Sunday 08 June 2014 10:14:24

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Espropriazione di terreni agricoli: quando l’indennità dovuta al proprietario coltivatore è calcolata, ex art.42 bis d.p.r. n. 327/2001 in base al valore venale dei terreni agricoli viene meno la possibilità di riconoscere importi aggiuntivi, ancorchè a titolo di maggior danno

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 29.5.2014

Nell’espropriazione ordinaria di terreni agricoli a danno del proprietario coltivatore vi è incompatibilità, tra la “triplicazione “ dell’indennità calcolata a mente dell’ art. 45, coma 2, lett d) (“l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola”) e l’indennità aggiuntiva prevista dal comma IV° dello stesso art.40. Deve in secondo luogo essere chiarito che il maggior danno previsto 3° co. seconda parte dall’art.42 bis non è sempre e comunque dovuto, come sembra intendere parte appellante, bensì spetta soltanto se dalla parte interessata viene provato che il danno effettivamente subito è maggiore dall’ammontare dell’interesse del 5% annuo liquidato in ogni caso per il periodo di occupazione senza titolo a titolo di risarcimento del danno(“ Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”). Tanto chiarito la Sezione ritiene che gli importi aggiuntivi in parola non possano più essere considerati dovuti nel presente giudizio nel quale è all’esame la quantificazione del danno subito dal proprietario coltivatore di terreni agricoli acquisiti a sanatoria dall’Amministrazione provinciale ex art.42 bis del più volte citato decreto. Detti importi aggiuntivi, invero, sono non soltanto intrinsecamente connessi sul piano procedimentale all’espropriazione ordinaria, ma soprattutto sono finalisticamente collegati con il criterio di quantificazione dell’indennità di base dovuta quando oggetto dell’esproprio sono terreni non edificabili , la quale per effetto dell’art.40 co.1 d.P.R. n.327/2001 è determinata con il criterio del valore agricolo medio dei terreni oggetto dell’ablazione, il quale dei primi rappresenta la base di calcolo. Ne consegue che quando l’indennità dovuta al proprietario coltivatore è calcolata, ex art.42 bis , in base al valore venale dei terreni agricoli, che è sempre maggiore del loro valore agricolo medio , introdotto evidentemente degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.181/20011, come sottolineato dalla stessa parte appellante, ( dichiarativa dell’ incostituzionalità del criterio del valore agricolo medio) , viene meno la possibilità di riconoscere gli importi aggiuntivi in argomento, ancorchè a titolo di maggior danno, considerata anche la tendenziale omnicomprensività dell’indennità riconosciuta nell’ipotesi di acquisizione sanante, potendosi diversamente ritenere palesemente sproporzionato l’importo dovuto dall’amministrazione ove utilizzi l’art.42-bis già citato. La domanda di riconoscimento dell’indennità aggiuntiva ex art.40 co.IV d.P.R. n.327/2001 va quindi respinta.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale *del 2012, proposto da:

Luigi Scaringella, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

 

contro

Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Affatati, con domicilio eletto presso Caterina Mele in Roma, Santo Agatone Papa, 50; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 01590/2012, resa tra le parti, concernente decreto della Provincia di Bari n.36 del 8.09.2009 di acquisizione sanante al patrimonio della Provincia

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Basso e Mele (su delega di Affatati);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Per porre rimedio alla illegittima procedura espropriativa adottata , con decreto n. 36 dell’8.9.2009, adottato ai sensi dell’art.43 d.P.R. 8 giougno 2001 n.327, la Provincia di Bari ha effettuato l’acquisizione sanante dei suoli agricoli di proprietà del ricorrente, ubicati nell’agro di Gravina di Puglia, indicati nel foglio di mappa catastale n. 144, alle particelle n. 146 (ex 66), 33, 120, 66 così acquisendoli al proprio patrimonio indisponibile.

Con lo stesso decreto sono state determinate le relative indennità.

