Sunday 24 March 2013 09:10:56
Normativa Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
AGCOM
La delibera n. 179/03/CSP prescrive in capo agli operatori di telecomunicazioni l’obbligo di indicare nella carte dei servizi il termine per la definizione dei reclami, termine che non può essere, in ogni caso, superiore a quarantacinque giorni. In essa vengono poi declinate le modalità con cui devono essere gestiti i reclami presentati dagli utenti; in particolare, è ivi prescritto che gli operatori di telecomunicazioni sono tenuti a comunicare, entro il suddetto termine, l’esito del reclamo all’utente e ciò, al fine, evidentemente, di sottrarre quest’ultimo alla situazione di incertezza derivante dal mancato riscontro da parte dell’operatore a quanto da esso lamentato. La predetta disposizione prevede poi che gli organismi di telecomunicazioni, in caso di mancato accoglimento del reclamo, siano tenuti a darne comunicazione per iscritto all’utente dando indicazioni circa gli accertamenti compiuti e fornendo un’adeguata motivazione circa le ragioni che ne hanno determinato il rigetto. La finalità di prevedere l’obbligatorietà di una risposta al reclamo in forma scritta nei casi di rigetto è quella di fornire all’utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo in ordine alla problematica da esso lamentata, ciò da un canto, al fine di riequilibrare le posizioni delle parti in un rapporto che, fisiologicamente, nasce come squilibrato in favore dell’operatore di telecomunicazioni, dall’altra, per consentire all’utente di avere contezza del mancato accoglimento del reclamo da esso presentato e delle relative motivazioni e di decidere, quindi, se azionare o meno gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. Nel corso dell’attività di vigilanza e controllo circa il rispetto da parte degli operatori di telecomunicazioni della normativa di settore, è stato accertato che la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. non ha gestito i reclami presentati da un utente in maniera conforme a quanto disposto dall’articolo 8, comma 4, Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, lasciando l’utente segnalante in quella situazione di incertezza che la disciplina contenuta nella suddetta normativa regolamentare mira, invece, proprio ad evitare. La sanzione amministrativa pecuniaria e' stat comminata nella misura del minimo edittale in euro 10.329,00.
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