Monday 14 October 2013 22:09:04

Provvedimenti Regionali  Giustizia e Affari Interni

Il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo riconosciuto alle Amministrazioni per procedere al pagamento delle somme risultante da provvedimenti giurisdizionali per il giudice amministrativo va applicato anche al giudizio di ottemperanza

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio

Al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell’art. 14, I comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 30/97, secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva: cfr. amplius T.A.R. Lazio, I, 30 ottobre 2012, n. 10127): prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. La norma di cui al citato art. 14 si riferisce espressamente alla “esecuzione forzata” e non al giudizio di ottemperanza: ma, attesa la finalità della disposizione, di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l’avvio della relativa procedura coattiva, non sembra dubbio a questo Collegio che essa si applichi anche qualora l’esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l’analoga finalità di quest’ultimo (cfr., in termini, tra le ultime, C.d.S. IV, 6 agosto 2013, n. 4155; id., 13 giugno 2013, nn. 3281 e 3293; T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.; T.A.R. Liguria, I, 20 luglio 2012, n. 1032; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 14 giugno 2012, n. 1664; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 16 dicembre 2011, n. 5920; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 13 ottobre 2010, n. 2614).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso n. ***/13, proposto da Giuseppe De Micco, rappresentato e difeso dagli avv. ti Cerro ed Esposito, con domicilio eletto in Roma, via Vittorio Veneto 116, presso Rosa Altavilla; 

contro

l’Amministrazione della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege

per l’ottemperanza

del giudicato di cui al decreto 23 febbraio 2011, della Corte d'appello di Roma - sezione equa riparazione, nel giudizio su ricorso n.r.g. 55985/07, proposto da Pietro Iodice, Filomena Drillo, Luciano Doria, Giuseppe De Micco, Pietro Paolo Foria e Raffaele Gotta;

e così per l’irrogazione della sanzione ex art. 114, IV comma, lett. e), c.p.a..

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.1. La Corte d'appello di Roma - sezione equa riparazione, ha emesso - nel giudizio su ricorso n.r.g. 55985/07, proposto da Pietro Iodice, Filomena Drillo, Luciano Doria, Giuseppe De Micco, Pietro Paolo Foria e Raffaele Gotta – il decreto 23 febbraio 2011, con cui ha disposto la condanna, a titolo di equa riparazione per il danno morale, della somma di € 1666,66 in favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre gli interessi legali dalla data della domanda, di cui è possibile affermare solo la risalenza al 2007.

Con lo stesso provvedimento, le spese processuali in favore delle parti ricorrenti sono state complessivamente liquidate in € 2250,00 di cui € 1200,00 per diritti e € 750,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

1.2. Il decreto è poi passato in giudicato – come da certificazione 9 novembre 2012 della Corte d’appello di Roma – ma non risulta essere stato notificato all’Amministrazione resistente nel domicilio reale.

1.3. È stata tuttavia inviata in corso raccomandato al Ministero della giustizia e a quello dell’Economia una diffida ad adempiere, costì pervenuta rispettivamente il 10 e 11 maggio 2012. 1.4. Le due Amministrazioni, tuttavia, nulla hanno pagato, sicché Giuseppe De Micco ha proposto il ricorso in esame, in cui, dopo aver rilevato il carattere di definitività del decreto, e ribadito che l’Amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando contenuto nel titolo giudiziario, ne ha chiesto l’ottemperanza.

1.4. In particolare, parte ricorrente ha domandato che questo giudice:

- dichiari, in esecuzione della sentenza di cui sopra, l’obbligo del Ministero della giustizia di provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi e spese di giudizio, anche successive all’emissione del titolo, assegnando per l’effetto un congruo termine per adempiere;

- disponga da subito che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;

- condanni l’Amministrazione per il danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, IV comma, lett. e), c.p.a. nella misura ritenuta di giustizia;

- condanni altresì l’Amministrazione alle spese di lite del giudizio a quo, e del presente giudizio, con attribuzione al difensore.

1.5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, contrastando puntualmente soltanto la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 114, IV comma, lett. e), c.p.a..

2.1. Ebbene, va ricordato al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell’art. 14, I comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 30/97, secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva: cfr. amplius T.A.R. Lazio, I, 30 ottobre 2012, n. 10127): prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

2.2. La norma di cui al ripetuto art. 14 si riferisce espressamente alla “esecuzione forzata” e non al giudizio di ottemperanza: ma, attesa la finalità della disposizione, di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l’avvio della relativa procedura coattiva, non sembra dubbio a questo Collegio che essa si applichi anche qualora l’esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l’analoga finalità di quest’ultimo (cfr., in termini, tra le ultime, C.d.S. IV, 6 agosto 2013, n. 4155; id., 13 giugno 2013, nn. 3281 e 3293; T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.; T.A.R. Liguria, I, 20 luglio 2012, n. 1032; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 14 giugno 2012, n. 1664; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 16 dicembre 2011, n. 5920; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 13 ottobre 2010, n. 2614).

2.3. In specie, il decreto della Corte d’appello, per il quale l’ottemperanza è stata chiesta, non è mai stato notificato secondo quanto previsto dalla legge, la quale non prevede forme equipollenti.

Il ricorso per ottemperanza va pertanto dichiarato inammissibile, giusta art. 35, I comma, lett. b), del c.p.a..

2.4. Le spese – tenuto conto della mancata prospettazione dell’eccezione, rilevata d’ufficio – seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 200,00 (duecento/00) per compensi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 9 ottobre 2013 con l'intervento dei signori magistrati:

 

 

Calogero Piscitello, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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