Saturday 11 March 2017 09:17:21
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.3.2017
"È ormai consolidata giurisprudenza di questo Consiglio nel senso che, qualora un medico ospedaliero che ricopra posizione funzionale intermedia – ad esempio un aiuto “anziano” o il solo aiuto in servizio – svolga mansioni primariali su un posto vacante, non occorre alcun atto organizzativo o amministrativo di conferimento delle mansioni superiori, giacché non può ammettersi l’ipotesi che una struttura sanitaria rimanga priva del titolare delle funzioni di vertice, responsabile dell’attività svolta nel suo ambito (tra le molte, cfr. Cons. Stato, III Sez., n. 4985/2013).". È questo il principio ribadito dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato che nella sentenza del 1 marzo 2017 ha affermato che, "nel superiore interesse (e nella responsabilità del presidio medico) verso il pubblico degli utenti – pazienti, un basilare principio di buon andamento e di efficiente servizio di sanità pubblica imponga che vi sia sempre un titolare formale ovvero sostanziale della struttura medica che preveda in organico il posto di primario. Né può, l’Amministrazione sanitaria, lucrare “de facto” e “de iure” per effetto della mancata copertura del posto primariale, che, una volta istituito, non è destinato a rimanere un mero proclama di volontà senza che alcun concorso effettivamente segua. Per approfondire vai al testo integrale della sentenza
Pubblicato il 01/03/2017
N. 00956/2017REG.PROV.COLL.
N. 09809/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9809 del 2010, proposto dai sigg.ri *
contro
Azienda USL n.1 di Sassari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Bassu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Laurenti in Roma, via Francesco Denza n.50/1;
Gestione Liquidatoria dell'Ex USL n..2, non costituita in giudizio;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Ledda, con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo n. 24;
per la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna, sezione I, n. 1539/2009, resa tra le parti, concernente l’accertamento del diritto alla retribuzione per mansioni superiori;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda USL n.1 di Sassari e della Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Pres. Franco Frattini e uditi per le parti gli avvocati Vittore Davini e Nicola Laurenti, su delega dichiarata dell’avvocato Filippo Bassu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli appellanti, eredi del dott. *, hanno impugnato la sentenza n. 1539/2009 con cui il T.A.R. Sardegna ha respinto la domanda, dello stesso dott. *, di accertamento a percepire le differenze retributive spettantegli per l’esercizio delle superiori mansioni primariali, oltre rivalutazione ed interessi.
Il T.A.R:, nella sentenza impugnata, ha negato la pretesa del ricorrente in primo grado, e poi dei suoi eredi, per mancanza dell’incarico e del posto vacante relativi.
Con articolati motivi, sostengono in questa sede gli appellanti, il dott. * ha svolto, quale aiuto anziano assunto per concorso con delibera 4393/1992, le mansioni del primario, per il quale il posto era stato istituito e non ricoperto presso il Pronto soccorso di Alghero.
L’appello è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata, si è ormai consolidata giurisprudenza di questo Consiglio nel senso che, qualora un medico ospedaliero che ricopra posizione funzionale intermedia – ad esempio un aiuto “anziano” o il solo aiuto in servizio – svolga mansioni primariali su un posto vacante, non occorre alcun atto organizzativo o amministrativo di conferimento delle mansioni superiori, giacché non può ammettersi l’ipotesi che una struttura sanitaria rimanga priva del titolare delle funzioni di vertice, responsabile dell’attività svolta nel suo ambito (tra le molte, cfr. Cons. Stato, III Sez., n. 4985/2013).
Ritiene infatti il Collegio che, nel superiore interesse (e nella responsabilità del presidio medico) verso il pubblico degli utenti – pazienti, un basilare principio di buon andamento e di efficiente servizio di sanità pubblica imponga che vi sia sempre un titolare formale ovvero sostanziale della struttura medica che preveda in organico il posto di primario.
Né può, l’Amministrazione sanitaria, lucrare “de facto” e “de iure” per effetto della mancata copertura del posto primariale, che, una volta istituito, non è destinato a rimanere un mero proclama di volontà senza che alcun concorso effettivamente segua.
Nella vicenda in esame, il dott. * è entrato in servizio come aiuto, a seguito di concorso bandito il 2 maggio 1988, ed essendo l’unico vincitore del concorso, iniziò quale “aiuto anziano” a operare presso il pronto soccorso dell’ospedale di Alghero.
La USL n. 1 chiedeva, con delibera 2 febbraio 1990, l’istituzione di un posto di primario.
La giunta regionale sarda, con delibera del 27 marzo 1991, su proposta dell’Assessorato regionale alla Sanità, ha modificato la pianta organica del Pronto soccorso, istituendo il posto di primario e autorizzando la USL n. 2 ad espletare il relativo concorso.
Dal momento di tale modifica alla pianta organica, il dott. * ha dunque legittimamente svolto, assumendo anche la responsabilità della struttura sanitaria di pronto soccorso di Alghero, le funzioni primariali.
Va perciò riconosciuto il diritto degli appellanti, quali eredi del dott. *, alla liquidazione delle maggiori somme corrispondenti all’esercizio delle funzioni primariali nel periodo *, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria delle somme.
Le spese seguono la soccombenza e tengono conto del notevole tempo trascorso dalla data dei fatti, tanto che gli importi richiesti vanno liquidati, come da espressa richiesta, alle parti appellanti in quanto eredi dal dott. *, deceduto già durante il giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g., sezione III, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, riconosce il diritto del dott. *, e per esso degli eredi dello stesso, odierni appellanti, al trattamento economico connesso alle funzioni primariali svolte dal *, oltre interessi legali dalla data di iniziale decorrenza.
Liquida, altresì, sulle somme così stabilite, la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data della presente sentenza che ha riconosciuto il diritto negato in primo grado.
Liquida a favore degli appellanti la complessiva somma, per spese e onorari del giudizio, di euro 12.000 (dodicimila), che verrà corrisposta dalla USL appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente, Estensore
Francesco Bellomo, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Franco Frattini | ||
IL SEGRETARIO
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