Saturday 18 May 2013 12:21:27
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
Vengono in trattazione dinanzi al Consiglio di Stato gli appelli proposti dall'Agenzia del Demanio avverso le decisione del TAR che in sede di ottemperanza di sentenze del Giudice del Lavoro hanno disposto:- di provvedere alla reintegrazione in servizio del ricorrente illegittimamente licenziato, - di corrispondere le retribuzioni maturate <>; - di corrispondere al ricorrente la somma di € 61,225,01 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre agli accessori di legge e alle spese di giudizio liquidate dal Tribunale di Brindisi nella somma di € 2.000,00 (di cui 1.000,00 per onorari), oltre ad IVA e CAP, come per legge. Con un unico profilo fondamentale di censura comune a tutti gli appelli, l’Agenzia del Demanio – che comunque ha provveduto al pagamento delle somme per il periodo di sua pertinenza - ha eccepito in estrema sintesi che il Tar non avrebbe tenuto conto della sopravvenienza del D.L. n. 4/2010 con cui è stata istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Di conseguenza l’Agenzia del Demanio appellante non avrebbe avuto più alcuna competenza a provvedere sull’istanza di assunzione, per cui sarebbe nell’impossibilità giuridica di adempiere all’ordine del giudice.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’assunto nei sensi che seguono.
In primo luogo deve osservarsi che, successivamente alla pubblicazione in data 14 gennaio 2010 delle sentenze del Tribunale del Lavoro, era intervenuto il fatto nuovo della modifica delle competenze in materia, conseguente dell’emanazione del D.L. 4-2-2010 n. 4 (conv. in L. n.50/2010; oggi sostituito dagli artt. 110 e segg. del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159) che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con personalità giuridica di diritto pubblico e con autonomia organizzativa e contabile.
Tale fatto sopravvenuto è rilevante in quanto se, ai sensi dell’art. 114,I° co. del c.p.a. l’azione ” … si propone… a tutte le altre parti del giudizio…definito dalla sentenza …”, ciò non toglie che possa essere richiesta l’ottemperanza di una sentenza pronunciata nei riguardi di un’altra amministrazione in precedenza competete.
A tal fine è però indispensabile che la notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia previamente effettuata anche all’amministrazione nelle more divenuta competente. A tale adempimento si riconnette infatti la conoscenza della situazione di doverosità il cui mancato rispetto legittima il ricorso al Giudice: la rituale notificazione delle sentenze costituisce quindi un momento processualmente indispensabile, a pena di inammissibilità della domanda giudiziale di ottemperanza.
In tali ipotesi infatti il diritto di difesa in tutti gli stati e gradi del giudizio, impone la necessaria completezza “ab initio” del contraddittorio.
Per questo nel caso in esame non può farsi applicazione del’art.105, I co., che presuppone un contradditorio processuale mancante, mentre qui si era in presenza della richiesta di esecuzione di sentenze “inter alios”, le quali erano totalmente carenti “ab origine” del presupposto processuale necessario della coazione diretta agli obblighi nascenti dal giudicato.
Al riguardo la norma (oggi consacrata nel secondo comma dell'art. 27 c.p.a.) che consente la notificazione del ricorso ad uno solo dei soggetti che ne hanno titolo, e fa salva la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti soggetti, ha un ambito circoscritto ai soli controinteressati privati, e non concerne le pubbliche amministrazioni che sono invece contraddittori necessari nei casi in cui la richiesta impatti immediatamente sulla relativa sfera di attribuzione (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 7 Settembre 2011 n.5028).
La predetta Agenzia per l'amministrazione dei beni sequestrati costituiva l’originario contraddittore necessario, in quanto la specifica competenza in materia era stata trasferita successivamente alle decisioni del giudice ordinario ma antecedentemente all’introduzione dei giudizi innanzi al TAR per ottemperanza.
In conseguenza preliminarmente all’introduzione del gravame per la relativa esecuzione, le sentenze del Tribunale del Lavoro avrebbero dovuto essere ritualmente notificate al nuovo soggetto, il quale doveva pregiudizialmente essere onerato all’adempimento di pronunce conseguenti a giudizi cui era stata estranea, ma che avevano un effetto diretto ed immediato nella sua sfera di competenza istituzionale.
In definitiva, la sentenza è errata in quanto l’intimata Agenzia del Demanio al momento di presentazione del ricorso era già un soggetto processuale ormai estraneo al dovere di conformarsi al giudicato; mentre la subentrante Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati, né risultava essere oggetto di notifica della sentenza del Tribunale del Lavoro e né era comunque stata evocata nel primo giudizio.
Testo del Provvedimento
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