Monday 04 March 2013 11:50:38
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
La vicenda attiene alla abusiva realizzazione di opere di ampliamento di un fabbricato (sopraelevazioni ed ulteriori locali pertinenziali) relativamente al quale il Comune di Napoli ne ha prima ingiunto la demolizione e poi disposto l’acquisizione gratuita al suo patrimonio. Entrata in vigore la legge 326/2003 i proprietari hanno presentato domanda di condono e poi chiesto, in attesa della sua definizione, l’annullamento dell’acquisizione e la cancellazione della relativa trascrizione. Il Comune ne ha negato la possibilità ritenendo che la definizione del condono assumesse valenza propedeutica. Il TAR ha accolto il ricorso degli istanti: ha ritenuto, in particolare, che il tenore testuale dell’art. 39 comma 19 della legge 724/94 riconosca il diritto all’annullamento dell’acquisizione sulla base della semplice presentazione della domanda, nonché di prova dell’adempimento dei relativi oneri. Propone ora appello il Comune di Napoli. Sostiene – l’appellante - che l’applicazione dell’art. 39 cit. presupponga la sanabilità “sostanziale” ossia la certezza o verosimiglianza dell’accoglimento, nella specie non sussistente in ragione di un vincolo di rispetto autostradale per il quale non c’è ancora parere. L’art. 30 comma 19 della legge 724/94 (sulla cui astratta applicabilità le parti convengono) prevede che “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994”. La norma è sufficientemente chiara. Essa richiede, ai fini dell’annullamento dell’acquisizione gratuita, due requisiti: a) la sanabilità, sotto il profilo temporale, delle opere (opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge); b) l’adempimento degli oneri previsti dalla legge di condono. Per l’annullamento della trascrizione pregiudizievole è invece sufficiente la certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. E’ evidente che ove i requisiti di condonabilità in concreto (richiamati dall’amministrazione appellante) non sussistano, l’amministrazione può in ogni tempo, e salva l’applicazione del regime di tacito assenso, negare il rilascio del titolo in sanatoria e conseguentemente impedire l’operatività del meccanismo garantistico previsto dall’art. 30 cit. in favore dell’istante. Ma ove, o sino a quando, non provveda, l’interessato ha diritto all’annullamento sol che siano integrati i due requisiti sopra indicati. Poco senso avrebbe, discutere, in sede processuale, delle effettive e reali prospettive di accoglimento della domanda di condono, atteso che è la sede amministrativa e procedimentale quella in cui naturaliter siffatte valutazioni devono essere operate (com’è noto il giudice amministrativo è precluso pronunciare su poteri non ancora esercitati); nelle more trovando applicazione il disposto garantistico dell’art. 30 cit, in guisa che il ritardo patologico dell’azione amministrativo non riverberi in irreversibile pregiudizio dell’istante.
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