Monday 21 October 2013 19:20:46

Normativa  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Certificazione crediti e rilascio del DURC, primi chiarimenti del Ministero del Lavoro

segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 21.10.2013

La Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la Circolare n.40 del 21.10.2013, d’intesa con gli Istituti Previdenziali e Assicurativi, fornisce le prime importanti indicazioni per la puntuale applicazione del d.l. n.52/2012 e del d.m. 13 marzo 2013 inerenti il rilascio del Durc. Con il Decreto di concerto del 13 marzo 2013 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata contemplata la possibilità di rilasciare il DURC (documento unico di regolarità contributiva): “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”. Con il DM sopra menzionato si è inteso sostanzialmente superare le problematiche, anche in considerazione dell’attuale congiuntura economica, che impedivano alle imprese l’ottenimento del Durc attestante la regolarità contributiva, in quanto debitrici verso gli Istituti Previdenziali, Assicurativi, e/o delle Casse Edili, sebbene tali imprese fossero al contempo “creditrici” nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Tale strumento normativo è stato attivato al fine di consentire alle imprese in argomento di poter beneficiare del Durc per poter continuare ad operare sul mercato anche in costanza di eventuali esposizioni debitorie di natura previdenziale e/o assicurativa.

 

Testo del Provvedimento

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l’Attività Ispettiva

Prot. 37/0018125

Roma, 21 ottobre 2013

Agli indirizzi in allegato

CIRCOLARE N. 40/2013

Oggetto: D.M. 13 marzo 2013 – certificazione di crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

Il meccanismo delineato dal Legislatore e declinato nel D.M. vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Oggetto e ambito di applicazione

In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009). 

I crediti in questione, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze (nn. 35 e 36 del 2012 e nn. 17, 19 e 30 del 2013).

Modalità di rilascio del DURC

Secondo l’art. 2 del D.M., in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (...) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.

Trattasi pertanto di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.

Tale specifico Documento è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A. (v. ML circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica (v. infra) e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.

A tal proposito è opportuno precisare che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.

In questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.

In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica. 

Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica.

Come da indicazioni del MEF, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell’amministrazione richiedente ovvero direttamente dall’interessato nella fase di regolarizzazione, l’esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC.

Al riguardo, gli Istituti e le Casse edili concorderanno con l’Ispettorato generale per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato le specifiche modalità di avvio di tale procedura.

Si precisa che analogo procedimento trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo.

Nelle more dell’avvio del descritto procedimento si ritiene che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.

Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.

Va poi chiarito che la disciplina contenuta all'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.

DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”

Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:

- dicitura di emissione “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”; 

- importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;

- gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;

- eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Modalità di utilizzo del DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”

Il DURC in questione “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge”, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da questa Amministrazione con circ. n. 3/2012.

Giova evidenziare, inoltre, che il Decreto Ministeriale in trattazione, al comma 3 dell’art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ed espressamente richiamato al comma 2 dell’art. 3 del medesimo D.M. La predetta norma, infatti, ha esteso il potere sostitutivo della stazione appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.

Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

In tal modo, dunque, l’operatività dell'istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell'ambito della contrattualistica pubblica.

La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) che, al comma 8-bis, ha stabilito l’applicazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al finedell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005. 

Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione, “solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (...), comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario (...)”.

Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall’esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibireobbligatoriamente alla banca o all’intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data diconclusione dell’istruttoria per il rilascio del DURC stesso.

Nel caso in cui persista l’irregolarità contributiva il Decreto stabilisce che l’impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 1269 c.c. “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo qualora l’importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.

***
Da ultimo si precisa che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei

confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

DP

Per delega

IL SEGRETARIO GENERALE (f.to Paolo Pennesi) 

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37

RELAZIONI SINDACALI – Quesito su individuazione dei soggetti titolati ad indire l’assemblea sindacale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40

AREA FUNZIONI LOCALI – Quesito su attuale applicabilità del cd. “galleggiamento”

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top