Il proprietario dei suoli agricoli detti , titolare di azienda agricola, appellante in questo giudizio, con ricorso al T.a.r. della Puglia sede di Bari, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla loro restituzione nonché la condanna della Provincia di Bari alla restituzione degli stessi.

Ha chiesto inoltre la determinazione del giusto ed integrale risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima procedura espropriativa e dalla illegittima occupazione dei suoli oggetto di acquisizione in sanatoria; danni maggiorati di interessi e rivalutazione dalla data dell’illecito.

Ha chiesto infine la riparametrazione della indennità di occupazione già determinata, con conseguente pronunzia di condanna nei confronti della Provincia di Bari per tutte le causali sopra indicate.

Con sentenza parziale n. 348 del 14 febbraio 2012 il T.A.R. ha respinto sia la domanda impugnatoria di annullamento del decreto di esproprio in sanatoria , sia quella restitutoria.

 

 

 

 

Tale decisione per come confermato dal difensore della parte all’ odierna udienza di trattazione del presente gravame, non è stata impugnata e dunque su di essa si è formato il giudicato.

Con la sentenza in epigrafe sottoposta ad impugnazione, il T.A.R. adito, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria per equivalente, ha liquidato, a titolo di risarcimento del pregiudizio patrimoniale patito dal ricorrente , una somma pari al valore venale del bene ex art. 43, comma 6, lett. a) d.p.r. n. 327/2001 ed, attualmente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 293 dell’8 ottobre 2010, art. 42 bis, comma 3, primo inciso d.p.r. n. 327/2001.

In particolare il giudice di primo grado avvalendosi dell’ausilio del consulente tecnico, la cui attività si è svolta nel contraddittorio con il consulente tecnico di fiducia della parte ricorrente, ha;

determinato il valore venale delle aree acquisite con il decreto impugnato;

ha negato il diritto del ricorrente di esercitare la cessione volontaria con conseguente moltiplicazione per tre di detto valore;

ha determinato il danno da occupazione senza titolo applicando ex art. 42 bis ,comma 3°, secondo inciso, d.P.R. n.327/2001, applicando la percentuale del 5% sul valore venale , con riferimento al periodo 30.08.2004 -8 09.2009.( per un totale di giorni 1835),.

ha riconosciuto al ricorrente la riparazione del pregiudizio non patrimoniale ex art.42 bis comma 1° d.P.R. citato, liquidandolo in via forfettaria nella misura del 10% del valore venale;

ha negato il pregiudizio da mancato guadagno conseguente all’espropriazione illegittima;.

ha negato il danno da lucro cessante sub specie di mancati redditi in termini di aiuti comunitari PAC;

ha riconosciuto la rivalutazione della somma dovuta al ricorrente da risarcimento del danno illecito da effettuare anno per anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dell’illecito (30.08.2004) , oltre agli interessi legali sulla somma non rivalutata , oltre gli interessi legali sugli importi annui dalla relativa maturazione svalutazione

 

 

Con l’appello in esame la parte ha contestato la sentenza di primo grado lamentando ;

l’errata determinazione del valore venale dei terreni acquisiti in sanatoria dalla Provincia di Bari con il decreto impugnato in primo grado.

il mancato riconoscimento della somma corrispondente alla cessione bonaria ed all’indennità aggiuntiva ex comma IV dell’art.40 del d.P.R. n.327/2001;

il mancato riconoscimento del lucro cessante per mancato reddito netto ricavabile dai suoli agricoli.

la mancata attribuzione degli introiti per aiuti comunitari non percepiti.

La Provincia di Bari si è costituita in giudizio per resistere al gravame di cui ha chiesto il rigetto.

All’udienza di trattazione del 1 aprile 2014 la causa è passata in decisione.

L’appello è infondato e va respinto.

S’ impone in quanto preliminare alle altre questioni dedotte nel gravame l’esame della corretta determinazione del valore venale dei suoli acquisiti dalla Provincia avvalendosi dell’art.42 bis del d.P.R. n.327 del 2001.

