Tuesday 31 January 2017 17:56:19

Normativa  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Attribuzione del cognome materno ai figli: la circolare per sollecitare gli uffici dello stato civile alla corretta applicazione dei principi della Consulta sul doppio cognome

segnalazione della circolare del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali

È stata diramata dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali la circolare n.1/2017 avente ad oggetto "Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016 — Attribuzione cognome materno." con la quale si vuole portare a conoscenza dei Sindaci le novità conseguenti dalla pronuncia della Consulta, sollecitando le opportune direttive agli uffici di stato civile per la puntuale applicazione dei principi di diritto affermati nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale. In particolare, la Corte Costituzionale con sentenza n. 286 in data 8 novembre - 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale-Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma desumibile da un'interpretazione sistematica delle disposizioni del codice civile (artt. 237, 262 e 299) e di quelle, anche di natura regolamentare, relative all'Ordinamento dello Stato civile, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., (cognome del figlio nato fuori dal matrimonio) nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e dell'art. 299, terzo comma, (cognome dell'adottato) cod. civ. nella parte in cui non consente ai coniugi in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione. Con la richiamata pronuncia e dal giorno successivo alla sua pubblicazione, viene definitivamente rimossa dall'ordinamento la preclusione, implicita nel sistema di norme delibate dalla Corte Costituzionale, della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno. L'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è immediata per cui, in attuazione della pronuncia, sostanzialmente innovativa della disciplina della materia di che trattasi, l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione. Scarica il testo della circolare

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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