Sunday 02 June 2013 07:52:59

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

L'esecuzione di una sentenza può essere richiesta solo da chi abbia proposto una domanda in sede di cognizione, quando questa sia stata accolta, e non anche il controinteressato soccombente in primo grado, che abbia ottenuto all’esito del giudizio d'appello la reviviscenza dell’atto impugnato (di cui è beneficiario)

Consiglio di Stato

Per orientamento ripetutamente seguito dal Consiglio di Stato “il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un’espressa regola che circoscriva l’ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento” (in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2013, n. 1675; Cons. Stato, VI, 13 dicembre 2011, n. 6532; cfr., inoltre, Cons. Stato, VI, 1° settembre 2009, n. 5114). E’ stato, infatti, chiarito, a tale riguardo, che, relativamente alle decisioni del giudice amministrativo, sono le statuizioni preordinate ad una pronuncia di accoglimento a far nascere per l’Amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi adempiuto solo se vengono posti in essere atti completamente satisfattivi rispetto a quelle statuizioni. In altri termini, è legittimato a chiedere le misure esecutive di una sentenza solo chi abbia proposto una domanda in sede di cognizione, quando questa sia stata accolta, e non anche il controinteressato soccombente in primo grado, che abbia ottenuto all’esito del giudizio di appello la reviviscenza dell’atto impugnato (di cui è beneficiario). La pronuncia di rigetto lascia invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente alla proposizione del giudizio (rimanendo indifferente che la sentenza di rigetto sia stata pronunciata in primo grado ovvero in appello, con una sentenza di riforma della pronuncia di accoglimento emessa dal primo giudice). Se all’esito del giudizio sono mantenuti fermi gli effetti di un provvedimento che comporta un obbligo di fare (come nella specie,, una ordinanza di demolizione), la fonte di tale obbligo continua ad essere il provvedimento amministrativo (e non la sentenza del giudice, che si è limitata a respingere il ricorso contro di esso). L’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto può essere dunque chiesto da chi vi abbia titolo secondo gli strumenti consentiti dal sistema (se del caso, contestando il silenzio dell’Amministrazione), ma non anche col rimedio del giudizio d’ottemperanza, che postula una statuizione del giudice che abbia innovato la sfera giuridica dell’Amministrazione, con i propri effetti d’annullamento, ripristinatori o conformativi. Tale regola, del resto, si applica anche quando nel corso del giudizio sia stata modificata la situazione di fatto in seguito all’accoglimento di una domanda cautelare: non assume rilievo, in senso contrario, il principio desumibile dall’articolo 336, comma 2, cod. proc. civ. secondo cui "la riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata", in quanto la disposizione riguarda i provvedimenti e gli atti del giudice e comunque non fornisce alcuna indicazione riguardante le modalità attraverso le quali far valere gli effetti di un atto amministrativo non annullato in sede giurisdizionale (ovvero le conseguenze degli adempimenti di obbligazioni pecuniarie), posti in essere in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in appello (cfr. Cons. Stato, VI, 19 settembre 2008, n. 4523; VI, 13 dicembre 2011, n. 6532).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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