Recita invero il comma 3° di tale norma che “ Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità…..”.

Nella sentenza impugnata tale valore che è stato definito sulla base della relazione del consulente tecnico d’ufficio, attribuendo ai fini dell’indennizzo del pregiudizio patrimoniale subito, il valore complessivo di euro 21.481,00 per ettaro ai suoli agricoli acquisiti.

Al riguardo il primo giudice , anche allo scopo di contestare il diverso avviso del consulente di parte, ha ritenuto corretta, condividendo le argomentazioni del c.t.u. , tale quantificazione sulla base della considerazione, attesa l’ascrivibilità delle caratteristiche dei fondi per cui è causa a quelle dei terreni ubicati in agro di Gravina di Puglia alla contrada Faiano e alla contrada Dolcecanto, che “ I terreni alla contrada Dolcecanto non hanno affatto l’appetibilità commerciale dei terreni oggetto di consulenza , come giustamente poco apprezzati sono quelli alla contrada Faiano” .

Dall’esame della relazione presentata dal c.t.u. emerge , in particolare, un accertamento sul valore dei terreni di proprietà dell’appellante approfondito e documentato, discendente da una metodologia di stima ( comparazione con i prezzi di mercato accertati relativi a terreni con analoghe caratteristiche) applicata con rigore, assumendo a riferimento le compravendite effettuate nel periodo 2008-2009 e quindi immune da vizi logici e da errori di fatto.

Si è alla presenza, in sostanza, di un giudizio di stima che seppure presenta quel certo tasso d’inevitabile opinabilità che normalmente accompagna la determinazione dei prezzi di mercato dei beni oggetto di libera contrattazioni, influenzata com’è noto, nel caso dei terreni ed in particolare dei terreni agricoli, da una molteplicità di fattori, non per questo appare contestabile alla stregua dei giudizi critici del consulente di parte e nuovamente esposti in questa sede.

La Sezione ritiene quindi che le censure di parte appellante alla sentenza impugnata riguardanti la determinazione del valore venale dei suoli per cui è causa debbano essere , in conclusione, respinte.

Merita conferma la sentenza impugnata anche nella parte in cui disconosce che al ricorrente competa il pregiudizio da mancato guadagno che la parte assume d’aver patito a causa dell’esproprio illegittimo.

A fronte, invero , della deduzione di parte appellante che chiede il riconoscimento di euro 6.618./37 per mancato reddito, non possono che essere condivise le deduzioni del primo giudice che , nella sentenza impugnata, sottolinea che parte appellante, ove fosse stato in grado avrebbe dovuto dimostrare gli utili conseguiti dalla sua azienda negli anni antecedenti all’attività espropriativa illegittima intrapresa dalla Provincia di Bari nei suoi confronti.

Viceversa alcuna allegazione specifica dimostrativa del danno da mancato guadagno effettivamente patito è stata versata in giudizio essendosi la parte limitata ad affermare ad aver diritto a percepire la detta somma, rinviando a tal riguardo agli atti provenienti dal proprio consulente di fiducia depositati in primo grado.

La deduzione sopra esaminata deve quindi essere nuovamente respinta, condividendo la Sezione l’avviso espresso dal primo giudice.

In merito al punto 2) che precede , compreso nel novero delle statuizioni recate dalla sentenza impugnata, parte appellante osserva che in primo grado tra le voci di danno richieste era compresa la maggiorazione prevista per il proprietario imprenditore agricolo dall’art.40, 4° co. del d.P.R. n.327/2001.

Tale richiesta è stata disattesa nella sentenza impugnata dal primo giudice con l’argomento che “ circa la triplicazione della somma dovuta ……….non si tratta di cessione bonaria”.

