomina di un commissario ad acta. Viene necessariamente in rilievo il rapporto tra giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza e in relazione a tale problematica si riconosce in sede di ottemperanza, al di là delle definizioni di giudicato a formazione successiva (cfr Cons. Stato Sez. V 6 aprile 2009 n.2143) o di giudizio di ottemperanza come prosecuzione del giudizio di cognizione, la sussistenza di momenti più o meno ampi di cognizione, vertenti, in particolare, sull’inadempimento della Pubblica Amministrazione, il tutto accanto a fasi del potere giurisdizionale volte a dare (mera) esecuzione alle statuizioni di merito. Quanto ai primi aspetti si pensi all’ampio spazio dell’attività cognitoria riconosciuta al giudice dell’ottemperanza in materia di riconoscimento e determinazione del risarcimento del danno sin dalla legge n.205 del 2000, per non parlare dei poteri cognitori e di merito ancor più fortemente sottolineati, in tema di pagamento di somme di denaro, “anche a titolo di risarcimento del danno” di cui alle previsioni recate dall’art. 34 ( in ispecie, commi 1 e 4 ) del codice del processo amministrativo. Nondimeno - ed è questa la regola iuris di importanza fondamentale che regge la fattispecie all’esame - la struttura portante del giudizio di ottemperanza come già configurata dall’art.37 della legge n.1034 del 1071 e “conservata”, con le opportune integrazioni, dalle previsioni normative recate dagli artt.112-115 c.p.a. è e rimane quella di rimedio giurisdizionale in qualche modo servente il giudizio di cognizione e cioè di esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Ciò significa che il giudizio di ottemperanza deve trovare puntuale riscontro nel dictum in precedenza emesso e del quale si chiede l’esecuzione, non potendosi discostare dalla portata e dai limiti delle statuizioni recate in sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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