Saturday 16 February 2013 09:17:50
Normativa Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Decreto 19.12.2012 n. 258
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari con il quale si è proceduto in primo luogo ad aggiornare l’elenco degli aeroporti militari individuandoli all'art. 1 negli aeroporti di Amendola, Aviano, Cameri, Cervia, Decimomannu, Dobbiaco, Frosinone, Furbara, Galatina, Ghedi, Gioia del Colle, Grazzanise, Grosseto, Guidonia, Istrana, Latina, Luni - Sarzana, Piacenza - San Damiano, Pantelleria, Pisa, Pratica di Mare, Rivolto, Sigonella, Trapani - Birgi, Varese - Venegono e Viterbo. L'art. 707 del codice della navigazione prevede che, per gli aeroporti militari e le funzioni previste dal medesimo art. 707 sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa. Detta norma individua, tra l' altro, le competenze che il Ministero della difesa esercita per gli aeroporti militari, fra cui l’imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni previste, dal successivo articolo 711, per le opere, le piantagioni e le attività che possono costituire pericolo per la navigazione. Relativamente a dette limitazioni l'art. 3 del nuovo regolamento stabilisce che nelle zone limitrofe agli aeroporti militari le costruzioni sono soggette alle limitazioni in altezza definite nell’annesso ICAO. Inoltre, le aree sottostanti alle superfici di salita al decollo e di avvicinamento poste esternamente alla recinzione perimetrale sono soggette all’ulteriore vincolo di inedificabilità assoluta, sino alla distanza di 300 metri dalla recinzione medesima. Tali limitazioni non si applicano, all’interno delle aree aeroportuali, alle infrastrutture atte a garantire il funzionamento dell’aeroporto. Inoltre nelle zone limitrofe agli aeroporti militari, non possono essere realizzati impianti eolici nelle aree site all’interno della zona di traffico dell’aeroporto e nelle aree sottostanti alle superfici di salita al decollo e di avvicinamento. Esternamente alle aree così definite, la realizzazione di impianti eolici è subordinata all’autorizzazione del Ministero della difesa se ricadono all’interno dell’impronta della superficie orizzontale esterna o se, comunque, costituiscono pericolo per la navigazione ai sensi dell’articolo 711, primo comma, del codice. L’autorizzazione non può comunque essere concessa per impianti ricadenti all’interno dell’impronta della superficie orizzontale esterna, se hanno altezza pari o superiore alla superficie orizzontale esterna stessa. Nelle zone limitrofe alle installazioni aeronautiche militari, la realizzazione di impianti fotovoltaici in areedistanti meno di un chilometro dalla recinzione perimetrale è subordinata all’autorizzazione del Ministero della difesa. L'art. 4 del Regolamento disciplina le competenze degli organi del Ministero della difesa suddividendole in: a) la Direzione dei lavori e del demanio: 1) provvede alla pubblicazione delle mappe aeronautiche mediante deposito nell’ufficio del comune interessato, in conformità alle procedure stabilite dall’articolo 707 del codice; 2) impone i vincoli sulla proprietà privata e le limitazioni alla costituzione degli ostacoli nelle vicinanze delle installazioni aeronautiche militari, in applicazione dei criteri stabiliti dall’articolo 3, ed ordina con provvedimento motivato, su richiesta degli organi tecnico-operativi dell’Aeronautica militare, l’abbattimento degli ostacoli e l’eliminazione dei pericoli per la navigazione aerea; 3) concede le autorizzazioni di competenza del Ministero della difesa previste dall’articolo 3 del presente regolamento, previa acquisizione del nulla osta tecnico- operativo degli organi tecnico-operativi dell’Aeronautica militare; b) l’Aeronautica militare, per il tramite dei propri organi tecnico-operativi: 1) predispone le mappe aeronautiche con l’indicazione delle zone soggette a vincoli; 2) ordina, con provvedimento motivato, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e, in genere, sulle opere che richiedono maggiore visibilità e l’adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione aerea e provvede alla verifica dell’efficienza dei segnali stessi; 3) rilascia ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dell’incolumità pubblica il nulla osta tecnico- operativo previsto dalla lettera a) numero 3), tenendo anche conto dei rischi di abbagliamento e dell’impatto elettromagnetico; 4) rende disponibile in consultazione gratuita, anche presso gli aeroporti militari, a richiesta degli interessati, il testo vigente dell’annesso ICAO. 2. Gli oneri derivanti dall’abbattimento degli ostacoli e dall’eliminazione dei pericoli, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), nonché dal collocamento di segnali e dall’adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione aerea, di cui al comma 1, lettera b), nu- mero 2), sono posti a carico del proprietario ai sensi degli articoli 712 e 714 del codice. Infine e' stata introdotta una norma transitoria che prevede che opere e le costruzioni già esistenti e realizzate nel rispetto di tale decreto, se contra- stano con le limitazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento, si intendono autorizzate ai sensi dell’artico- lo 710, primo comma lettera b), del codice.
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