Monday 23 February 2015 15:46:42
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 19.2.2015
L’art.19 D.lgs n. 374/1990 (e rubricato “Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale”), così dispone:“1. È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione. 2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto”. La evidente natura condizionale dell’autorizzazione in parola nonché la previsione di una sanzione pecuniaria irrogabile in conseguenza della costruzione realizzata in sua mancanza, permettono di affermare che, in presenza di un permesso di costruzione già rilasciato, non può ritenersi avere valenza provvedimentale la nota con cui l’amministrazione doganale fa rilevare che il fabbricato è stato realizzato senza il predetto titolo; in sostanza la mancanza di autorizzazione ex art. 19 dleg.vo 374/1990 in riferimento al rispetto della c.d. zona doganale, è situazione suscettibile di incidere la posizione del titolare del permesso di costruire solo se impedisca il rilascio del titolo edilizio, o si traduca nel provvedimento sanzionatorio che la legge vi ricollega, o conduca a provvedimenti repressivi del titolo edilizio emesso in assenza. Nel caso in esame, pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in quanto mentre è da ritenersi sostanzialmente corretta l’affermazione giuridica del TAR sulla natura interlocutoria dell’atto impugnato, errata risulta invece sostenere la sua valenza impeditiva della costruzione, poiché un tale effetto non è riconoscibile ai sensi di legge sulla base della sola violazione della norma in questione, la quale non ha costituito un presupposto di legittimità per l’emanazione del titolo edilizio.Per scaricare gratuitamente il testo della snetenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2013, proposto da:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Giuseppe Roselli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Angelone, Giuseppe Gileno e Vittorio Emanuele Russo, con domicilio eletto presso Bruno Taverniti in Roma, via Sesto Rufo, 23;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I, n. 00267/2012, resa tra le parti, concernente mancanza autorizzazione per la realizzazione di opere edilizie in prossimità della linea doganale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Roselli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Varrone e gli avvocati Russo e Gileno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il gravame in trattazione appella la sentenza, in epigrafe specificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati, il T.A.R. dell’Abruzzo ha annullato una nota dell’Agenzia delle dogane che faceva presente agli interessati come la costruzione assentita in loro favore (realizzata a scopo abitativo) fosse stata rilasciata in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art 19 dleg.vo 374/1990, in riferimento al rispetto della c.d. “zona doganale”.
2.- Il TAR , dopo aver riconosciuto la natura interlocutoria della nota (rispetto al rilascio dell’autorizzazione), ha però affermato la sua lesività sotto del versante del diritto a proseguire la costruzione ed ha accolto il ricorso giudicando fondato il motivo di difetto di motivazione.
3.- L’appello dell’amministrazione deduce l’erroneità della decisione per non aver pronunziato l’inammissibilità del ricorso in ragione della carenza di lesività del provvedimento impugnato. La parte appellata replica con memoria difensiva nella quale eccepisce in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione, nonché l’inammissibilità dell’avversa produzione documentale, perché tardiva e comunque preclusa.
3.1- Le eccezioni proposte dall’appellato sono infondate.
a)- Quanto alla sostenuta mancanza di specifici motivi di impugnazione, la tesi è smentita “per tabulas” poiché dalla semplice lettura del ricorso emerge chiaramente la formulazione di tre censure. Sostenere inoltre che le allegazioni dell’appellante non varrebbero a confutare le argomentazioni pone semmai una questione di fondatezza dei motivi formulati, che in quanto tale non può essere confusa con il profilo della loro proponibilità.
b)- In ordine alla ammissibilità della produzione documentale di parte avversa, gli appellati sostengono che la stessa sarebbe stata offerta per la prima volta nel presente giudizio incorrendo nel divieto di cui all’art. 104 del c.p.a., con particolare riferimento alle prove c.d “pre-costituite”.
Si tratta tuttavia di una eccezione irrilevante nella fattispecie, poiché la presente pronunzia, si fonda su una interpretazione in diritto della normativa applicata dall’amministrazione, alla luce della quale il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
4.- Nel merito, occorre una preventiva e breve disamina delle disposizioni che vengono in rilevo nella controversia.
L’art.19 del citato decreto (e rubricato “Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale”), così dispone:
“1. È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.
2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto”.
La evidente natura condizionale dell’autorizzazione in parola nonché la previsione di una sanzione pecuniaria irrogabile in conseguenza della costruzione realizzata in sua mancanza, permettono di affermare che, in presenza di un permesso di costruzione già rilasciato, non può ritenersi avere valenza provvedimentale la nota con cui l’amministrazione doganale fa rilevare che il fabbricato è stato realizzato senza il predetto titolo; in sostanza la mancanza di autorizzazione ex art. 19 dleg.vo 374/1990 in riferimento al rispetto della c.d. zona doganale, è situazione suscettibile di incidere la posizione del titolare del permesso di costruire solo se impedisca il rilascio del titolo edilizio, o si traduca nel provvedimento sanzionatorio che la legge vi ricollega, o conduca a provvedimenti repressivi del titolo edilizio emesso in assenza. Nel caso in esame, pertanto, mentre è da ritenersi sostanzialmente corretta l’affermazione giuridica del TAR sulla natura interlocutoria dell’atto impugnato, errata risulta invece sostenere la sua valenza impeditiva della costruzione, poiché un tale effetto non è riconoscibile ai sensi di legge sulla base della sola violazione della norma in questione, la quale non ha costituito un presupposto di legittimità per l’emanazione del titolo edilizio.
3. Il carattere assorbente della censura testè esaminata, rende superfluo l’esame degli altri motivi proposti dal gravame; l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della sentenza impugnata , non comporta inoltre l’esame degli altri motivi formulati in primo grado, in quanto in questa sede non espressamente riproposti.
4.- Giuste ragioni consentono di disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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