La replica di parte appellante a tale argomento è stata nel senso che il maggior danno anche in caso di espropriazione illegittima deve essere sempre riconosciuto e non può quindi essere limitato alla percentuale del 5% prevista dall’art.42 bis del citato d.P.R.;diversamente sarebbe evidente la violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione.

E’ evidente che sul tema in esame occorre fare chiarezza.

Innanzi tutto va osservato che nell’espropriazione ordinaria di terreni agricoli a danno del proprietario coltivatore vi è incompatibilità, tra la “triplicazione “ dell’indennità calcolata a mente dell’ art. 45, coma 2, lett d) (“l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola”) e l’indennità aggiuntiva prevista dal comma IV° dello stesso art.40.

Deve in secondo luogo essere chiarito che il maggior danno previsto 3° co. seconda parte dall’art.42 bis non è sempre e comunque dovuto, come sembra intendere parte appellante, bensì spetta soltanto se dalla parte interessata viene provato che il danno effettivamente subito è maggiore dall’ammontare dell’interesse del 5% annuo liquidato in ogni caso per il periodo di occupazione senza titolo a titolo di risarcimento del danno(“ Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”).

Tanto chiarito la Sezione ritiene che gli importi aggiuntivi in parola non possano più essere considerati dovuti nel presente giudizio nel quale è all’esame la quantificazione del danno subito dal proprietario coltivatore di terreni agricoli acquisiti a sanatoria dall’Amministrazione provinciale ex art.42 bis del più volte citato decreto.

Detti importi aggiuntivi, invero, sono non soltanto intrinsecamente connessi sul piano procedimentale all’espropriazione ordinaria, ma soprattutto sono finalisticamente collegati con il criterio di quantificazione dell’indennità di base dovuta quando oggetto dell’esproprio sono terreni non edificabili , la quale per effetto dell’art.40 co.1 d.P.R. n.327/2001 è determinata con il criterio del valore agricolo medio dei terreni oggetto dell’ablazione, il quale dei primi rappresenta la base di calcolo.

Ne consegue che quando l’indennità dovuta al proprietario coltivatore è calcolata, ex art.42 bis , in base al valore venale dei terreni agricoli, che è sempre maggiore del loro valore agricolo medio , introdotto evidentemente degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.181/20011, come sottolineato dalla stessa parte appellante, ( dichiarativa dell’ incostituzionalità del criterio del valore agricolo medio) , viene meno la possibilità di riconoscere gli importi aggiuntivi in argomento, ancorchè a titolo di maggior danno, considerata anche la tendenziale omnicomprensività dell’indennità riconosciuta nell’ipotesi di acquisizione sanante, potendosi diversamente ritenere palesemente sproporzionato l’importo dovuto dall’amministrazione ove utilizzi l’art.42-bis già citato.

La domanda di riconoscimento dell’indennità aggiuntiva ex art.40 co.IV d.P.R. n.327/2001 va quindi respinta.

Prendendo spunto dall’ominicomprensività dell’importo che viene riconosciuto dal comma 3° della citata norma sull’acquisizione sanante , si giunge infine al rigetto delle deduzioni di parte appellante riguardanti il mancato riconoscimento ad opera del primo giudice dei redditi relativi agli aiuti comunitari PAC.

Ed invero al di là della argomentazioni contenute nella sentenza impugnata sul punto, appare preminente rilevare, onde giungere alla conferma del rigetto di tale profilo del gravame, che non si ricava dagli argomenti spesi da parte appellante, e quindi non è provato, come già in primo grado, che detti aiuti comunitari ammontano ad un importo annuo superiore al 5% dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, che nella specie non è contestato si sia verificata dal 30.08.2004 al 8.09.2009, e che rappresentano quindi un maggior danno rispetto a quanto già spettante ex lege per ultimo tale titolo.

In conclusione l’appello va respinto.

Essendosi parte appellata limitata in questa sede a chiedere la conferma della sentenza impugnata le spese del presente giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

l 'appello.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Marzio Branca, Presidente FF

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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