Sunday 24 November 2013 06:57:51
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III
In relazione agli articoli 41 e 45 c.p.a., il Consiglio di Stato ritiene che quest’ultima disposizione (richiamata dall’art. 94 c.p.a. per il giudizio di appello), nel prevedere che il deposito del ricorso deve avvenire entro trenta giorni ( quindici nella fattispecie, versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a. ) dal momento in cui l'ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario, si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell'integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam, perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; pertanto, una notifica non prescritta dalla legge, avente il mero significato di litis denuntiatio, è inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni (quindici nella specie) per il deposito del ricorso, che decorre dall'ultima notifica utile (cfr. già CS, V, 23 novembre 2010, n. 8154; da ultimo Cons. St., V, 15 luglio 2013, n. 3801 ). Tanto va posto in relazione con il condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui non è necessario notificare l'atto di appello alla parte cointeressata alla riforma della sentenza di primo grado ( in tal senso: Cons. Stato, VI, 23 dicembre 2005, n. 7380; Cons. St., V, 26 luglio 2010, n. 4874 e, da ultimo, Cons. St., VI, 9 luglio 2012, n. 4011 ), che, rivestendo la medesima posizione processuale dell’appellante, non è parte necessaria del giudizio, sì che nei suoi confronti non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio ( in tal senso: Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2007, n. 531). Ne deriva che la stessa, rimasta integralmente soccombente in forza della sentenza oggetto del giudizio, con conseguente onere di impugnare la sentenza medesima in via autonoma ovvero in via incidentale dopo la proposizione dell’appello ex art. 102, comma 1, c.p.a. ( Cons. St., III, 11 febbraio 2013, n. 739 ), non può considerarsi parte interessata “a contraddire” ai sensi dell’art. 95, comma 2, c.p.a., in tale giudizio, nel quale, peraltro, non è legittimata ad intervenire nemmeno per sostenere le ragioni dell’appellante ( Cons. St., IV, 16 maggio 2006, n. 2773 ). Non potendo, in definitiva, ai fini della verifica della tempestività del deposito del ricorso, esser presa in considerazione l’ultima notifica effettuata nei confronti della cointeressata, l’appello, come già detto, va dichiarato irricevibile.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale **** del 2013, proposto da:
Prefettura di Lecce – Ufficio Territoriale del Governo,
in persona del legale rappresentante p.t.,
ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
La Folgore s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via della Scrofa, 64
nei confronti di
BCS Security s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituitasi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE - SEZIONE II n. 00824/2013, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti relativi al rilascio dell'autorizzazione per esercitare l'attività di vigilanza.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
Viste le memorie da questa prodotte a sostegno delle sue difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla camera di consiglio del 24 ottobre 2013, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa camera di consiglio, l’avv. Paola Saulino dello Stato per l’appellante e l’avv. Angelo Vantaggiato per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, rubricato al n. 190/2013, l’odierna appellata, titolare di autorizzazioni prefettizie per lo svolgimento di attività di vigilanza, impugnava il diniego opposto dalla Prefettura di Lecce alla sua domanda di accesso agli atti del fascicolo inerente al rilascio alla contro interessata impresa concorrente, da parte dell’Amministrazione prefettizia, dell’autorizzazione all’esercizio della stessa attività.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale accoglieva il ricorso, osservando in particolare che “l’interesse posto a base della richiesta di accesso può ben rintracciarsi nella preliminare verifica circa la legittimità del rilascio di un assenso in favore di soggetto che opera nel medesimo segmento imprenditoriale del richiedente” e che “nel caso specifico, la richiesta di acquisire conoscenza degli atti amministrativi in argomento appare fondata su interessi meritevoli di tutela a fronte dei quali anche l’opposizione manifestata dal terzo contro interessato appare cedevole”.
2. – Avverso la predetta sentenza la Prefettura di Lecce propone il ricorso in appello all’esame, rubricato al n. 5329/2013, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto, chiedendo pertanto la sua riforma e la reiezione del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio l’appellata, che, premessa eccezione di irricevibilità in relazione ai termini dimidiati di deposito, chiede la reiezione dell’appello.
Non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente evocata, la controinteressata al ricorso di primo grado.
La causa è stata chiamata ed assunta in decisione alla camera di consiglio del 24 ottobre 2013, alla quale è stata altresì respinta, con Ordinanza n. 04214/2013, la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
3. – Appare fondata l’eccezione di irricevibilità dell’appello per tardività del deposito del ricorso, effettuato l’11 luglio 2013, quindi ben oltre il termine dimidiato di 15 giorni dalla notifica dell’atto all’appellata, intervenuta in data 24 giugno 2013.
Né le disposizioni che vengono a tal proposito in rilevo ( artt. 45, 87, 94 e 95 c.p.a. ) possono ritenersi rispettate in forza del fatto che l’ultima notificazione del ricorso si è perfezionata, nei confronti del “cointeressato” evocato, il 26 giugno 2013, data rispetto alla quale il deposito sarebbe intervenuto tempestivamente.
Ed invero la tempestività del deposito va verificata in relazione alla notificazione alle parti necessarie del giudizio, da identificarsi nella specie nella sola appellata società, risultata vincitrice in primo grado.
In realtà, in relazione agli articoli 41 e 45 c.p.a., si deve ritenere che quest’ultima disposizione (richiamata dall’art. 94 c.p.a. per il giudizio di appello), nel prevedere che il deposito del ricorso deve avvenire entro trenta giorni ( quindici nella fattispecie, versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a. ) dal momento in cui l'ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario, si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell'integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam, perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; pertanto, una notifica non prescritta dalla legge, avente il mero significato di litis denuntiatio, è inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni (quindici nella specie) per il deposito del ricorso, che decorre dall'ultima notifica utile (cfr. già CS, V, 23 novembre 2010, n. 8154; da ultimo Cons. St., V, 15 luglio 2013, n. 3801 ).
Tanto va posto in relazione con il condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui non è necessario notificare l'atto di appello alla parte cointeressata alla riforma della sentenza di primo grado ( in tal senso: Cons. Stato, VI, 23 dicembre 2005, n. 7380; Cons. St., V, 26 luglio 2010, n. 4874 e, da ultimo, Cons. St., VI, 9 luglio 2012, n. 4011 ), che, rivestendo la medesima posizione processuale dell’appellante, non è parte necessaria del giudizio, sì che nei suoi confronti non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio ( in tal senso: Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2007, n. 531).
Ne deriva che la stessa, rimasta integralmente soccombente in forza della sentenza oggetto del giudizio, con conseguente onere di impugnare la sentenza medesima in via autonoma ovvero in via incidentale dopo la proposizione dell’appello ex art. 102, comma 1, c.p.a. ( Cons. St., III, 11 febbraio 2013, n. 739 ), non può considerarsi parte interessata “a contraddire” ai sensi dell’art. 95, comma 2, c.p.a., in tale giudizio, nel quale, peraltro, non è legittimata ad intervenire nemmeno per sostenere le ragioni dell’appellante ( Cons. St., IV, 16 maggio 2006, n. 2773 ).
Non potendo, in definitiva, ai fini della verifica della tempestività del deposito del ricorso, esser presa in considerazione l’ultima notifica effettuata nei confronti della cointeressata, l’appello, come già detto, va dichiarato irricevibile.
4. – Le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell’appellata, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 24 ottobre 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Salvatore Cacace, Presidente FF, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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